Il termine di quindici giorni per depositare l’istanza di mediazione non è perentorio

Il termine di quindici giorni, assegnato dal Giudice per il deposito dell’istanza di mediazione, non è perentorio. Il deposito oltre il suddetto termine non determina l’improcedibilità della domanda, a meno che il tentativo non sia stato espletato a breve distanza dall’udienza.

Il principio viene riportato nella sentenza n. 14185 del 14 luglio 2016 del Tribunale di Roma, sez. XIII, estensore il dott. Massimo Moriconi, assolutamente non nuovo ad importanti e sempre ben motivati provvedimenti sull’argomento. Il caso. La questione riguardava una causa per un sinistro stradale, in cui il Giudice, ritenendo che vi fossero buone probabilità di una soluzione in mediazione, ordinava il deposito dell’istanza nel termine di quindi giorni, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010. Come abitudine dell’estensore, l’ordinanza era dettagliatamente motivata, e avvertiva le parti della necessità della loro presenza fisica agli incontri di mediazione, nonché del fatto che questa venisse effettivamente avviata, sia per previsione legislativa sia perché il giudice, nell’inviarle in mediazione, aveva già svolto una valutazione sulla possibile conciliazione stragiudiziale della vertenza. L’istanza veniva depositata da parte attrice il sedicesimo giorno dal deposito dell’ordinanza, quindi in teoria quando il termine era scaduto. Nessuno partecipava per la compagnia di assicurazione, pur regolarmente convocata in mediazione. Peraltro, pur in assenza di parte convocata, l’attrice chiedeva al mediatore, come risulta dal verbale e prendendo ispirazione da quanto indicato nell’ordinanza del Tribunale, di non chiudere la mediazione, ma che venisse espletata una CTM Consulenza Tecnica in Mediazione . L’ottica era quella di determinare la quantificazione dei danni alla persona conseguenti al sinistro, sempre con l’idea di conseguire un accordo, con la comunicazione della relazione alla parte assente, e il contestuale invito alla suddetta a comunicare se vi fosse un interesse a partecipare, visto anche quanto detto nell’ordinanza sull’ an , alla mediazione. Ebbene, la compagnia assicuratrice non si presentava nemmeno all’incontro successivo al deposito della relazione, e quindi il procedimento veniva chiuso con esito negativo vista la sua assenza. All’udienza fissata per la verifica dell’esito della mediazione, l’avvocato della Compagnia eccepiva l’improcedibilità della domanda per l’asserita tardività del deposito dell’istanza. Il Giudice ha rigettato l’eccezione di improcedibilità e ha condannato l’assicurazione al pagamento delle spese legali, e al pagamento del contributo unificato in favore dell’Erario, ritenendo che essa non avesse avuto valido motivo per non partecipare alla mediazione. Il termine di quindici giorni non è perentorio, in quanto non è termine processuale e poiché non è prevista alcuna sanzione per il suo mancato rispetto va dichiarata l’improcedibilità solo quando il ritardo nel deposito causa l’impossibilità di espletare il tentativo. Deposito istanza di mediazione e termini. Con articolato ragionamento, il Giudice ha ritenuto l’eccezione della compagnia assicurativa infondata, ritenendo che il deposito al sedicesimo giorno non sia causa di improcedibilità, e anzi ritenendo che non vi fosse alcun giustificato motivo per la sua mancata partecipazione al procedimento di mediazione. Per l’estensore, infatti, fermo restando che il deposito dell’istanza di mediazione, in caso di ordine del giudice, è condizione di procedibilità, il termine di quindici giorni non è perentorio. Per fare tale asserzione, egli parte dalla distinzione, effettuata dall’art. 152 c.p.c., tra termini ordinatori e perentori. Secondo il Giudice, termini perentori sono solo quelli riferibili ad un atto del processo, e solo quando sia prevista una sanzione per il loro mancato rispetto. Secondo il ragionamento espresso nella sentenza, la domanda di mediazione non è un atto del processo, con la conseguenza – già solo per questo – che dichiarare la perentorietà del termine sarebbe errato inoltre, ricorda l’estensore che un termine va dichiarato perentorio, che sia o meno dichiarato tale dalla legge, solo se nel