Il deposito del reclamo deve avvenire esclusivamente in via telematica

Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, il procedimento di reclamo costituisce una nuova decisione sulla domanda cautelare e sommaria e, quindi, il relativo atto deve essere presentato esclusivamente in via telematica.

Lo afferma il Tribunale di L’Aquila con la sentenza del 14 luglio 2016. Il caso. Costituitasi in giudizio, la controparte ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità ovvero l’improcedibilità del reclamo poiché trattandosi di atto endoprocessuale doveva essere depositato in forma telematica e non cartacea. Il procedimento di reclamo è una prosecuzione del procedimento originario. Rileva il Tribunale che l’art. 16- bis d.l. n. 179/2012 introdotto dalla Legge di stabilità 2013 prevede l’obbligo di deposito telematico degli atti processuali delle parti precedentemente costituite a decorrere dal 30 giugno 2014. Devono, di conseguenza, essere ritenuti inammissibili gli atti prodotti in forma diversa da quella telematica in quanto si tratta di depositi effettuati in violazione della normativa di legge. L’orientamento prevalente in dottrina e giurisprudenza considera il procedimento di reclamo come una nuova decisione sulla domanda cautelare o sommaria effettuata da un diverso giudice non sovraordinato a carattere devolutivo-sostitutivo . Pertanto, tale procedimento costituisce una prosecuzione di quello originario e non una sua fase successiva e distinta. Ne deriva che il reclamo in quanto atto della parte già costituita dovrà essere presentato esclusivamente in via telematica a pena di inammissibilità rilevabile anche d’ufficio. Non rilevano né la formazione di un altro fascicolo d’ufficio né il versamento del contributo unificato. Nel caso di specie, secondo il Giudice, non trovano applicazione neanche le previsioni ex artt. 121 e 156 c.p.c. che si riferiscono agli atti processuali e non alle modalità e formalità di deposito. Inoltre, non appaiono di rilievo né la formazione di un altro fascicolo d’ufficio con attribuzione di un diverso numero di ruolo il fine è solo quello di consentire l’organizzazione della Cancelleria e la formazione dei collegi e dei ruoli né il versamento di un contributo unificato, in quanto dettato da ragioni tributarie non idonee a incidere sulla natura giuridica del procedimento . Per questi motivi, il Tribunale dichiara l’inammissibilità del reclamo depositato in forma cartacea. Fonte www.ilprocessotelematico.it

Tribunale di L’Aquila, sentenza 22 giugno 14 luglio 2016 Presidente Riviezzo Relatore Magarò Osserva La Sig.ra e le di lei figlie proponevano ricorso per la reintegrazione nel possesso del fondo sito in località Cansatessa, AQ distinto al Catasto al fol. e del quale risultava proprietaria dall'anno 1949, In particolare, deducevano che in data 7.10.14 M. costatavano, nel terreno da loro posseduto, la presenza di due escavatrici che avevano effettuato uno scavo trasversale e parallelo al confine nord, lungo circa 24 ml e largo circa 2 ml, al fine di posizionarvi delle tubature. A tal fine, per introdursi nel terreno, recintato e chiuso, sul lato sud da un cancello, era stata rimossa parte della rete metallica di recinzione, divelti alcuni paletti di sostegno della stessa e tagliati alcuni arbusti. In seguito emergeva che i lavori erano stati commissionati dal Sig. a sua volta autorizzato dal Sig. proprietario di un terreno limitrofo a quello delle ricorrenti, ed identificato al Catasto con lo[. separato da quello di proprietà della Sig.ra un muro in cemento armavo, la cui costruzione risaliva al 1999. Si costituiva in giudizio deducendo che l'opera fognaria si trovava nella particella n. 4 di proprietà di . , il quale era divenuto proprietario di una piccola striscia di are 0,24 a seguito di cessione dalla Società la quale aveva realizzato un complesso residenziale. Affermava, inoltre, che il muro in cemento armato costruito negli anni 199912000 separava [a particella dalla corte della Cooperativa e non dal fondo delle ricorrenti, poiché le ricorrenti, approfittando dei lavori sulla part. avrebbero rimosso la rete metallica per posizionarla alcuni metri più avanti, inglobando in questo modo parte della particella a. 4M Contestava inoltre il possesso delle ricorrenti. In corso di giudizio veniva espletata CTU tecnica. Con ordinanza del 6.4.16 veniva respinto il ricorso per mancanza di concreta violazione del possesso delle ricorrenti. Con reclamo del 21.4.2016 la Sig.ra -e le sue figlie impugnavano l'ordinanza anzidetta deducendo l'erroneità del provvedimento per non aver riconosciuto il Giudice un animus spoliandi nella condotta della controparte, in quanto le tubature si trovano ad una profondità tale da non turbare le facoltà del proprietario possessore. Si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità ovvero l'improcedibilità del reclamo, in quanto trattandosi di atto endoprocessuale doveva essere depositato in forma telematica, nel merito chiedeva il rigetto del reclamo con conferma dell'ordinanza. Preliminarmente deve essere accolta ['eccezione di inammissibilità del reclamo. A tal proposito, la 1. 24.12.12 n. 228 c.d. legge di stabilità 201.3 ha Introdotto un nuovo art. 16 bis al d.l. 18.19.12 n. 179 nel quale é previsto l'obbligo di deposito telematico degli atti processuali delle parti precedentemente costituite a decorrere dal 30.6.14, Ne discende l'inammissibilità degli atti prodotti in forma diversa da quella telematica trattandosi di depositi effettuati in violazione della normativa di legge. Infatti, deve rilevarsi che secondo l'orientamento prevalente in dottrina e giurisprudenza il procedimento di reclamo può essere definito come una nuova decisione sulla domanda cautelare o sommaria effettuata da un diverso giudice non sovraordinato a carattere devolutivo-sostitutivo e che esso, pertanto costituisce la prosecuzione dell'originario procedimento e non una fase successiva e distinta dello stesso. Ne discende che, in ossequio, alle previsioni legislative indicate, il reclamo in quanto atto della parte già costituita dovrà essere presentato esclusivamente attraverso modalità telematica a pena di inammissibilità rilevabile anche d'ufficio Trib. Torino 6.315 Trib. Foggia 15.5.15 . Tale soluzione discende dal dato letterale della norma citata che utilizza l'avverbio esclusivamente , nonché dall'espressa previsione dell'obbligatorietà di tale forma di deposito. La norma in fatti contiene solo il riferimento alla parte già costituita e non all'introduzione di una fase di giudizio. Peraltro nella fattispecie non potranno trovare applicazione neanche le previsioni di cui agli art. 121 e 156 c.p.c, che si riferiscono agli atti processuali e non alle modalità e formalità di deposito. Al riguardo, non appare rilevante la formazione di un altro fascicolo d'ufficio con attribuzione di un diverso numero di ruolo, in quanto analizzato a consentire l'organizzazione della cancelleria e la formazione dei collegi e dei moli, né il versamento di un contributo unificato, in quanto dettato da ragioni tributarie non idonee ad incidere sulla natura giuridica del procedimento. Poiché il presente reclamo è stato depositato in forma cartacea dovrà essere dichiarato inammissibile. Restano assorbite le altre questioni di merito proposte da parte reclamante_ Considerata la novità della questione giuridica affrontata si ritiene che sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese di lite. P.Q.M. Dichiara l'inammissibilità del reclamo presentato in forma cartacea Compensa le spese fra le parti.