(Ancora) indicazioni per il ricorso in Cassazione basato su documenti ...

Nel ricorso in Cassazione l'obbligo di specifica indicazione degli atti e dei documenti impone non solo di indicare - a pena di inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. - specificamente il documento cui esso ricorso si riferisce, ma anche di indicare in quale sede processuale il documento sia stato prodotto, nonché – a pena di improcedibilità ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, c.p.c. - che detto documento sia prodotto in sede di legittimità. Inoltre, il ricorso deve altresì – sempre a pena di inammissibilità - prendere posizione su ogni argomento su cui si basa la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Tale in sintesi il contenuto della recente sentenza della Corte di Cassazione n. 15146, depositata il 22 luglio 2016, che andiamo qui di seguito a esplicare. La questione di merito. Partiamo dalla questione di merito del ricorso, per quanto essa sia solo sfiorata dalla decisione la dichiarazione di inammissibilità sbarra infatti il passo alla valutazione di ogni questione di merito. Il ricorso attiene alla contestazione della sentenza che come in primo grado in secondo grado lo aveva condannato in quanto parte legittimata attivamente e responsabile del sinistro per cui era causa. In particolare, il proprietario di un'automobile colpita da un cinghiale che attraversava la strada al suo passare, aveva citato in giudizio la Regione Campania per ottenere il risarcimento del danno prodotto all'auto. La Regione Campania, eccependo il difetto di legittimazione passiva, aveva chiesto ed ottenuto la chiamata in causa della Provincia di Avellino, ed era poi stata estromessa dal giudizio. La Provincia di Avellino, dichiarata responsabile dell'occorso, proponeva dunque ricorso in Cassazione con l'unico motivo attinente sostanzialmente ad una errata interpretazione di una delibera della giunta regionale operata dalla sentenza di appello. In sostanza, afferma la Provincia, la delibera n. 2177 del 2006 della Giunta Regionale Campania - che determinerebbe la legittimazione della Provincia riguarderebbe gli indennizzi dei danni derivanti dagli animali selvatici alle produzioni agricole e non alle auto che non esiste alcuna delega - così come non c'è nessun trasferimento di fondi e di risorse da parte dalla Regione alla Provincia - in tal senso. Prosegue la Provincia, se si ritenesse sussistere detta delega e gli articoli 9, 10 e 11 della legge regionale n. 157/92 fossero intrepretati nel senso di far ricadere sul bilancio della provincia gli oneri per il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica, dunque attribuendo una delega in assenza di fondi, essi dovrebbero ritenersi incostituzionali. Incostituzionali perchè in contrasto con lo statuto della Regione Campania, che prevede il trasferimento di personale e parte delle entrate in caso di deleghe art. 18 e pertanto dunque in contrasto con degli artt. 123, 114, comma 1, e 119, comma 1, della Costituzione, per violazione delle norme dello statuto regionale. Ci si permette di osservare che forse la citazione normativa sarebbe errata in quanto non risulta esistere a chi scrive una legge regionale n. 157/1992, ma invece una legge nazionale in materia di caccia Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio . Difetto di autosufficienza e specifica indicazione degli atti e documenti. Il principio su cui si basa la dichiarazione di inammissibilità non è affatto nuovo nella giurisprudenza della Corte, come dimostrano le citazioni della stessa decisione. Integra il difetto di autosufficienza e, dunque, va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. come novellato dal d.lgs. n. 40/2006 , il ricorso che si fonda su un documento, ma non lo indica specificamente il documento inoltre, a pena di inammissibilità deve essere allegato. L'indicazione specifica non consiste solo nell'indicazione degli estremi del documento, ma anche nell'indicazione di dove detto documento è stato prodotto ex art. 369 comma 2, n. 4 che lo stesso sia prodotto in sede di legittimità. In pratica, il principio si traduce nel senso che se nel corso del giudizio il documento è stato depositato dallo stesso ricorrente e si trovi nel suo fascicolo di parte, è necessario produrre il fascicolo, nonchè specificare che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile se invece il documento è stato in precedenza prodotto dalla controparte si può fare riferimento al fascicolo