caso in cui la legge faccia derivare dalla mancata tempestiva esecuzione dell’attività, soggetta al termine in oggetto, delle conseguenze sanzionatorie a carico di chi non ha rispettato tale termine. Visto che la legge il d.lgs. n. 28/10 non pone alcuna conseguenza dal mancato rispetto dei quindici giorni, di conseguenza il relativo termine non può essere dichiarato come perentorio e non va quindi dichiarata l’improcedibilità della domanda, come invece va fatto in caso di mancato deposito. Per mancato deposito, spiega la sentenza in commento, va peraltro inteso il caso in cui la domanda sia depositata non come nel caso in esame il sedicesimo giorno, e comunque in tempo del tutto utile per il suo svolgimento prima dell’udienza, ma anche nel caso in cui questa venga depositata con ritardo tale da non consentire l’effettivo svolgimento della procedura ad esempio, nel caso in cui venga depositata a ridosso dell’udienza, senza che vi sia il tempo materiale per l’organismo di convocare le parti e perché si svolgano effettivamente gli incontri. Non essendo questo il caso del procedimento in esame, dato che il ritardo di un solo giorno rispetto al termine fissato non ha inficiato in alcun modo lo svolgimento della procedura, e come detto ritenendo il termine non perentorio, nel far sua la CTM sui danni fisici, ha condannato l’assicurazione al pagamento dei danni e delle spese legali in favore di parte attrice, ma anche al pagamento in favore dell’Erario, di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Tribunale di Roma, sez. XIII, sentenza 14 luglio 2016, numero 14185 Giudice Moriconi Osserva -1 I fatti rilevanti L'incidente è accaduto in data 23.7.2011 Secondo quanto riferito dall'attrice, S.B. si trovava a bordo del motociclo Yamaha tg di proprietà di C.D.P. e guidato da G.V. che percorreva via di Brava proveniente da via della Pisana e diretto verso Casalotti allorché giunto all'intersezione con via Crispigni la moto Yamaha entrava in collisione con il motociclo BMW tg di proprietà e condotto da V.S.A. il quale provenendo da via Crispigni si immetteva su via Brava senza dare la dovuta precedenza Interveniva la Polizia Municipale del Comune di Roma che redigeva verbale elevando contravvenzione a carico del conducente della moto BMV Lamentava spese mediche e danni alla persona di cui chiedeva il ristoro per l’importo totale di €.39.450,37 Si costituiva l’Assicurazione muovendo eccezioni varie cfr. numero 3 infra . Il giudice, disposta ed acquisita la consulenza medica espletata nel corso della mediazione, disponeva, con ordinanza del 15.12.2014, la mediazione demandata, per il caso che sulla proposta, che contestualmente formulava ex articolo 185 bis, le parti non avessero raggiunto un accordo. -2 L'ordinanza del 16.11.2015 e l'invio in mediazione demandata Con l'ordinanza del 16.11.2015 il giudice disponeva un percorso di mediazione demandata ai sensi del comma secondo dell'articolo 5 decr.lgs.28/2010 come modificato dal d.l.69/2013, che veniva regolarmente avviato dall'attrice. Nell'ordinanza così argomentava Le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo. Con alcune premesse. In particolare e specificamente allorché l’invio in mediazione sia stato effettuato da parte del Giudice ai sensi del riformato secondo comma dell’articolo 5 decr.lgsl.28/10 si tratta non più di un semplice invito bensì un ordine presidiato da sanzioni, che presuppone peraltro, il previo effettuato vaglio, l' esame e la valutazione degli atti di causa da parte del magistrato che l'ha disposto. Considerati i gravosi ruoli dei giudici ed i tempi computati in anni per le decisioni delle cause, una soluzione conciliativa, che va assunta in un'ottica non di preconcetto antagonismo giudiziario, ma di reciproca rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi di ciascuna delle parti, non potrebbe che essere vantaggiosa per tutte le parti. Specialmente se l’organismo di mediazione ed il mediatore saranno scelti in base ai criteri della competenza e della professionalità, necessari anche per la valorizzazione degli spunti di riflessioni offerti dal presente provvedimento. Alle parti si assegna termine fino all'udienza di rinvio per il raggiungimento di un accordo amichevole. Va fissato