Riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo: quali gli elementi scriminanti?

Le Sezioni Unite della Cassazione si esprimono in relazione al riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo. Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e l’assenza di impugnazione di atti macro-organizzativi comportano la sussistenza della giurisdizione ordinaria.

Così le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13530/16, depositata il 1° luglio. Il caso. Con ricorso al TAR del Lazio, il già direttore generale dell’Istituto per il commercio estero chiedeva l’annullamento dell’atto di revoca dall’incarico, e della proposta dell’atto di nomina del dirigente suo successore. Il TAR dichiarava l’insussistenza della giurisdizione amministrativa. Proponeva dunque il ricorrente appello al Consiglio di Stato, che dichiarava la sussistenza della giurisdizione amministrativa, rimettendo la causa al TAR del Lazio. Avverso tale decisione muovevano ricorso per cassazione l’Istituto, il Ministro dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei ministri. Muoveva inoltre il dirigente succeduto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione – ex artt. 10 c.p.a. e 41 c.p.c. – chiedendo che le SS.UU. stabilissero preventivamente il giudice munito della giurisdizione nella controversia in parola, che secondo il ricorrente doveva individuarsi nel giudice ordinario. Nello stesso senso si costituivano l’Istituto, il Ministro e la presidenza. Mentre l’ex direttore generale chiedeva il rigetto del ricorso e del regolamento preventivo di giurisdizione. L’ammissibilità del ricorso. La Corte dispone innanzitutto la riunione dei ricorsi, previa conversione del ricorso per regolamento di giurisdizione in ricorso ordinario. Il problema concernente l’ammissibilità era stato già risolto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 25774/15 , con cui avevano affermato che la sentenza con cui il giudice d’appello riforma o annulla la decisione di primo grado, rimettendo la causa al giudice a quo ai sensi degli artt. 353 o 354 c.p.c., è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza definitiva che non ricade nel divieto di cui all’art 360, comma 3, c.p.c La giurisdizione ordinaria. La Corte non ritiene condivisibile la soluzione del Consiglio di Stato con cui si è ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo sulla base di diversi motivi. Le regole sul riparto di giurisdizione sono fissate dall’art. 63 del T.U. sul pubblico impiego – d.lgs. n. 165/01 – che stabilisce che il giudice ordinario è competente in tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, incluse le controversie che riguardano il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali la stessa norma stabilisce poi che eventuali atti amministrativi presupposti rilevanti ai fini della decisione, se illegittimi, devono essere disapplicati dallo stesso giudice ordinario che ha giurisdizione sulla controversia. Peraltro, le stesse SS.UU., con la sent. n. 13538/06 , hanno sostenuto che la giurisdizione ordinaria va affermata indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma del rapporto e indipendentemente dal livello dirigenziale e dalla natura dell’organo che conferisce l’incarico . Per poter avere giurisdizione del giudice amministrativo, poi dovrà essere valutato se l’atto impugnato sia un atto di macro-organizzazione, che, però, se costituisce presupposto del provvedimento adottato nei confronti del dirigente, qualora fosse illegittimo deve essere disapplicato dal giudice ordinario che ha giurisdizione sulla controversia. Nel caso sub specie l’oggetto del ricorso è completamente interno alla giurisdizione del giudice ordinario si chiede l’annullamento dell’atto di revoca dell’incarico del ricorrente e l’annullamento dell’atto di nomina del nuovo direttore generale e dei componenti del consiglio di amministrazione inoltre, non si impugnano atti di macro-organizzazione. Per questi motivi, la Corte ritiene di dover dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 5 aprile – 1 luglio 2016, n. 13530 Presidente Rordorf – Relatore Curzio Fatti della causa 1. Il dott. G. A., con ricorso al TAR del Lazio, espose di aver ricoperto l’incarico di direttore generale dell’ICS sino al 19 giugno 2012 epoca in cui, con nota del dirigente generale delegato alla gestione transitoria dell’Istituto, gli venne comunicata la revoca dell’incarico, assegnato ad altro dirigente, il dott. L.R. . Il ricorrente chiese al TAR l’annullamento dell’atto di revoca dell’incarico, della proposta e dell’atto di nomina, previa deliberazione del consiglio dei ministri, del dott. L. , nonché della nomina dei nuovi componenti del cda, dei verbali di riunione e di tutti i provvedimenti emessi dal nuovo cda. 2. Il TAR dichiarò l’insussistenza della giurisdizione amministrativa. 