Notifica con esito negativo: per conservarne gli effetti è necessario procedere con immediatezza

La parte che ha richiesto la notifica, nell’ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni a lei non imputabili, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento. Questi requisiti di immediatezza e tempestività non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova.

É quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella pronuncia n. 14594 del 15 luglio 2016. Il caso. Il giudizio nasce dal ricorso proposto da una dipendente di Poste Italiane s.p.a. affinché venisse accertata l’illegittimità dell’apposizione del termine di tre contratti di lavoro subordinato dalla stessa stipulati. Il ricorso veniva respinto sia in primo che in secondo grado, sicché la donna si rivolgeva alla Corte di Cassazione. La società resistente proponeva controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per tardività della notifica. La questione veniva, quindi, rimessa alle Sezioni Unite. Inammissibilità del ricorso per tardività della notifica. In via preliminare, le Sezioni Unite reputano fondata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente. Invero, la pronuncia oggetto di impugnazione era stata pubblicata il 20 agosto 2013, mentre la notifica del ricorso era stata richiesta circa un anno dopo, il 12 agosto 2014, presso lo studio dell’avvocato indicato come domiciliatario nella sentenza impugnata. Con successivo atto del 15 ottobre 2014, il difensore della ricorrente aveva richiesto alla Corte di Cassazione la concessione di un nuovo termine per la notifica, esponendo che la prima non era andata a buon fine in quanto l’avvocato domiciliatario risultava trasferito presso una nuova sede. Il coordinatore della Sesta sezione-Lavoro aveva invitato l’istante a procedere ad una nuova notifica, precisando però che sarebbe stato il collegio giudicante a valutare l’idoneità delle giustificazioni e l’ammissibilità del ricorso. La nuova notifica era stata, dunque, richiesta in data 12 novembre 2014. L’imputabilità dell’errore sul domicilio. La prima questione che si pone alle Sezioni Unite riguarda l’imputabilità dell’errore sul domicilio. Invero, le Sezioni Unite distinguono, a tal fine, due ipotesi, a seconda che il procuratore eserciti o meno la sua attività professionale nel circondario del Tribunale in cui si svolge la controversia. Nel primo caso, è onere della parte interessata ad eseguire la notifica accertare quale sia l’effettivo domicilio professionale del difensore, con la conseguenza che non può ritenersi giustificata l’indicazione nella richiesta di notificazione di un indirizzo diverso. Di contro, le Sezioni Unite indicano una soluzione diversa per il caso come quello in esame in cui il difensore svolga le sue funzioni in un altro circondario ed abbia proceduto all’elezione di domicilio ai sensi dell’art. 82 del R.d. n. 37/1934. Invero, in questo caso, sussiste un obbligo di comunicare i mutamenti di domicilio. In altri termini, la notifica dell’impugnazione al procuratore che, esercente fuori della circoscrizione, abbia eletto domicilio ai sensi dell’art. 82 R.d. n. 37/1934, presso un altro procuratore, assegnato alla circoscrizione dell’ufficio giudiziario adito, va effettuata nel luogo indicato come domicilio eletto in forza degli artt. 330 e 141 c.p.c., senza che al notificante sia fatto onere di riscontrare previamente la correttezza di quell’indirizzo presso il locale albo professionale, perché è onere della parte che ha eletto domicilio comunicare alla controparte gli eventuali mutamenti. Pertanto, nel caso in esame, la ricorrente non aveva l’onere di controllare che l’indirizzo dello studio del procuratore domiciliatario della società intimata fosse mutato rispetto a quello dichiarato nel corso del giudizio e non ha errato nel richiedere la notificazione presso lo studio del procuratore domiciliatario indicato in sentenza. La continuità del processo notificatorio in caso di esito negativo della notifica. L’esclusione dell’imputabilità di un errore a carico della ricorrente consente alle Sezioni Unite di passare all’esame di un secondo problema, consistente nello stabilire quale comportamento deve tenere la parte dopo aver preso atto del fatto che, a causa del trasferimento dello studio, la notifica richiesta non è andata a buon fine. La giurisprudenza delle Sezioni Unite cfr. Cass. sez. un., 24 luglio 2009, n. 17352 è giunta sul punto a chiarire che, nel caso in cui la notificazione di un atto processuale da compiere entro un termine perentorio non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, quest’ultimo ha la facoltà e l’onere di richiedere la ripresa del procedimento notificatorio e, ai fini del rispetto del termine, avrà effetto fin dalla data della iniziale attivazione del procedimento. Questa continuità, però, sussiste solo in presenza di alcune