il termine di gg.15, decorrente dal 10.12.2015, per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell’articolo 5 del decr.legisl.4.3.2010 numero 28 con il vantaggio di poter pervenire rapidamente ad una conclusione, per tutte le parti vantaggiosa, anche da punto di vista economico e fiscale cfr. articolo 17 e 20 del decr.legisl.4.3.2010 numero 28 , della controversia in atto. Va ricordato che ai sensi e per l'effetto del secondo comma dell'articolo 5 decr.lgsl.28/'10 come modificato dal D.L.69/'13, come da diffusa e condivisa giurisprudenza, è richiesta l'effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori, siano presenti le parti personalmente e che se da una parte la mancata o irrituale attivazione del procedimento di mediazione attinge alla stessa procedibilità della domanda, dall’altra la mancata o irrituale partecipazione delle parti, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione demandata dal giudice, è comportamento valutabile nel merito della causa ex articolo 116 cpc, e può integrare dolosa o gravemente colposa renitenza ad un ordine del giudice per quanto rileva ai fini dell’applicazione dell’articolo 96 III° cpc 1 1 articolo 96 III° cpc in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata 2 Nel quale caso la consulenza, al fine di poter dispiegare il massimo di utilità anche nell’eventuale corso della causa, dovrà rispettare i principi fondamentali enunciati più volte dal giudice in provvedimenti pubblicati sul tema, in particolare quelli attinenti al rispetto del contraddittorio ed alla tassativa esclusione della acquisizione delle dichiarazioni delle parti Infine, il mediatore potrà se del caso, e sull’accordo delle parti, nominare un consulente medico, iscritto nell’albo del tribunale, al fine di accertare la sussistenza e natura dei danni alla persona dell’attrice 2 Infine e se del caso, in conformità a quanto previsto dal Regolamento dell’Organismo, il mediatore potrà, tenuto anche conto di quanto osservato in nota 1, formulare una proposta ai sensi dell’articolo 11 decr.lgsl.28/10, opportunamente tenendo conto di ogni circostanza del caso. Nella suddetta ordinanza, il giudice esponeva alcuni profili sui quali in particolare le parti avrebbero potuto condurre la discussione Si tratta, quanto all’attrice, di soggetto trasportato, dovendosi pertanto in linea generale ammettere che la discussione dovrebbe vertere più che sull’an sul quantum. Per contro, valgono le previsioni di cui al combinato disposto degli articolo 167 e 115 cpc, per quanto potrebbe conseguirne a carico dell’attrice, in ordine alla specifica doglianza dell’assicurazione secondo cui l’attrice pur ritualmente invitata non si è presentata a visita medica. Inoltre vale ricordare che laddove la lesione accertata risulti di lieve entità ai sensi dell’articolo 139 Decr.legsl.7.9.2009 numero 209 cod.assicurazioni private il consulente, come per disposto espresso di legge potrà affermare l’esistenza di una lesione produttiva di danni temporanei e permanenti solo se tale affermazione consegua ad accertamenti visivi ovvero clinici strumentali obiettivi Nessun soggetto si è presentato per la compagnia di Assicurazione benché ritualmente convocata dall'attrice, nel procedimento di mediazione. Pur in assenza della parte convenuta, l'attrice chiedeva al mediatore come risulta dal verbale e prendendo spunto da quanto osservato dal giudice nella ordinanza del 16.11.2015, vedi nota 2 che il procedimento di mediazione non fosse dichiarato concluso e che fosse espletata una C.T.M. al fine di determinare gli esiti dei danni alla persona conseguenti al sinistro, in un'ottica pur sempre finalizzata al possibile conseguimento di un accordo, con la comunicazione della relazione alla parte assente ed invito alla stessa a rappresentare se vi fosse un interesse a partecipare, quanto meno dopo tale incombente, al successivo già fissato incontro di mediazione. La compagnia assicuratrice non si presentava neppure all'incontro programmato dal mediatore e comunicatole successivo al deposito della relazione -3 Le risultanze probatorie ed il risarcimento dei danni Va premesso che non vi è contestazione sull'anumero Nel senso che le eccezioni su tale punto sollevate dalla convenute sono ictu oculi senza pregio. L'attrice lamenta esattamente il contrario di ciò che l'Assicurazione predica, vale a dire di aver richiesto di essere sottoposta a visita medica invano. In ogni caso è giurisprudenza pacifica che l'eventuale mancata adesione all'invito di sottoporsi a visita non comporta improcedibilità della domanda. L'attrice è munita di rituale procura alle liti sicché l'eccezione che nella fase stragiudiziale la B. sia stata assistita da altro procuratore è irrilevante. Infine che il conducente della moto sulla quale la B. era trasportata abbia introdotto una causa per il ristoro del danno fisico è del tutto irrilevante non essendovi alcun obbligo, come sembra ritenere l'Assicurazione, di agire di concerto nello stesso giudizio conducente e trasportato L'evento dannoso è accaduto in data 23.7.2011 quando S.B. aveva 22 anni. E’ importante indicare la data del fatto in quanto dal marzo 2001 l.5.3.2001 numero 57 è in vigore il sistema del punto legale al quale il giudice in virtù della legge 12.12.2002 numero 273 e successive puo’ derogare in aumento, per le micropermanenti, solo nella misura di un quinto3 3 Più specificamente la legge oggi decreto legislativo 7 settembre 2005, numero 209 Codice delle assicurazioni private, articolo 139 prevede che il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione esposta nel comma 6. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari ad euro seicentosettantaquattro virgola settantotto a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di euro trentanove virgola trentasette per ogni giorno di inabilità assoluta in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno. Come detto, la legge prevede che l'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato. Ne consegue che per quanto riguarda il danno biologico permanente da 1 a 9 punti che è il caso in esame ed il danno biologico temporaneo vanno applicate le norme suindicate e le relative tabelle applicative derivanti dai decreti ministeriali, con aggiornamento all'attuale . Per quanto invece concerne 1. il danno biologico temporaneo e permanente relativo ad aree diverse da quella dei danni derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed 2. il danno biologico permanente derivante da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti per il quale i postumi delle lesioni sono superiori al nove per cento, il sistema seguito per la valutazione del danno biologico muove dal valore di punto che rappresenta il criterio più ampiamente diffuso nell’ambito del Tribunale di Roma. Premesso che il fatto in sé costituisce reato di lesioni colpose, non v’ha dubbio che debba essere riconosciuto all'attrice a prescindere dall’esistenza o meno di querela la voce di danno non patrimoniale relativa alla sofferenza ed al patimento che ne sono derivati descrittivamente danno morale con applicazione, per la quantificazione, dell'aumento consentito dal già richiamato articolo 139 del Codice delle Assicurazioni Private Esaminata la relazione dell'esperto in mediazione prova atipica che è valutata liberamente dal giudice 4 , ben motivata ed immune da errori o vizi logico-tecnico-giuridici, ed in assenza di specifiche e valide contestazioni, si può condividere che l’attrice ha subito a seguito dell'evento i seguenti danni 4 sulla consulenza in mediazione http //www.mondoadr.it/cms/giurisprudenza/la-ct-mediazione-utilizzabile-nel-procedimento-tribunale.html http //www.mediazionecatalfamo.it/2016/02/13/giurisprudenza-e-consulenze-tecniche-in-mediazione-intervista-al-dott-massimo-moriconi/ 5 L’articolo 8 co.IV° bis prima parte del decr. lgsl. 28/2010 relativamente alla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione prevede che il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. 