di parte per non rischiare però che la controparte non si costituisca, oppure non produca il fascicolo, o lo produca senza documento incorrendo così nella sanzione di improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c. prudenza vuole che si provveda comunque direttamente al deposito del documento. Infine, se il documento non è stato prodotto nelle precedenti fasi di merito ma attiene alla nullità della sentenza od all'inammissibilità del ricorso , ex art. 372 c.p.c. oppure se si tratta di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l'esaurimento della possibilità di produrlo, è necessaria la produzione del documento e indicazione della produzione stessa nell'ambito del ricorso Cass., sez. Un., ord., 25 marzo 2010, n. 7161 . Nella fattispecie il ricorso è dichiarato inammissibile perchè non riporta il tenore letterale dei documenti cui si riferisce, nè precisa quando gli atti sono stati prodotti nel giudizio di merito, e dove essi siano reperibili al momento. Posizione su ogni argomentazione della sentenza. Ulteriore motivo di inammissibilità è la mancata presa di posizione sugli altri argomenti su cui si fonda la sentenza. In particolare dunque la ricorrente avrebbe dovuto impugnare anche le argomentazioni che le rilevavano di non avere specificamente contestato di avere ricevuto una delega idonea allo svolgimento della funzione, di aver ottenuto la giusta autonomia decisionale e di essersi avvantaggiata di una congrua somma di denaro infine, accertata la mancanza della protezione della strada come avrebbe potuto essere una recinzione , nonostante si trattasse di una zona popolata da cinghiali, alla provincia veniva contestato di non avere adoperato senza offrire giustificazione specifica le risorse attribuitele dalla Regione al fine precipuo di proteggere le strade e di segnalare il pericolo di attraversamento, da parte di animali selvatici .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 19 maggio – 22 luglio 2016, n. 15146 Presidente Armano – Relatore Scrima Svolgimento del processo È stata depositata in cancelleria la seguente relazione 1. R.P. conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Benevento, la Regione Campania chiedendone la condanna al risarcimento dei danni pari ad curo 643,26 riportati dall'autovettura di sua proprietà, una Skoda Felicia, tg. AP 633 BI , nell'impatto contro un cinghiale che improvvisamente aveva attraversato la strada comunale interpoderale in Contrada Lago del Comune di Petruro irpino, in data 2 marzo 2008. Si costituiva la convenuta che eccepiva il suo difetto di legittimazione passiva e chiedeva disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Provincia di Avellino e, in subordine, il rigetto della domanda. Disposta la chiamata in causa di quest'ultimo ente, lo stesso si costituiva eccependo a sua volta il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere legittimata la Regione Campania, e concludeva per il rigetto della domanda e la declaratoria della Regione Campania quale unica responsabile. Il giudice adito, con sentenza depositata in data 30 novembre 2011 dichiarava l'estromissione dal giudizio della Regione Campania con compensazione delle spese , dichiarava, altresì, l'Amministrazione Provinciale di Avellino responsabile dei danno subito dall'attore R.P. in conseguenza dei sinistro per cui è causa e condannava l'Amministrazione provinciale di Avellino al pagamento in favore dell'attore della somma di curo 643,26 a titolo di danno ex art. 2043 c.c. oltre interessi dalla domanda al soddisfo nonché alle spese di lite in favore dell'attore. 2. La Provincia di Avellino proponeva appello cui resistevano sia la Regione Campania, che proponeva pure appello incidentale in relazione al regolamento delle spese operato dal primo Giudice, sia il P ll Tribunale di Benevento, con sentenza pubblicata il 3 luglio 2014, rigettava l'appello principale, dichiarava inammissibile l'appello incidentale e regolava le spese di quel grado tra le parti Avverso la sentenza di secondo grado la Provincia di Avellino ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo. Hanno resistito con distinti controricorsi la Regione Campania e P. Raffaele. 4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli articolo 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., in quanto appare destinato ad essere dichiarato inammissibile. 