condizioni. La prima riguarda l’iniziativa, nel senso che è la parte istante che, preso atto della non riuscita della notifica a causa della modifica del domicilio, deve attivarsi per individuare il nuovo domicilio e completare il processo notificatorio, dovendo escludersi la possibilità di chiedere una preventiva autorizzazione del giudice. In secondo luogo, l’attività della parte interessata a completare la notificazione deve essere attivata con immediatezza” appena appresa la notizia dell’esito negativo della notificazione e deve svolgersi con tempestività”. Il limite massimo per riprendere il processo notificatorio. Più in generale, può affermarsi che, fermo l’onere dell’istante di provare il rispetto dei su indicati criteri, dal sistema sia anche desumibile un limite massimo del tempo necessario per riprendere e completare il processo notificatorio relativo alle impugnazioni, una volta avuta notizia dell’esito negativo della prima richiesta. Tale termine può essere fissato in misura pari alla metà del tempo indicato per ciascun tipo di atto di impugnazione dall’art. 325 c.p.c. Invero, se questi termini sono ritenuti congrui dal legislatore per svolgere un ben più complesso e impegnativo insieme di attività necessario per concepire, redigere e notificare un atto di impugnazione a decorrere dal momento in cui è stato pubblicato il provvedimento da impugnare, può ragionevolmente desumersi che lo spazio temporale relativo alla soluzione dei soli problemi derivanti da difficoltà nella notifica non possa andare oltre la metà degli stessi, salvo una rigorosa prova in senso contrario.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 5 aprile – 15 luglio 2016,n. 14594 Presidente Rordorf – Relatore Curzio Fatti della causa 1. P.S. chiede la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bologna, pubblicata il 20 agosto 2013, emessa nella causa proposta nei confronti di Poste italiane spa. 2. La ricorrente espone di aver convenuto la società dinanzi al Tribunale di Bologna chiedendo che venisse accertata la illegittimità dell’apposizione del termine di tre contratti di lavoro subordinato, stipulati ai sensi dell’art. 2, comma 1-bis, del d. lgs. 368 del 2001 introdotto dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 3. Il Tribunale respinse il suo ricorso e la Corte d’appello di Bologna respinse il suo appello. Contro tale decisione la ricorrente propone un ricorso per cassazione articolato in due motivi. 4. La società si è difesa con controricorso, eccependo, preliminarmente inammissibilità del ricorso per tardività della notifica. 5. La questione di fondo è stata rimessa dalla Sezione lavoro al Primo Presidente, il quale ha disposto che la Corte pronunci a Sezioni unite le problematiche rimesse alle Sezioni unite sono state decise, in causa analoga, con sentenza 31 maggio 2016, n. 11374 . Ragioni della decisione 6. L’eccezione di inammissibilità per tardività della notifica del ricorso è fondata. 7. La sentenza della Corte d’appello di Bologna, oggetto dell’impugnazione, fu pubblicata il 20 agosto 2013. Quasi un anno dopo, il 12 agosto 2014, la ricorrente richiese la notifica del ricorso per cassazione presso gli avvocati Luigi Fiorillo e Varoutsickou Cristina, via Panzacchi 19 Bologna indirizzo dello studio dell’avv. Cristina Varoutsickou, indicata come domiciliataria nella sentenza impugnata . 8. Il difensore della ricorrente per cassazione depositò nella cancelleria della Corte di cassazione un atto datato 15 ottobre 2014, definito Istanza di concessione termine per notifica , con il quale espose che la notifica del ricorso richiesta il 12 agosto 2014 con riferimento al domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Cristina Varoutsickou, sito in Bologna, viale Panzacchi n. 19, non era andata a buon fine, in quanto, come si evinceva dalla ricevuta di ritorno, l’avvocato domiciliatario risultava trasferito presso una nuova sede in via della Zecca, 1, Bologna. Chiese, pertanto, l’assegnazione di un termine per provvedere alla notifica del ricorso al procuratore costituito nel nuovo domicilio eletto. 9. Con provvedimento del 22 ottobre 2014 il coordinatore della Sesta sezione-lavoro, esaminata la richiesta, invitò l’istante a procedere a nuova notifica, precisando che sarebbe stato poi il collegio giudicante a valutare l’idoneità delle giustificazioni e l’ammissibilità del ricorso. 10.11 procuratore della ricorrente richiese in data 12 novembre 2014 una nuova notifica all’avv. Cristina Varoutsickou, in via della Zecca n. 1, Bologna, che è stata effettuata mediante spedizione a mezzo del servizio postale il 13 novembre 2014 l’atto è stato ricevuto dalla controparte il 19 novembre 2014 . 11. Nella sua memoria la società intimata, a sostegno della eccezione di tardività, ha precisato che il trasferimento dell’avvocato domiciliatario era avvenuto sin dal 1 ottobre 2012. 