Casella PEC piena: no alla rimessione in termini dell’avvocato destinatario

È ascrivibile alla sfera di organizzazione dell’avvocato che non controlla periodicamente la capacità della sua casella PEC la mancata presa visione del decreto di fissazione dell’udienza di trattazione.

Lo ha affermato il Tribunale di Milano con l’ordinanza depositata il 20 aprile 2016. Il caso. Con istanza urgente al collegio, il legale dei reclamanti, appresa l’intervenuta emissione del decreto di fissazione dell’udienza di trattazione soltanto all’esito di un controllo effettuato a mezzo Consolle Avvocato, ha dichiarato di non aver mai ricevuto comunicazione di tale decreto dalla Cancelleria tramite PEC. Ritenendo, pertanto, di non essere stato posto nella condizione di provvedere tempestivamente alla notifica del reclamo e del decreto nel termine assegnato, ha chiesto, pertanto, l’emissione di un nuovo decreto e di un nuovo termine per la sua notifica. La mancata presa visione del decreto di fissazione dell’udienza è ascrivibile alla sfera di organizzazione del legale. Dall’attestazione telematica relativa ai dati desunti dal registro di Cancelleria è emerso che il gestore di PEC del destinatario ha inviato ricevuta di mancata consegna con la causale casella piena e, quindi, la comunicazione nei confronti del legale dei reclamanti deve considerarsi regolarmente effettuata. Ai sensi dell’art. 16, comma 4, d.l. n. 179/2012, nei procedimenti civili le comunicazioni e notificazioni a cura della Cancelleria devono svolgersi esclusivamente per via telematica all’indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi o comunque accessibile alle p.a Qualora, però, tali comunicazioni e notificazioni non risultino possibili per cause imputabili al destinatario, esse si hanno per effettuate mediante deposito in Cancelleria. Quest’ultima, infatti, è tenuta a ovviare con l’uso di mezzi alternativi telefax o ufficiale giudiziario all’impossibilità di servirsi della PEC unicamente qualora ciò non dipenda da causa imputabile allo stesso destinatario. Nel caso di specie, il Tribunale di Milano ritiene che la mancata presa visione del decreto di fissazione dell’udienza collegiale e del termine di notifica sia ascrivibile alla sfera di organizzazione del legale che non ha fatto diligente uso del proprio account di PEC avendo omesso di controllare con la necessaria periodicità la capienza residua della casella, di scaricare e cancellare i messaggi che ne rendevano satura la memoria e, in definitiva, di porsi in condizione di ricevere il suddetto messaggio della cancelleria . Dichiara, quindi, inammissibile il reclamo presentato dal difensore. Fonte www.ilprocessotelematico.it

Tribunale di Milano, sez. III Civile, ordinanza 20 aprile 2016 Presidente De Sapia Relatore Angelini sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 20 aprile 2016, nel procedimento per reclamo iscritto al numero di ruolo generale indicato in epigrafe promosso da , con il patrocinio dell'Avv., elettivamente domiciliati presso il difensore in Milano alla Via reclamanti avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 624 c.p.c. dal G.E. ad esito dell'udienza tenutasi in data primo marzo 2016 nell'ambito del procedimento di esecuzione per rilascio R.G.E. n. 1202/2016 promosso dall'Avv. , in qualità di professionista delegato e custode nelle procedure esecutive immobiliari riunite R.G.E. nn. 1706/2008 + 2142/2011, in forza di provvedimento in data 6 luglio 2012, nonché di successiva ordinanza di rilascio degli immobili pignorati, in data 4 ottobre 2015, a sua volta promossa dalla S.p.A. c.f. , in persona del rappresentante legale pro tempore rilevato - che il reclamo è stato depositato in data 15 marzo 2016 che con decreto presidenziale del 23 marzo 2016 è stata fissata udienza di trattazione in data 20 aprile 201 6 e assegnato termine a parte reclamante per la notifica del reclamo e del succitato decreto sino al giorno 31 marzo 2016 - che la suddetta notifica non è stata effettuata - che con istanza urgente al collegio del 18 aprile 2016 il legale dei reclamanti, premesso di aver appreso dell'intervenuta emissione del suddetto provvedimento soltanto in data 18 aprile 2016, ad esito di un controllo effettuato a mezzo Consolle Avvocato , ha rappresentato di non aver mai ricevuto comunicazione dalla cancelleria del menzionato decreto con apposito messaggio a mezzo p.e.c. e ha, pertanto, chiesto sul presupposto di non essere stato posto nella condizione di provvedere tempestivamente alla notifica del reclamo e del decreto nel termine all'uopo ivi assegnato - di emettere nuovo decreto di fissazione dell'udienza di trattazione e del relativo termine per la notifica del reclamo e del medesimo provvedimento rilevato che dall'attestazione telematica relativa ai dati desunti dal registro di cancelleria è emerso che quest'ultima ha regolarmente eseguito la predetta comunicazione in data 23 marzo 2016 nei confronti del legale dei reclamanti, ottenendo dal gestore di p. e c. del destinatario ricevuta di mancata consegna con la seguente causale casella piena considerato - che, ai sensi dell'art. 16 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito nella L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i., nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria devono effettuarsi esclusivamente per via telematica all'indirizzo p. e c. risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni comma 4 che, sempre ai sensi della citata disposizione, se la comunicazione o notificazione tramite p. e c. è impossibile per cause imputabili al destinatario essa si ha per effettuata mediante deposito in cancelleria comma 6 , essendo quest'ultima tenuta ad ovviare con l'uso di mezzi alternativi - quali l'invio di telefax o l'inoltro tramite ufficiale giudiziario a norma degli artt. 136 e 137 c.p.c. - all'impossibilità di usare la p.e.c. nel solo caso in cui ciò non dipenda da causa imputabile allo stesso destinatario comma 8 ritenuto che nel caso di specie la mancata ricezione e presa visione del decreto di fissazione dell'udienza collegiale e del termine per notificare alle controparti il decreto stesso unitamente al reclamo sia ascrivibile alla sfera di organizzazione del legale di parte reclamante, che non ha fatto diligente uso del proprio account di p.e.c., avendo omesso di controllare con la necessaria periodicità la capienza residua della casella, di scaricare e cancellare i messaggi che ne rendevano satura la memoria e, in definitiva, di porsi in condizione di ricevere il suddetto messaggio della cancelleria ritenuto che, pertanto, l'istanza depositata nell'interesse dei reclamanti non meriti accoglimento, così come irricevibile, per effetto del quadro normativo sopra sinteticamente esposto, si riveli l'argomentazione, verbalizzata in sede di udienza collegiale, secondo cui la cancelleria avrebbe dovuto ovviare alla mancata ricezione del messaggio p.e.c. facendo uso del telefax. P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo. Nulla sulle spese.