3. Il dott. A. propose appello al Consiglio di Stato, che con sentenza pubblicata il 28 ottobre 2013, in riforma della decisione di primo grado, dichiarò la sussistenza della giurisdizione amministrativa e rimise la causa al TAR del Lazio, ai sensi dell’art. 105 c.p.a 4. L’ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, il Ministro delle sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei ministri hanno proposto ricorso per cassazione contro tale decisione, nei confronti dell’A. , nonché del L. . Il ricorso è stato notificato ad entrambe le controparti in data 19 dicembre 2013. 5. L’A. si è costituito con controricorso, notificato il giorno 8 gennaio 2014, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. 6. Il L. , a sua volta, ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ex artt. 10 c.p.a. e 41 c.p.c., notificato il 23 gennaio 2014, chiedendo che le Sezioni unite stabiliscano preventivamente il giudice munito della giurisdizione nella controversia in parola, che ad avviso del ricorrente deve individuarsi nel giudice ordinario . 7. Sempre il L. si è costituito con controricorso nel giudizio instaurato dall’ICE, chiedendo che la Corte previa conversione del ricorso proposto in regolamento preventivo di giurisdizione ed in accoglimento dello stesso, voglia cassare senza rinvio la sentenza impugnata e dichiarare che nella controversia la giurisdizione spetta al giudice ordinario . 8. L’ICE, il Ministro e la presidenza si sono costituiti con controricorso, in relazione al regolamento di giurisdizione, chiedendo che sia affermata la giurisdizione del giudice ordinario . 9. L’A. si è costituito con controricorso in relazione al regolamento, chiedendo che lo stesso sia dichiarato inammissibile o comunque infondato . 10.L’A. ha depositato memoria per l’udienza del 14 aprile 2015, concludendo per il rigetto del ricorso e del regolamento preventivo di giurisdizione 11.Le Sezioni unite hanno rinviato la decisione in attesa della decisione sulla questione sollevata con ordinanza del 26 marzo 2015, n. 6127. Ragioni della decisione 12. I ricorsi devono essere riuniti e trattati congiuntamente, previa conversione del ricorso per regolamento di giurisdizione in ricorso ordinario. 13. Il problema concernente l’ammissibilità è stato risolto da Cass., sez. un., 22 dicembre 2015, n. 25774 La sentenza, con cui il giudice d’appello riforma o annulla la decisione di primo grado e rimette la causa al giudice a quo ex arti. 353 o 354 c.p.c., è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza definitiva, che non ricade nel divieto, dettato dall’art. 360, comma 3, c.p.c., di separata impugnazione in cassazione delle sentenze non definitive su mere questioni, per tali intendendosi solo quelle su questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito che non chiudono il processo dinanzi al giudice che le ha pronunciate . 14.Con la sentenza impugnata, il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo - che la posizione giuridica azionata sia un interesse legittimo e non un diritto soggettivo - che la materia rientri nell’art. 119, lett. d c.p.a. che assegna al giudice amministrativo la giurisdizione di legittimità sui provvedimenti di nomina adottati previa delibera del consiglio dei ministri , regola estensibile ai provvedimenti di revoca - che il TAR, dichiarando la giurisdizione ordinaria, avesse indebitamente equiparato le posizioni dirigenziali generali, o apicali, alle altre che tale connotazione non rivestono . 15. La soluzione non è condivisibile per i seguenti motivi. 16. Il dott. A. era direttore generale dell’ICE Istituto per il commercio estero . 17.17Istituto fu soppresso con d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, che, contestualmente, trasferì le relative competenze, insieme con risorse umane, finanziarie e strumentali, in parte al Ministero dello sviluppo economico, in altra parte al Ministero degli esteri. 18. Successivamente ampia parte di tali competenze fu trasferita, con d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, ad una Agenzia, di nuova istituzione. 19. Il Ministero dello sviluppo economico, a seguito del decreto legge di luglio 2011, nominò il dirigente delegato alle attività di gestione transitoria, in persona del doti. L. . 20. A seguito del decreto legge del dicembre 2011, con d.p.r. 18 aprile 2012 vennero nominati i componenti del consiglio di amministrazione del nuovo ente e con d.p.r. del 18 giugno 2012 il dott. L. venne nominato direttore generale del nuovo ente. 21. Con provvedimento del 19 giugno 2012 venne disposta la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro con il dott. A. per impossibilità sopravvenuta avendo l’ente ricoperto la posizione di direttore generale con altro dirigente. 22. Come si è visto, il dott. A. agì in giudizio dinanzi al TAR del Lazio chiedendo l’annullamento della revoca dell’incarico di direttore generale dell’ICH e l’annullamento di atti che riguardano il dott. L. e i nuovi componenti del consiglio di amministrazione dell’Istituto, nonché dei verbali di riunione e di tutti i provvedimenti emessi dal nuovo consiglio di amministrazione. 23. Le regole sul riparto di giurisdizione sono fissate dall’art. 63 del t.u. sul pubblico impiego d. lgs. 165 del 2001 , che attribuisce al giudice ordinario tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, .incluse le controversie concernenti . il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali . . 24. La norma prosegue specificando che eventuali atti amministrativi presupposti rilevanti ai fini della decisione, se illegittimi, devono essere disapplicati dallo stesso giudice ordinario che ha giurisdizione sulla controversia. 25.Con riferimento alle controversie riguardanti il rapporto di lavoro di alti dirigenti, le Sezioni unite hanno affermato che la giurisdizione ordinaria va affermata indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma del rapporto e, quel che più conta in questa sede, indipendentemente dal livello dirigenziale e dalla natura dell’organo che conferisce l’incarico Cass., sez. un., 12 giugno 2006, n. 13538 . 26. Tale assetto non ha subito modifiche a seguito della riscrittura dell’art. 19 e ss. del tu. sul pubblico impiego in materia di dirigenza, operato dalla legge 145 del 2002 si rinvia alle puntuali spiegazioni di Cass., sez. un., 7 luglio 2005, n. 14252 . 27. Deve inoltre valutarsi se l’atto impugnato sia un atto di macro organizzazione, perché in tal caso la giurisdizione è del giudice amministrativo cfr. Cass., sez. un., 9 febbraio 2009, n. 3052 . Tuttavia, se l’atto di macro-organizzazione costituisce il presupposto del provvedimento adottato nei confronti del dirigente, esso, qualora sia illegittimo deve essere disapplicato dal giudice ordinario che ha giurisdizione sulla controversia Cass., sez. un., 7 novembre 2008, n. 26799 e 9 febbraio 2009, n. 3054 . 28. Nel caso in esame l’oggetto del ricorso rimane tutto interno alla giurisdizione del giudice ordinario si chiede l’annullamento dell’atto di revoca dell’incarico del ricorrente e l’annullamento dell’atto di nomina del don. L. , nonché dei componenti del consiglio di amministrazione del nuovo ente. Non si impugnano atti di macro-organizzazione e comunque eventuali atti macro-organizzativi a monte potrebbero, se illegittimi, essere disapplicati dal giudice ordinario. 29. Né può giungersi ad una conclusione diversa sulla base di quanto disposto dalla norma del codice del processo amministrativo richiamata dal Consiglio di Stato per fondare la sua diversa conclusione, e cioè l’art. 119, lett. d . 30. A parte la considerazione che essa fa riferimento solo ai provvedimenti di nomina, deve rilevarsi che si tratta di una norma che non regola la giurisdizione, ma il rito, rientrando nel titolo Riti abbreviati relativi a speciali controversie ed occupandosi del rito abbreviato comune a determinate materie, soggette a quel rito se ed in quanto rientranti nella giurisdizione amministrativa, in base alle diverse regole che disciplinano la giurisdizione. 31. Nel caso in esame, come si è detto, tali regole sono dettate dall’art. 63 del d.lgs. 165 del 2001, che attribuisce specificamente al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie in materia di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali, di cui agli artt. 19 e ss. del medesimo decreto legislativo, senza operare distinzioni, come hanno messo in evidenza le Sezioni unite nelle sentenze prima richiamate. 32. Deve, in conclusione, essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi, li accoglie e dichiara la giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria, che deciderà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.