Deposito telematico valido ma da regolarizzare se il numero di ruolo è sbagliato

Nonostante non si possa muovere alcuna contestazione circa la validità del deposito telematico dell’atto contenente l’indicazione errata del numero di ruolo, il Tribunale di Bari impone alla parte di regolarizzare la propria costituzione mediante l’ausilio della Cancelleria.

Lo ha deciso il Tribunale di Bari con ordinanza dell’8 giugno 2016. Il caso. Procuratore è comparso in udienza dichiarando l’avvenuta costituzione in via telematica e svolgendo le sue difese e deduzioni nonostante la società convenuta abbia depositato irritualmente la propria comparsa di costituzione. Dagli atti, infatti, emerge che al momento del deposito è stata inviata una comunicazione successiva alla RdAC che avvisava della necessità di ulteriori verifiche da parte della Cancelleria a causa dell’indicazione di un numero di ruolo non valido. A tale comunicazione, però, non ha fatto seguito alcuna verifica. Deposito della comparsa valido anche con il numero di ruolo sbagliato ma deve essere regolarizzato. Considerato che l’art. 14, comma 7, delle Specifiche tecniche qualifica l’errata indicazione del numero di ruolo quale anomalia di tipo ERROR e che l’art. 7 della Circolare 23 ottobre 2015 del Ministero della Giustizia prevede che la Cancelleria in questo caso accetti il deposito, ove possibile, il Tribunale di Bari ritiene che non possa essere mossa alcuna contestazione alla validità della costituzione della convenuta che allo stato però deve essere regolarizzata. La mancata accettazione con conseguente mancato inserimento nel fascicolo telematico, infatti, non può condizionare la validità del deposito poiché ex art. 16- bis , comma 7, d.l. n. 179/2012 il deposito telematico si ha per avvenuto nel momento in cui viene generata la RdAC dal gestore di PEC del Ministero della Giustizia. Per questi motivi, il Giudice dispone la regolarizzazione della costituzione di parte convenuta con l’ausilio della Cancelleria che dovrà provvedere alla risoluzione del problema verificatosi o regolarizzare il deposito mediante nuovo invio dell’atto e degli allegati solamente nel caso non fosse possibile accettare l’atto stesso. Fonte www.ilprocessotelematico.it

Tribunale di Bari, sez. II Civile, ordinanza 8 giugno 2016 Giudice Cavallo Il Giudice dott.ssa M.C., a scioglimento della riserva assunta all’udienza dell’8.6.2016 verificato che dagli atti risulta che la comparsa di costituzione della società convenuta non è stata ritualmente depositata nonostante il procuratore sia comparso all’udienza del 14.10.2015 dichiarando l’avvenuta costituzione in via telematica e svolgendo le sue difese e deduzioni rilevato che dagli atti emerge che al momento del deposito della comparsa è stata inviata una terza comunicazione successiva alla ricevuta di avvenuta consegna e di accettazione in cui si indicava numero di ruolo non valido il mittente non ha accesso al fascicolo. Sono necessarie verifiche da parte della cancelleria” a cui non ha fatto seguito alcuna verifica considerato che in base all’art. 14 comma 7° delle specifiche tecniche previste dall’art. 34 DM Giustizia 44/2011 l’indicazione da parte del depositante di un numero di ruolo errato è configurato come errore di tipo ERROR”, dunque come anomalia bloccante che lascia alla determinazione dell’ufficio ricevente la scelta fra intervenire forzando l’accettazione ovvero rifiutare il deposito trattandosi di errori diversi da quelli fatali che impediscono di ricevere l’atto considerato che la Circolare del Ministero della Giustizia del 23 ottobre 2015 prevede all’art. 7 che le cancellerie, in presenza di anomalie del tipo WARN o ERROR, dovranno dunque, ove possibile, accettare il deposito, con la conseguenza che la mancata accettazione, da cui consegue il mancato inserimento nel fascicolo telematico non può condizionare la validità del deposito poiché in base all’art. 16-bis comma 7 d.l. 179/2012 il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia” in questo senso Trib. Torino 13.5.2016 ritenuto pertanto che alcuna contestazione possa essere mossa in ordine alla validità della costituzione della parte convenuta che, allo stato, tuttavia necessita di essere regolarizzata ritenuto che l’adempimento possa essere posto in essere dalla parte mediante l’ausilio della Cancelleria che dovrà provvedere alla risoluzione del problema verificatosi o, solo in caso di impossibilità di accettare l’atto per il quale era stato segnalato l’errore, a regolarizzare il deposito mediante nuovo invio dello stesso atto e degli allegati P.Q.M. dispone la regolarizzazione della costituzione della parte convenuta secondo le modalità indicate. Rinvia per il prosieguo e la verifica della regolarizzazione all’udienza del 28.9.2016. Si comunichi.