5. Con l'unico motivo di ricorso, si lamenta Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 Le!4.e regionale Campania n. 8/1996 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. - Errata applicazione dei principi informatori della materia - Difetto di legittimazione passiva della Provincia di Avellino - Errores in iudicando . Sostiene la ricorrente che la sentenza gravata sarebbe erronea e frutto di un clamoroso equivoco , in quanto il Giudice del secondo grado avrebbe condannato la Provincia di Avellino, inquadrando erroneamente la fattispecie sottoposta al suo vaglio e attribuendo alla predetta la legittimazione passiva in luogo della Regione Campania. In particolare, ad avviso della ricorrente, il Tribunale, pur citando la Deliberazione n. 2177 adottata dalla Giunta Regionale in data 29 dicembre 2006, nonché il decreto Dirigenziale n. 111 adottato dall'AG. comma 11, settore 5, in data 7 giugno 2007, ne avrebbe stravolto il contenuto, atteso che la delibera in questione sarebbe relativa al fondo regionale per il pagamento degli indennizzi in materia di produzioni agricole che determinerebbe la legittimazione della Provincia, spettando ad essa la procedura per l'accertamento del pagamento dell'indennizzo , in ordine alla determinazione del suo concreto ammontare nonché del pagamento degli stessi con i fondi regionali che annualmente la Regione ha il dovere di alimentare e versare all'Amministrazione provinciale, in virtù della delega intersoggettiva che si instaura ex lege tra la Regione e la Provincia . Tanto comporterebbe, ad avviso della ricorrente, che la Provincia, in materia di indennizzi per i danni dalle produzioni agricole sia unico titolare delle situazioni soggettive, attive e passive, correlate all'esercizio delle attribuzioni delegate, così rispondendo in proprio delle obbligazioni ad esso connesse, senza diritto di rivalsa mentre, nel caso all'esame, non si verte in tema di danni a colture e produzioni agricole causati da animali selvatici cinghiali bensì in materia di danni materiali causati ad un'autovettura da fauna selvatica cinghiali in relazione ai quali sarebbe legittimata passiva la Regione. Secondo la parte ricorrente, alla Provincia sarebbe stata delegata una funzione di protezione della fauna selvatica, da intendersi in correlazione con l'attività di pianificazione dell'esercizio venatoria mentre alla Regione sarebbe stata attribuita una funzione di controllo e gestione degli animali selvatici sicché sussisterebbe in capo alla Regione un obbligo positivo di vigilanza e di sorveglianza atto ad evitare che, con il loro comportamento, gli animali selvatici non arrechino danni a terzi e, a sostegno della sua tesi, la Provincia richiama numerose decisioni dei giudici di legittimità e di merito. La ricorrente evidenzia che per i danni da animali selvatici provocati alle cose, come nel caso all'esame, la Regione Campania non avrebbe provveduto a delegare alla Provincia alcuna funzione di controllo sulla fauna selvatica e non avrebbe operato il trasferimento dei fondi e delle risorse finanziarie occorrenti per onorare eventuali richieste di risarcimento dei danni causati da tale fauna, sicché, ove si dovesse ritenere sussistente una siffatta delega e, nel caso gli am. 9, 10 e 11 della legge regionale n. 157/92 dovessero essere interpretati nel senso di far ricadere sul bilancio della Provincia gli oneri relativi al risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica, tale normativa sarebbe incostituzionale in particolare, disponendo l'art. 18, terzo comma, dello Statuto della Regione Campania che la Regione trasferisce agli enti locali il personale necessario e una quota delle sue entrate per il finanziamento degli oneri relativi all'esercizio delle funzioni conferite e delegate agli enti locali , nel caso che l'art 9 della predetta legge regionale dovesse essere interpretato nel senso di ritenere sussistente una delega di funzioni in assenza di trasferimento di fondi dalla Regione alla Provincia, si determinerebbe una violazione degli artt. 123, 114, primo comma, e 119, primo comma, della Costituzione, atteso che, secondo la Consulta, il contrasto di una legge regionale con una norma dello Statuto della Regione stessa si risolve in una violazione sia pure indiretta dell'art. 123 Cost., determinando l'illegittimità costituzionale della norma impugnata' inoltre la predetta norma violerebbe altresì il principio di autonomia di cui all'art. 114 Costt e di autonomia finanziaria della Provincia di cui all'ars. 119 Cost., con conseguente necessità di sospensione del presente giudizio ai fini della rimessione degli atti alla Corte costituzionale per il vaglio della compatibilità delle disposizioni in questione. Conclusivamente la ricorrente assume che dall'esame del complessivo impianto normativo, statale e regionale, disciplinante l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di protezione e controllo della fauna selvatica, sarebbe la Regione, in quanto titolare dei relativi poteri, tenuta ad adottare tutte le cautele necessarie ad impedire che la fauna selvatica protetta arrechi danni a terzi, sicché la titolarità passiva del rapporto all'esame spetterebbe esclusivamente alla Regione Campania. 