Le SS.UU. sull’inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione

Qualsiasi decisione emanata dal giudice presso cui il processo è radicato preclude la proponibilità del regolamento di giurisdizione, strumento preventivo per l’immediata e definitiva soluzione delle questioni attinenti alla giurisdizione, con la conseguenza che esso non è mai proponibile dopo che il giudice di merito abbia emesso una sentenza, anche se solo limitata alla giurisdizione.

Così la sentenza n. 15542/16 delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, depositata il 27 luglio. Il caso. L’Azienda USL della Romagna propone regolamento di giurisdizione ex art. 41 c.p.c. avverso la sentenza non definitiva del Tribunale con cui è stata dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario a decidere di una controversia instaurata dalla Federfarma di Rimini avverso il ricorrente. Il ricorso è inammissibile. Le SS.UU. rilevano immediatamente l’inammissibilità del ricorso. Infatti, è principio consolidato delle SS.UU vedi sent. n. 2466/96 che la prima parte dell’art. 41 c.p.c. vada interpretata nel senso che qualsiasi decisione emanata dal giudice presso cui il processo è radicato, sia attinente al merito sia a questioni riguardanti i presupposti processuali, preclude la proponibilità del regolamento di giurisdizione, che costituisce uno strumento preventivo per l’immediata e definitiva soluzione delle questioni attinenti alla giurisdizione, con la conseguenza che esso non è mai proponibile dopo che il giudice di merito abbia emesso una sentenza, anche se solo limitata alla giurisdizione, poiché in tal caso la decisione sul punto va rimessa al giudice di grado superiore . Ciò peraltro è rimasto invariato anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 59, l. n. 69/09, che ha disciplinato la traslatio iudicii , risultando anzi da quest’ultima rafforzato sia perché le disposizioni a riguardo sono rimaste immutate in virtù del comma 3, ultima parte, dello stesso articolo, sia perché il legislatore ha conservato la natura non impugnatoria del rimedio del regolamento preventivo, la cui funzione resta quella di prevenire decisioni impugnabili o possibili conflitti reali o virtuali di giurisdizione e dunque quella di soddisfare un’esigenza di rispetto della compresenza nell’ordinamento di ordini giudiziali distinti. Né il ricorso può essere convertito ex art. 360, n. 1, c.p.c., poiché proposto avverso sentenza non definitiva, dunque non immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi del divieto, di cui all’art. 360, comma 3, c.p.c., di separata impugnazione in Cassazione delle sentenze non definitive su questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, perché inidonee alla definizione del giudizio e a cui si accompagna un’ordinanza volta alla prosecuzione dello stesso.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 5 – 27 luglio 2016, numero 15542 Presidente Rordorf – Relatore Napoletano Svolgimento del processo L’Azienda USL della Romagna propone regolamento di giurisdizione ex articolo 41 cpc avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Ravenna con la quale è stata dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario a decidere della controversia instaurata dalla Federfarma di Rimini e varie farmacie ad essa associate per ottenere dalla predetta Azienda il pagamento di quanto trattenuto dalla ASL di Rimini, poi USL della Romagna per l’errata applicazione da parte della nominata ASL delle previsioni di cui all’articolo 13 punto 1 lettera a del dl numero 39 del 2009 convertito in legge numero 77 del 2009 in merito alle modalità di applicazione della ritenuta cd extrasconto nel periodo maggio 2009-aprile 2010 sul rimborso dell’eventuale maggior prezzo del farmaco a totale carico del SSN. A base del decisum il Tribunale poneva la fondante considerazione secondo la quale gli atti amministrativi assunti in conseguenza della citata previsione legislativa di cui all’articolo 13 punto 1 lettera a del dl numero 39 del 2009 convertito in legge numero 77 del 2009 non mutavano la posizione di diritto soggettivo dei destinatari finali al rimborso secondo specifiche norme di legge, in conformità a quanto da esse statuito, diritto derivante direttamente dalla legge e non già da un potere discrezionale della PA. A base del ricorso per regolamento di giurisdizione l’AUSL della Romagna rileva che trattandosi di rapporto convenzionale e, quindi, di erogazione di servizi pubblici le relative controversie rientrano ex lege nella giurisdizione del giudice amministrativo, salvo che non si controverta di canoni e/o corrispettivi già determinati in convenzione nel qual caso la cognizione appartiene al giudice ordinario. Resistono con controricorso la Federfarma di Rimini e la Farmacia Pieralisi. Le altre Farmacie intimate non svolgono attività difensiva. L’Azienda USL della Romagna deposita memoria illustrativa. Motivi della decisione Il ricorso è inammissibile. È, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite a partire da Cass., sez. unumero , numero 2466 del 1996 che la prima parte dell’articolo 41 cpc, va interpretata nel senso che qualsiasi decisione emanata dal giudice presso il quale il processo è radicato, sia attinente al merito sia a questioni inerenti ai presupposti processuali, preclude la proponibilità del regolamento di giurisdizione, che costituisce uno strumento preventivo e facoltativo per l’immediata e definitiva soluzione delle questioni attinenti alla giurisdizione con la conseguenza che esso non è mai proponibile dopo che il giudice del merito abbia emesso una sentenza, anche se solo limitata alla giurisdizione, poiché in tal caso la decisione sul punto va rimessa al giudice di grado superiore cfr., ex multis, Cass., sez. unumero , nnumero 26092 e 14952 del 2007 Cass., sez. unumero , numero 10315 del 2006 . Questo principio, come sottolineato da Cass., sez. unumero , numero 23217 del 2013, è rimasto fermo anche a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 59 della legge 18 giugno 2009, numero 69, che ha disciplinato la translatio iudicii, risultandone anzi da quest’ultima rafforzato, sia perché le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione sono rimaste immutate in virtù del comma terzo, ultima parte, del suddetto articolo 59, sia perché, anche nel nuovo sistema processuale in materia di giurisdizione, il legislatore ha inteso conservare la natura non impugnatoria del rimedio del regolamento preventivo, la cui funzione continua ad essere proprio quella di prevenire decisioni impugnabili o possibili conflitti reali o virtuali di giurisdizione, e, quindi, quella di soddisfare un’esigenza di rispetto della compresenza nell’ordinamento di ordini giudiziali distinti. Né il ricorso in esame può essere convertito ai sensi dell’articolo 360 numero 1 cpc essendo stato proposto avverso sentenza non definitiva del Tribunale, e quindi non è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione, in virtù del divieto, di cui all’articolo 360, comma 3, cpc, di separata impugnazione in cassazione delle sentenze non definitive su mere questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, in quanto inidonee alla definizione del giudizio ed alle quali si accompagna, come nella specie, un’ordinanza volta alla prosecuzione dello stesso Cfr. Cass., sez. unumero , numero 7411 del 2016 . Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza nei confronti delle parti costituite. Nulla deve disporsi per le parti che non hanno svolto attività difensiva. Attesa la natura non impugnatoria del rimedio del regolamento preventivo non deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1 quater, del DPR numero 115 del 2002 introdotto dall’articolo 1, comma 17, della L. numero 228 del 2012 per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. P.Q.M. La Corte a Sezioni Unite dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti costituite, delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 200,00 per esborsi e Euro 5000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge. Si dà atto della non sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1 quater, del DPR numero 115 del 2002 introdotto dall’articolo 1, comma 17, della L. numero 228 del 2012 per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.