12. Si pongono due problemi, in successione logica tra loro. 13. Il primo è quello della imputabilità dell’errore sul domicilio. Le Sezioni unite, distinguono a tal fine due ipotesi, a seconda che il procuratore eserciti o meno la sua attività professionale, nel circondario del Tribunale in cui si svolge la controversia. 14. Nel caso di difensore che svolga le sue funzioni nello stesso circondario del Tribunale a cui egli sia professionalmente assegnato, è onere della parte interessata ad eseguire la notifica accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell’albo professionale, quale sia l’effettivo domicilio professionale del difensore, con la conseguenza che non può ritenersi giustificata l’indicazione nella richiesta di notificazione di un indirizzo diverso, ancorché eventualmente corrispondente a indicazione fornita dal medesimo difensore nel giudizio non seguita da comunicazione nell’ambito del giudizio del successivo mutamento sez. un., 24 luglio 2009, n. 17352, richiamando sez. un., 18 febbraio 2009, n. 3818 . 15. Le medesime sentenze delle Sezioni unite indicano una soluzione diversa per il caso come quello in esame in cui il difensore svolga le sue funzioni in un altro circondario ed abbia proceduto all’elezione di domicilio ai sensi dell’art. 82 del R.d. 22 gennaio 1934, n. 37. Tali pronunce ricostruiscono il sistema nel senso che solo in caso di svolgimento di attività al di fuori della circoscrizione di assegnazione si delinea un obbligo di comunicare i mutamenti di domicilio, che invece non sussiste quando il procuratore operi nel suo circondario così, in particolare, sez. un., 3818/2009, cit., cui si rinvia per una più completa ricostruzione della normativa del 1934 e della ratio dell’art. 82 . 16. In questo tipo di situazione la notifica dell’impugnazione al procuratore che, esercente fuori della circoscrizione, abbia eletto domicilio ai sensi dell’art. 82 r.d. 37/1934, presso un altro procuratore, assegnato alla circoscrizione dell’ufficio giudiziario adito, va effettuata nel luogo indicato come domicilio eletto in forza degli artt. 330 e 141 c.p.c., senza che al notificante sia fatto onere di riscontrare previamente la correttezza di quell’indirizzo presso il locale albo professionale, perché è onere della parte che ha eletto domicilio comunicare alla controparte gli eventuali mutamenti . 17. In tal senso si esprimono le sentenze delle sezioni unite prima richiamate, nonché la successiva giurisprudenza delle sezioni semplici, compresa quella della sesta sezione civile cfr., da ultima, Cass., 6-3, ord., 18 novembre 2014, n. 24539 . 18. Quindi, nel caso in esame, la ricorrente non aveva l’onere di controllare che l’indirizzo dello studio del procuratore domiciliatario della società intimata fosse mutato rispetto a quello dichiarato nel corso del giudizio e riportato nell’intestazione della sentenza impugnata e non ha errato nel richiedere la notificazione presso lo studio del procuratore domiciliatario indicato in sentenza. 19. L’esclusione dell’imputabilità di un errore a carico della ricorrente permette di passare all’esame di un secondo problema, consistente nello stabilire quale comportamento deve tenere la parte dopo aver preso atto del fatto che, a causa del trasferimento dello studio, la notifica richiesta non è andata a buon fine. 20. La giurisprudenza delle Sezioni unite è giunta sul punto ad una posizione precisa, costantemente seguita dalla successive decisioni delle sezioni semplici. 21. Cass., sez. un., 24 luglio 2009, n. 17352, ha fissato il seguente principio di diritto Nel caso in cui la notificazione di un atto processuale da compiere entro un termine perentorio non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, quest’ultimo, ove se ne presenti la possibilità, ha la facoltà e l’onere di richiedere la ripresa del procedimento notificatorio, e la conseguente notificazione, ai fini del rispetto del termine, avrà effetto fin dalla data della iniziale attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un tempo ragionevolmente contenuto, tenuti anche presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per venire a conoscenza dell’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie . Quindi, se la mancata notifica non è imputabile alla parte che l’ha richiesta, il processo notificatorio continua a ritenersi iniziato nel momento in cui è stata richiesta la notifica. Questa continuità, però, sussiste solo in presenza di alcune condizioni. 22. La prima riguarda l’iniziativa. È la parte istante che, preso atto della non riuscita della notifica a causa della modifica del domicilio, deve attivarsi per individuare il nuovo domicilio e completare il processo notificatorio. E deve fare ciò in piena autonomia. 23. Nell’ampia motivazione della sentenza 17352/2009 le Sezioni unite hanno spiegato, correggendo una precedente decisione, che la ripresa del processo notificatorio è rimessa alla parte istante e che deve escludersi la possibilità di chiedere una preventiva autorizzazione del giudice, vuoi perché questa sub-procedura allungherebbe ulteriormente i tempi processuali, vuoi perché non sarebbe neanche utile al fine di avere una previa valutazione certa circa la sussistenza delle condizioni per la ripresa del procedimento di notificazione, in quanto si tratterebbe solo di una valutazione preliminare effettuata non in sede decisoria e per di più in assenza del contraddittorio con la controparte interessata sez. un., 17352/2009, cit. il principio è stato ribadito dalle sezioni semplici Cass., 11 settembre 2013, n. 20830 e Cass., 25 settembre 2015, n. 19060 . 24. L’attività della parte interessata a completare la notificazione deve essere attivata con immediatezza appena appresa la notizia dell’esito negativo della notificazione e deve svolgersi con tempestività ancora, sez un., 17352/2009, cit. . 25. La giurisprudenza delle sezioni semplici successiva ha applicato costantemente questi principi. 26. Cass., 25 settembre 2015, n. 19060 ha precisato che l’onere di indicare e provare il momento in cui ha appreso dell’esito negativo della notifica grava sull’istante in tale sentenza la Corte, applicando questo principio, ha ritenuto tardivo un ricorso per il fatto che la parte non aveva fornito una prova adeguata della sua affermazione, in quanto non aveva prodotto la cartolina di ritorno della prima notifica, a mezzo posta, non andata a buon fine . 27. Cass., 30 settembre 2011, n. 19986, ha precisato che l’istante deve provvedere con sollecita diligenza ed ha escluso la tardività della notifica del ricorso per cassazione perché la rinnovazione della notificazione nel caso al suo esame era stata effettuata dopo sette giorni dalla prima tentata notifica e a distanza di quattro giorni dallo scadere del termine. 28. La sesta sezione, che sovraintende alla nomofilachia dell’inammissibilità, applicando i criteri dell’immediatezza dell’iniziativa e della sollecita diligenza nello svolgimento delle conseguenti attività, ha escluso la tardività una nuova notificazione di un ricorso per cassazione richiesta il 22 luglio 2013 a seguito della comunicazione di avvenuto trasferimento dello studio in sede di relazione negativa di una prima notifica richiesta il 16 luglio 2013 Cass., 6-3, ord. 19 novembre 2014, n. 24641 . 29. Più in generale, può affermarsi che, fermo l’onere dell’istante di provare il rispetto dei su indicati criteri, dal sistema sia anche desumibile un limite massimo del tempo necessario per riprendere e completare il processo notificatorio relativo alle impugnazioni, una volta avuta notizia dell’esito negativo della prima richiesta. Tale termine può essere fissato in misura pari alla metà del tempo indicato per ciascun tipo di atto di impugnazione dall’art. 325, c.p.c 30. Se questi termini sono ritenuti congrui dal legislatore per svolgere un ben più complesso e impegnativo insieme di attività necessario per concepire, redigere e notificare un atto di impugnazione a decorrere dal momento in cui si è stato pubblicato il provvedimento da impugnare, può ragionevolmente desumersi che lo spazio temporale relativo alla soluzione dei soli problemi derivanti da difficoltà nella notifica, non possa andare oltre la metà degli stessi, salvo una rigorosa prova in senso contrario ad esempio, relativa a difficoltà del tutto particolari nel reperire l’indirizzo del nuovo studio . 31. Principio di diritto La parte che ha richiesto la notifica, nell’ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni e lei non imputabili, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento. Questi requisiti di immediatezza e tempestività non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325, c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova ” 32. Nel caso in esame, i requisiti mancano con tutta evidenza, perché la notifica fu richiesta il 12 agosto 2014, a fronte di un termine che scadeva il 20 agosto 2014 il plico fu restituito al mittente per mancata notifica nel medesimo mese di agosto 2014 il rinnovo della notifica, poi andato a buon fine, è stato richiesto il 12 novembre 2014. Il ricorso di conseguenza è inammissibile per tardività della notifica. 33. L’inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. Non è invece dovuto il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 202, n. 115, poiché la ricorrente ha documentato di essere stato ammessa al patrocinio a spese dello Stato cfr., ampie, Cass., 2 settembre 2014, n. 18523 . P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controparte le spese del giudizio di legittimità, che liquida in 3.000,00 Euro per compensi professionali, 200,00 Euro per esborsi, oltre spese generali in misura del 15% ed accessori. Non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 115/2002.