5.1. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza e violazione dell'art. 366, n. 6 c.p.c., non avendo l'ente ricorrente riportato in ricorso il tenore letterale della Deliberazione n. 2177 adottata dalla Giunta Regionale in data 29 dicembre 2006, nonché del decreto Dirigenziale n. 111 adottato dall'AG. comma 11, settore 5, in data 7 giugno 2007, sui quali si fonda sostanzialmente il proposto e articolato unico motivo di ricorso e il cui contenuto, ad avviso della Provincia, sarebbe stato stravolto dal Tribunale e avrebbe determinato l'errato inquadramento normativo della fattispecie sottoposta al suo esame e di cui si discute in questa sede, né ha precisato quando tali atti sono stati prodotti nel giudizio di merito Cass., sez. un., ord., 25.3.2010, n. 7161 Cass., ord., 29/03/2009, n. 2053 e 30/08/2015, n. 16134 , e dove essi siano attualmente reperibili. Questa Corte ha più volte affermato il principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c., oltre a richiedere la specifica indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell'art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., anche che esso sia prodotto in sede di legittimità Cass., sez. un., 2 dicembre 2008, n. 28547 . In particolare, questa Corte ha precisato che in tema di ricorso per cassazione, l'art 366, primo comma, n. 6, c.p.c., novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l'indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto tale prescrizione va correlata all'ulteriore requisito di procedibilità di cui all'art 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta a qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purché nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile b qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l'indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell'art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento c qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all'ammissibilità del ricorso art. 372 c.p.c. oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l'esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell'ambito dei ricorso Cass., sez. un., ord., 25 marzo 2010, n. 7161 . 5.2. Per completezza si evidenzia che il ricorso presenta un ulteriore profilo di inammissibilità, non avendo la ricorrente censurato specificamente gli ulteriori argomenti su cui si basa la ratio decidendi della sentenza impugnata che, oltre a richiamare i predetti atti, che precisa essere stati depositati, senza indicare quando, dalla Regione, ha motivato la sua decisione anche sui seguenti rilievi la Provincia di Avellino non ha specificatamente contestato di aver ricevuto una delega idonea allo svolgimento della funzione, di aver ottenuto la giusta autonomia decisionale e di essersi avvantaggiata di una congrua somma di denaro come pure evidenziato dal Giudice di Pace, dalle deposizioni dei testi escussi era emerso che mancava una segnaletica che avvisasse del pericolo i testi avevano pure chiarito che mancava una protezione della strada, quale una recinzione, nonostante si trattasse di strada che attraversava una zona boschiva, popolata da cinghiali la Provincia, pertanto, non ha adoperato senza offrire giustificazione specifica le risorse attribuitele dalla Regione al fine precipuo di proteggere le strade e di segnalare il pericolo di attraversamento, da parte di animali selvatici . Motivi della decisione 1. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio, preso atto che non sono state depositate memorie, ritiene di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella sopra riportata relazione. 2. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. 3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dal 'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascun controricorrente, in complessivi euro 900,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.