1. invalidità permanente 4 % 2. invalidità temporanea 100% di gg.7 3. invalidità temporanea 50% di gg.15 4. spese medico-sanitarie per la persona €.696,00 Ai fini della quantificazione del danno e di ogni sua componente, in particolare della personalizzazione in aumento si valorizza la circostanza della mancata ed ingiustificata adesione al procedimento di mediazione da parte della spa Unipol Sai Assicurazione, ex articolo 8 decr.lgsl 28/2010 e articolo 116 cpc 5 Le somme riconosciute sono la risultanza della rivalutazione alla data della decisione secondo le tabelle aggiornate ed invero solo attraverso il meccanismo della rivalutazione monetaria è possibile rendere effettivo il principio secondo cui il patrimonio del creditore danneggiato deve essere ricostituito per intero quanto meno per equivalente essendo evidente che, pur nell’ambito del vigente principio nominalistico, altro è un determinato importo di denaro disponibile oggi ed altro è il medesimo importo disponibile in un tempo passato . Comprendono altresì il danno consistente nel mancato godimento da parte della danneggiata dell’equivalente monetario del bene perduto per tutto il tempo decorrente fra il fatto e la sua liquidazione. Ed invero devesi a tale fine fare applicazione delle presunzioni semplici in virtù delle quali non si può obliterare che ove il danneggiato fosse stato in possesso delle somme predette le avrebbe verosimilmente impiegate secondo i modi e le forme tipiche del piccolo risparmiatore in parte investendole nelle forme d’uso di tale categoria economica ad esempio in azioni ed obbligazioni, in fondi, in titoli di Stato o di altro genere ricavandone i relativi guadagni. Con tali comportamenti oltre a porre il denaro al riparo dalla svalutazione vi sarebbe stato un guadagno che è invece mancato che pertanto è giusto e doveroso risarcire, in via equitativa, con la attribuzione degli interessi legali. Il calcolo di tali interessi viene effettuato in virtù della sentenza del 17.2.1995 numero 1712 della Suprema Corte procedendo prima alla devalutazione alla data del fatto dannoso degli importi che erano stati rivalutati alla data della sentenza e successivamente calcolando sugli importi rivalutati anno per anno i relativi interessi legali ai tassi stabiliti per legge anno per anno, senza alcuna capitalizzazione. In definitiva a S.B. spetta complessivamente la somma di €.6.100,00 , oltre interessi legali fino al saldo. -3 La in sussistenza di un giustificato motivo per non aderire, non presentandosi, all'incontro di mediazione da parte dell'assicurazione Mentre nessuna comunicazione è giunta all'Organismo da parte dell'Assicurazione circa la non disponibilità della stessa a partecipare alla mediazione, all'udienza di verifica del 28.4.2016 l'avvocato dell'Assicurazione eccepiva l'improcedibilità della domanda per la tardività con la quale era stata introdotta la mediazione, tardività asseritamente posta alla base della non partecipazione dell'Assicurazione. Il difensore dell'attrice precisava all'udienza del 28.4.2016 che l'istanza di mediazione era stata inviata a mezzo PEC il sedicesimo giorno. A In linea generale devesi affermare l'insussistenza di un giustificato motivo per la non partecipazione al procedimento di mediazione da parte dell'Assicurazione per le seguenti ragioni,  il nuovo testo dell'articolo 8 del decr.lgsl.28/10 prevede che al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento. La norma è stata, condivisibilmente, interpretata dalla giurisprudenza nel senso che solo in presenza di ragioni formali dirimenti più precisamente di questioni pregiudiziali che ne impediscano la procedibilità sia ammissibile fermarsi alla fase introduttiva del primo incontro senza procedere oltre. In questo contesto, è ben arduo ravvisare un caso in cui possa sussistere un giustificato motivo che autorizzi l'assenza tout court davanti al mediatore della parte convocata, e ciò per la semplice ragione che qualunque addetto ai lavori ben sa quanto ogni questione, di merito o di rito, sia opinabile e passibile di diversa interpretazione da parte delle corti con la conseguenza che pressoché ogni conflitto ove sussista lealtà e non intenti dilatori è mediabile  non può essere obliterato che a monte del provvedimento di invio in mediazione vi è la valutazione del giudice che ha esaminato gli atti, studiato le posizioni delle parti, ed infine adottato un provvedimento che, in relazione alle circostanze tutte indicate dal secondo comma dell'articolo 5 decr.lgsl.28/2010, testimonia il convincimento maturato dal magistrato circa l'utilità di un percorso di mediazione nell'ambito del quale le parti avrebbero potuto approfondire e discutere liberamente le rispettive posizioni fino al