Notifica telematica della sentenza impugnata valida nonostante l’errata indicazione degli estremi di legge

Secondo la Corte d’appello di Cagliari, non è qualificabile come errore sui requisiti oggettivi e/o soggettivi della notifica l’errore nell’indicazione degli estremi della legge ai sensi della quale la notifica stessa è stata effettuata.

La Corte d’appello di Cagliari si è espressa in tal senso con la sentenza n. 553/16, depositata il 16 luglio. Il caso. Avverso la sentenza di primo grado che le condannava in solido al risarcimento del danno subito da parte attrice, le parti convenute hanno proposto appello, principale e incidentale. La discordanza tra l’anno della legge indicato e quello di emissione è mero errore rilevabile all’evidenza. La Corte d’appello di Cagliari rileva in via preliminare che tutti gli appelli proposti sono tardivi in quanto presentati oltre il termine perentorio di 30 giorni al quale sommare l’ulteriore termine per la sospensione feriale qualora ne ricorrano i presupposti previsto dagli artt. 325 e 326 c.p.c A nulla rileva, al fine della declaratoria di nullità della notifica telematica della sentenza impugnata, il fatto che la dicitura apposta sull’invio telematico richiami erroneamente la legge n. 55/2014, come eccepito dall’appellante principale. Secondo l’art. 11 l. n. 53/1994, infatti, la notifica deve considerarsi nulla solo in presenza di errori insistenti sui suoi requisiti oggettivi e/o soggettivi o per violazione delle ulteriori norme che la stessa dispone. La mera discordanza tra l’indicazione dell’anno della legge e l’anno di effettiva emissione della stessa 1994 e non 2014 non può qualificarsi come un errore insistente sui presupposti oggettivi e soggettivi della notifica, né tantomeno come una violazione delle disposizioni dettate in tema di notifica telematica, trattandosi di un mero errore rilevabile all’evidenza . Le allegazioni formulate dall’appellante principale, inoltre, volte a far rilevare la nullità della notifica telematica della sentenza impugnata, sono contraddittorie in quanto lo stesso ha dedotto di non aver potuto avere contezza della notifica della sentenza per non essere riuscito ad aprire l’allegato ma, allo stesso tempo, ha sostenuto di non aver prestato attenzione alla notifica poichè quest’ultima, a causa dell’errore occorso nell’indicazione dell’anno di emissione della legge indicata, non aveva creato un alarm . A tal proposito, il Giudice di secondo grado rileva che l’intestazione della notifica non si limitava a richiamare la legge in forza della quale era stata effettuata ma recava chiaramente il suo oggetto, ossia gli estremi della sentenza impugnata. Per questi motivi, la Corte d’appello di Cagliari dichiara inammissibili sia l’appello principale che quelli incidentali. Fonte www.ilprocessotelematico.it

Corte d’appello di Cagliari, sez. II Civile, sentenza 30 giugno 15 luglio 2016, n. 553 Presidente Biddau Relatore Sechi Svolgimento del processo Con atto dì citazione del 5.3.2004 convenne in giudizio dinanzi ai Tribunale di Oristano il Comune di e la Provincia di esponendo che, in data 27.3.2003, mentre stava percorrendo la strada provinciale Noragugume-Sedilo, alla guida della propria autovettura Ford Puma, era finito fuori strada a causa del non segnalato dissesto stradale conseguente all'esecuzione di alcuni lavori per la posa di una condotta idrica, e che, in seguito a tale sinistro, il suo veicolo aveva riportato alcuni danni quantificati in euro 5.357,00, oltre alle spese di rimozione e a quelle per la sostituzione della targa, smarrita in occasione dell'incidente. Chiese pertanto la condanna della Provincia di , in qualità di ente proprietario della strada, del Comune di , che aveva dato in appalto i lavori, e di quale titolare della ditta appaltatrice che li aveva eseguiti, al risarcimento dei danni. costituitosi, contestò gli assunti di parte attrice, in primo luogo eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva ed il difetto di legittimazione attiva del In secondo luogo affermò che, in considerazione delle circostanze di fatto, quali le condizioni di tempo e di luogo e la condotta di guida dell'attore, soltanto quest'ultimo poteva ritenersi responsabile del sinistro e dei conseguenti danni, in riferimento ai quali, comunque, non poteva considerarsi attendibile la quantificazione prospettata. Chiese, per tali ragioni, il rigetto della domanda attorea. Anche il Comune di costituitosi e preliminarmente eccepita l'incompetenza del Tribunale adito in luogo della competenza della sezione territoriale di , chiese che la domanda di parte attrice venisse rigettata, sostenendo di aver dato in appalto i lavori alla ditta ed di aver più volte sollecitata la appaltatrice perché mantenesse in sicurezza la strada in cui il sinistro si era verificato, e di non avere nessuna responsabilità per non aver sorvegliato sull'esecuzione dei lavori. Analogamente la Provincia di , costituitasi, chiese il rigetto della domanda attorca, asserendo di non avere ia legittimazione passiva rispetto alla domanda proposta da , atteso che non era tra le sue competenze il rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione di lavori di scasso delle strade e, nel caso di specie, di essersi esclusivamente limitata a concedere il nulla osta al Comune di per l'esecuzione dei lavori. La Provincia convenuta, in ogni caso, osservò che, in considerazione delle condizioni di tempo ed alla considerevole estensione del tratto di strada in cui l'incidente si era verificato, non avrebbe comunque potuto essere ritenuta responsabile, e che il sinistro era da ricondursi alla condotta di guida dell'attore, il quale, peraltro, aveva prospettato una quantificazione dei danni eccessiva. Chiese, inoltre, di essere autorizzata a chiamare in causa la propria società assicuratrice B.P.B Assicurazioni S.p.A. perché, in ragione del contratto di assicurazione con essa stipulato, la tenesse indenne in caso di condanna. L'anzidetta compagnia assicuratrice, costituitasi, chiese il rigetto della domanda di manleva formulata nei suoi confronti, eccependo la prescrizione del diritto derivante dal contratto di assicurazione, giacché l'Amministrazione Provinciale di Oristano aveva avuto conoscenza del sinistro in data 26.04.2003 ma aveva provveduto a comunicarle tale fatto soltanto in data 12.5.2004, mediante la predetta chiamata in giudizio, quindi oltre il termine di un anno disposto dall’art. 2952, secondo comma, c.c. nel testo applicabile ratione temporis anteriore alla modifica dei 2008 . Istruita la causa con produzioni documentati e prova testimoniale, con sentenza n. 439/2014 il Tribunale adito accolse la domanda di parte attrice. Il Giudice, in primo luogo, rilevò che l'eccezione di incompetenza formulata dal Comune di , doveva essere rigettata, atteso che mediante il dlgs. n. 155/2012 la sezione di Macomer presso il circondario del Tribunale di Oristano era stata soppressa. Osservò, inoltre, che parimenti le eccezioni proposte da in ordine al suo difetto di legittimazione passiva e di la legittimazione attiva dell'attore, non potevano trovare accoglimento, giacché oltre ad attenere ad un difetto di titolarità attiva e passiva del rapporto obbligatorio non rilevabile d'ufficio, erano comunque infondate. Rilevò, invece, che la domanda attorea doveva trovare accoglimento nei confronti di tutte le parti convenute. Per quanto concerneva infatti, osservò che questi doveva essere ritenuto responsabile per il sinistro occorso giacché, come era emerso dai documenti prodotti, aveva concluso un contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori della rete idrica e fognaria con il Comune di , in conseguenza dei quali era derivato il dissesto stradale che, come emergeva dal carteggio intervenuto tra le parti convenute e dal verbale dei Carabinieri intervenuti sul luogo, non aveva provveduto adeguatamente a segnalare circostanza non smentita dai testimoni sentiti, né, peraltro, oggetto di specifica contestazione. Inoltre, osservò che l'anzidetto convenuto non aveva neppure dimostrato di aver adottato tutte te misure idonee ad evitare il danno presupposto per l'esonero dalla responsabilità per i danni conseguenti dall'esercizio di attività pericolose. Pertanto il doveva essere condannato al risarcimento dei danni nei confronti di . Parimenti, con riferimento al Comune di , rilevò che detta amministrazione, in qualità di committente dei lavori, doveva essere ritenuta responsabile dell'incidente occorso all'attore, per aver colposamente errato nella scelta dell'impresa appaltatrice, Infatti, come era possibile evincere dal carteggio intercorso tra le parti convenute, la stessa amministrazione aveva dichiarato di essere edotta della mancanza sul luogo dell'incidente di segnali adeguati ad avvertire gli utenti della strada del pericolo conseguente ai lavori in corso di esecuzione. Inoltre, rilevò che anche la domanda formulata nei confronti della Provincia di doveva trovare accoglimento. Tale ente, infatti, in qualità dì proprietario della strada che, durante l'esecuzione dei lavori, non era stata chiusa al traffico, doveva essere ritenuto custode della medesima e, pertanto, non avendo provato la sussistenza di un caso fortuito che avesse interrotto il nesso dì causalità tra la cosa in custodia e l'evento, doveva essere ritenuto responsabile del sinistro occorso al Peraltro, l'eccezione formulata dalla predetta amministrazione, fondata su una limitazione di responsabilità riconducibile all'applicazione dell'art. 9 del regolamento di attuazione del d.lgs. 285/1992, doveva essere rigettata, giacché la predetta norma opera su un piano diverso dalla responsabilità della Provincia e comunque, anche qualora fosse stata intesa quale limitazione della responsabilità civile, avrebbe dovuto essere disapplicata, considerato l'evidente contrasto con gli artt. 2043 e 2051 c.c. Da ultimo, rigettò la domanda di manleva proposta dalla Provincia di nei confronti della società assicuratrice giacché, sulla base delle allegazioni delle parti e dei documenti prodotti, era emerso che il diritto conseguente al contratto di assicurazione vantato dalla predetta amministrazione si era prescritto. Conseguentemente condann in solido il Comune di e la Provincia di al risarcimento dei danni nei confronti di quantificati