raggiungimento di un accordo per entrambe vantaggioso. B Specificamente sul punto della eccepita tardività dell'introduzione del procedimento di mediazione da parte dell'attrice, che è stata dedotta sia quale giustificata causa ostativa alla partecipazione dell'Assicurazione e sia quale causa di improcedibilità della domanda giudiziale, si osserva quanto segue. La problematica in esame involge esclusivamente la mediazione obbligatoria e quella demandata. Ed invero l'articolo 5 commi 1 bis e secondo del decr. lgsl.28/2010 prevedono che il giudice con il provvedimento che dispone la mediazione concede il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda 6 In particolare nella mediazione demandata, che è quella che ci occupa Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione in tal caso l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di giudizio di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. La norma disciplina al comma 1 bis il caso in cui, nelle materie in cui la mediazione è obbligatoria, non sia stato introdotto il procedimento di mediazione. Laddove il giudice abbia disposto la mediazione ai sensi del secondo comma l’esperimento del procedimento di mediazione così testualmente la legge, numero d.r è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di giudizio di appello. Sporadiche pronunce di merito hanno ritenuto che alla semplice formale inosservanza del rispetto del termine di quindici giorni assegnato dal giudice ai sensi delle predette norme, consegua, attesa la perentorietà intrinseca del termine, l'inutilità della domanda di mediazione, da considerarsi tamquam non esset, con conseguente improcedibilità della domanda giudiziale. Tale opinione non è condivisibile per le ragioni di seguito esposte. B.1. Come è notorio l'articolo 152 cpc distingue i termini in perentori ed ordinatori. I primi in particolare sono previsti dalla legge o assegnati dal giudice quando la legge lo autorizza a farlo. La perentorietà è di regola esplicitata espressamente dalla legge, ritenendosi tuttavia dalla giurisprudenza che possa altresì desumersi dalla funzione assegnata all'atto da compiersi Prendendo in esame il termine di 15 gg che il giudice assegna per l'introduzione della mediazione demandata occorre in primo luogo chiedersi se il richiamo alla disposizione di cui all'articolo 152 cpc , operato da chi ritiene il termine perentorio, sia appropriato. Che infatti l'atto sia perentorio ovvero che non lo sia è questione logicamente secondaria rispetto a quella preliminare che la lettura della norma codicistica evoca. Vale a dire se si possa predicare che la domanda di mediazione che è l'atto al quale è funzionale il termine sia un atto del processo. Posta in tal modo la questione, la risposta è agevole la domanda di mediazione NON è, all'evidenza, un atto del processo, con la conseguenza che predicare la perentorietà del termine che correlativamente non è un termine del processo. di 15 per la sua presentazione, è fuori luogo. Ne consegue la inconferenza del richiamo alla perentorietà o meno del suddetto termine Per completezza, vale sottolineare che benché la dicotomia termine perentorio termine ordinatorio sia di uso comune non sembra potersi affermare che sia universalmente ben chiaro il significato e la differenza di tali termini. Capita ad esempio di leggere, anche in documenti giudiziari, che in applicazione della disciplina di cui all'articolo 153 cpc prorogabilità del termine ordinatorio 7 la mancata 7 articolo 154 cpc. Il giudice, prima della scadenza, può abbreviare o prorogare, anche d'ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non può avere una durata superiore al termine originario. Non può essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato. 8 fissando la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. 9 articolo 8 primo comma decr lgsl.28/2010 All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. tempestiva richiesta di proroga di un termine ordinatorio, scaduto, lo trasforma in perentorio. L'affermazione è fuorviante e prova troppo. In realtà, al fine di non perdere la rotta, è bene avere presente quale rassicurante stella polare il seguente principio un termine va indubitabilmente considerato che sia o meno dichiarato tale dalla legge perentorio solo se la legge fa derivare dalla mancata tempestiva esecuzione dell'attività al termine stesso soggetta, conseguenze sanzionatorie a carico di chi il termine non ha rispettato. Anche sotto tale precisa e corretta prospettiva valutativa, lo scrutinio della natura del termine di 15 gg di cui trattasi non può in alcun caso essere considerato perentorio, non essendo prevista dalla legge per la sua inottemperanza alcuna sanzione. B.11. Invero, la legge predica la improcedibilità della domanda giudiziale con riferimento diretto ed espresso all'esperimento del procedimento di mediazione e NON alla presentazione nel termine di 15 gg della domanda di mediazione. Ciò sta a significare, almeno in prima approssimazione, che ciò che può produrre il drastico evento della improcedibilità della domanda giudiziale non è il ritardo nella presentazione della domanda di mediazione, bensì il mancato esperimento della procedura di mediazione. Da ciò deriva, evidentemente, che laddove il procedimento di mediazione sia stato esperito sia pure con esito negativo , giammai potrà essere affermata l'improcedibilità della domanda giudiziale. Resta da esaminare l'ipotesi che il procedimento di mediazione, introdotto con domanda tardiva, NON sia stato esperito per la mancata comparizione della parte convenuta, tanto più, come nel caso che ci occupa, che proprio la tardività della introduzione della domanda sia stata addotta dalla parte convocata per la sua mancata comparizione. In altre parole, si tratta di verificare se ed in quali casi in presenza di domanda di mediazione tardivamente introdotta, e di mediazione non compiutamente esperita per l'assenza della parte convocata, l'irritualità della domanda che tale potrebbe qualificarsi la domanda tardiva e della mediazione così introdotta, possa equivalere ad assenza della domanda e della mediazione La legge prevede articolo 6 primo comma che il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi Come visto l'articolo 5 del decr. lgsl.28/2010 prevede che il giudice con il provvedimento che dispone la mediazione concede il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda8 A seguito della presentazione della domanda di mediazione l'organismo deve nominare un mediatore e fissare il primo incontro entro 30 gg dal deposito della domanda di mediazione 9 La durata della mediazione, anche nei casi di cui all'articolo 5 commi 1 bis e 2, non può superare la durata di tre mesi. E ciò a prescindere dalla data effettiva di presentazione della domanda, e ciò in quanto mentre in linea generale la legge articolo 6 secondo comma prima parte prevede che il termine di tre mesi decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, negli specifici casi 10 mediazione obbligatoria disposta ai sensi del co.II° dell'articolo 5, e mediazione demandata 11 non essendo d'altra parte una tale possibilità neppure vietata dalla legge trattasi in ogni caso di scelta discrezionale e insindacabile del giudice L'articolo 3 comma tre del decr.lgsl.28/10 prevede che gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità Tale disposizione aiuta a comprendere anche a prescindere da quanto osservato al punto B.1., come in nessun caso i termini contenuti nel decr.lgs.28/10, possano essere considerati perentori. Lo stesso termine di tre mesi di cui all'articolo 6 non lo è, essendo unanimemente ammesso che sull'accordo delle parti, in presenza di circostanze quali il protrarsi delle trattative e degli incontri di mediazione, tale termine possa essere prorogato evento questo incompatibile con una ipotetica perentorietà del termine , cfr. articolo 152 primo comma cpc Tutto ciò che precede consente di comprendere esattamente, tirando le fila del discorso, come la questione del mancato rispetto del termine di 15 gg di cui all'articolo 5 decr. lgsl.28/10 non possa essere correttamente impostata ragionando sulla natura perentoria o meno del termine stesso. Piuttosto e per contro, occorre considerare se e come la tardività del deposito della domanda possa incidere, in concreto, sulla valida instaurazione ed esperimento della procedura di mediazione. Quella sì, a differenza del termine di 15 gg, questione che afferisce alla procedibilità della domanda. B.111 Il mancato rispetto del termine assegnato dal giudice per l'introduzione della domanda di mediazione può impingere verso l'improcedibilità della domanda, sempre che possa ragionevolmente affermarsi che l'inadempimento sotto il profilo del ritardo sia sostanziale ed abbia inficiato e contagiato gravemente gli atti a seguire. Si tratta quindi di un valutazione che il giudice effettua caso per caso. Un esempio aiuta a comprendere. La domanda di mediazione disposta dal giudice viene introdotta con molto ritardo rispetto a quanto disposto, a soli dieci giorni dall'udienza di verifica fissata ai sensi del secondo comma dell'articolo 5 del decr. lgs.28/10. L'organismo non fa in tempo a fissare un incontro di mediazione in tempo utile affinchè questo possa svolgersi regolarmente e prima dell'udienza Il giudice, valutata ogni circostanza, oggettiva e soggettiva in merito alle ragioni del ritardo, non avendo alcun obbligo di concedere un ulteriore termine per lo svolgimento della mediazione 11, dichiarerà improcedibile la domanda giudiziale. Come l'esempio rende icasticamente evidente, l'improcedibilità consegue non alla perentorietà che non esiste del termine per l'introduzione della domanda, ma all'esito del procedimento di mediazione, il cui deficit imputabile all'istante equivale all'assenza della mediazione. L'esempio è estremo, ma il rispetto del termine assegnato dal giudice è raccomandabile perché il mancato svolgimento o la non conclusione del procedimento di mediazione tardivamente introdotto alla data dell'udienza di verifica può impingere verso l' improcedibilità della domanda giudiziale. Quale corollario di quanto precede, giammai potrà essere dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale, pure in presenza di ritardo nel deposito della domanda di mediazione disposta ai sensi del secondo comma dell'articolo 5 della legge, allorché alla data dell'udienza di verifica il procedimento di mediazione sia stato comunque esperito effettivamente laddove per effettivamente si intende che il mancato accordo non sia dipeso dalla eccepita tardività della domanda di mediazione, nel quale caso il giudice effettuerà le verifiche del caso, escludendo qualsiasi rilevanza del ritardo laddove, come in questo caso ritardo di un giorno , sia del tutto impensabile che la mancata partecipazione della parte convocata possa essere giustificata a causa di un ritardo così lieve che non aveva e di fatto non ha avuto nessuna possibilità di compromettere l'attuazione, da parte dell'organismo compulsato, delle regolari attività del procedimento di mediazione, da svolgersi in tempo utile prima dell'udienza di verifica. -4 Le conseguenze sanzionatorie derivanti dalla mancata ingiustificata partecipazione al procedimento di mediazione previste dal decr.lgsl.28/2010 La sanzione del pagamento a favore dell'erario di una somma pari al contributo unificato. Non avendo partecipato, ingiustificatamente, spa Assicurazioni al procedimento di mediazione al quale era stata convocata la stessa va condannata al versamento all’Erario di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. La cancelleria provvederà alla riscossione. -5 Le spese processuali. Le spese che vengono regolate secondo le previsioni – orientative per il giudice che tiene conto di ogni utile circostanza per adeguare nel modo migliore la liquidazione al caso concreto della l.24.3.2012 numero 27 e del D.M. Ministero Giustizia 10.3.2014 numero 55 vengono liquidate e distratte come in dispositivo. La sentenza è per legge esecutiva. P.Q.M. definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda eccezione e deduzione respinta, così provvede 1. CONDANNA la spa . Assicurazioni al risarcimento dei danni che liquida in favore di S. B. nella complessiva somma di €.6.100,00, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo 2. CONDANNA la spa Assicurazioni al pagamento delle spese di causa che liquida in favore del difensore antistatario di S.B. avv. D. C. in complessivi €.3.000,00 per compensi oltre IVA, CAP e spese generali 3. CONDANNA la spa .Assicurazioni al pagamento in favore dell'Erario di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, mandando alla cancelleria per la riscossione 4. SENTENZA esecutiva.