nella somma pari ad euro 18.049,17, oltre alla rivalutazione e agli interessi. Avverso la predetta sentenza il Comune di ha proposto appello. La Provincia di , costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione ed ha, a sua volta, proposto appello incidentale. Anche , costituitosi, ha proposto appello incidentale. costituitosi, ha eccepito la inammissibilità dell'appello in quanto tardivo e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto. La Cargeas Assicurazioni S,p.A già B.P.B. Assicurazioni S.p.A., costituitasi, ha chiesto di essere estromessa dal giudizio. La causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte. Motivi della decisione Preliminarmente deve rilevarsi che, come eccepito dall'appellato , tutti gli appelli proposti, sia quello principale che quelli incidentali, sono tardivi. A tale riguardo, si osserva infatti che ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c., qualora la sentenza venga notificata alle parti, l'appello deve essere proposto entro il termine perentorio di 30 giorni, al quale deve essere sommato, qualora ne ricorrano i presupposti, l'ulteriore termine di tempo per la sospensione feriale. Nel caso di specie, la sentenza impugnata è stata ritualmente notificata telematicamente dal procuratore dell'appellato alle parti convenute presso il domicilio dei rispettivi procuratori costituiti in data 5.8.2014, durante il periodo di sospensione feriale dei termini, pertanto, gli appelli avrebbero dovuto essere proposti entro il termine del 15 ottobre 2014. Al riguardo si osserva che a nulla rileva, al fino della declaratoria della nullità della notifica telematica effettuata dal procuratore di 1 il fatto che la dicitura apposta sull'invio telematico in oggetto richiami la legge n. 55/2014 e non invece la legge 55 del 1994, come invece eccepito dall'appellante Comune di . Infatti, l'art. 11 della legge n. 55/94 prevede la sanzione della nullità della notifica soltanto in presenza di errori insistenti sui requisiti oggettivi c/o soggettivi della notifica, o per la violazione delle ulteriori norme che la medesima dispone. Ebbene, anche in ragione dei più comuni principi del codice civile disposti in tema di notificazione, è evidente che tale mera discordanza tra l'indicazione dell'anno della legge come riportato nella notifica e l'anno invece di effettiva emissione, ossia 2014 in luogo di 1994, non può qualificarsi come un errore insistente sui presupposti oggettivi o soggettivi della notifica, né tantomeno come una violazione delle disposizioni dettato in tema di notifica telematica, trattandosi di un mero errore materiale rilevabile all'evidenza. Tra l'altro, le allegazioni formulate dall'appellante principale, volte a far rilevare la nullità della notifica telematica della sentenza, sono anche contraddittorie, posto che il Comune di ha dedotto dì non aver potuto avere contezza della notifica della sentenza per non essere riuscito ad aprire l'allegato, ed al contempo ha sostenuto di non aver prestato attenzione alla notifica posto che la stessa, a causa dell'indicazione errata dell'anno di emissione della legge n. 55, non aveva creato un alarm . Al riguardo, peraltro, basti rilevare che la intestazione della notifica non era limitata al richiamo della legge in forza della quale era stata effettuata, ma recava chiaramente il suo oggetto, ossia la sentenza n. 439/2014 del Tribunale di Oristano. Conseguentemente, sia l'appello principale del Comune di che gli appelli incidentali della Provincia di e della ditta sono inammissibili, in quanto proposti ben oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado. In ragione della soccombenza i predetti appellanti devono essere tenuti alla corresponsione delle spese del presente grado di giudizio nei confronti dell'appellato. Considerato, infine, che la Cargeas Assicurazioni S.p.A. si è costituita nonostante la Provincia di non abbia formulato nessun motivo di gravame avverso i rigetto della domanda di manleva da lei formulata nei confronti della predetta compagnia assicuratrice, e quindi inutilmente, sussistono i presupposti per una integrale compensazione delle spese del presente grado tra le predette parti. Sussistono i presupposti di cui all'art. 1, commi 17, comma 1-quater, e 18, L. 24 dicembre 2012 n, 228, comportanti l'obbligo del versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione. P.Q.M. La Corte, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa 1. Dichiara inammissibili gli appelli autonomamente proposti dal Comune di , dalla Provincia Di e da avverso la sentenza n. 439/14 del Tribunale dì Oristano 2. Condanna i predetti appellanti in solido alla rifusione, in favore di delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in curo 3.777,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge, 3. Dichiara interamente compensate le spese del presente grado tra la Cargeas Assicurazioni S.p.A. e la Provincia di Ricorrono i presupposti di cui L. 24 dicembre 2012 n, 228, art. 1 commi 17 1-quater, e 18, comportanti l'obbligo del versamento da parte degli appellanti Comune di Provincia di e di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione.