Rimesso in termini il depositante se manca l’indicazione del tipo di errore riscontrato nella terza PEC

Il rifiuto del deposito da parte della Cancelleria deve essere tempestivo poiché la mancata indicazione della natura fatale” dell’errore riscontrato nella terza PEC giustifica l’aspettativa del depositante circa l’accettazione dello stesso.

Così ha deciso il Tribunale di Milano con ordinanza del 10 maggio 2016. Il caso. A seguito di deposito telematico dell’atto di costituzione in giudizio, parte resistente ha ricevuto oltre alle prime due ricevute PEC anche la terza relativa all’esito dei controlli automatici, la quale rilevava la presenza di un errore imprevisto. La stessa ha presentato, quindi, presso il Tribunale di Milano istanza di rimessione in termini, segnalando che tale ricevuta indicava la necessità di ulteriori verifiche da parte dell’ufficio ricevente e che solo una volta scaduto il termine previsto per il deposito dell’atto di costituzione, la Cancelleria aveva rifiutato il deposito. La Cancelleria deve accettare o rifiutare il deposito entro il giorno lavorativo successivo allo stesso. Il giudice rileva che, una volta esperiti dal sistema i controlli automatici preliminari, alla Cancelleria compete l’accettazione del deposito telematico. Tale accettazione, tendenzialmente, deve avvenire entro il giorno lavorativo successivo al deposito, seguendo l’ordine cronologico di consegna delle buste telematiche. La stessa Cancelleria, inoltre, secondo la Circolare 23 ottobre 2015 del Ministero della Giustizia, ha il compito di accettare sempre il deposito in presenza di anomalie del tipo WARN o ERROR segnalando le relative informazioni al giudicante. Al contrario, in caso di errore FATAL il deposito deve essere rifiutato, tenendo conto che l’errore non gestibile non impedisce di effettuarne uno nuovo entro i termini previsti. Qualora, quindi, la Cancelleria avesse tempestivamente provveduto a rifiutare il deposito, parte ricorrente avrebbe potuto effettuarlo nuovamente nei termini perentori fissati per la costituzione in giudizio. Se manca l’indicazione del tipo di errore, il legale può confidare nell’accettazione della Cancelleria. Ritiene, inoltre, il Tribunale di Milano che ove la terza PEC avesse puntualmente esplicitato la natura dell’errore riscontrato, la diligenza del legale avrebbe potuto essere valutata con maggiore rigore poiché già la sola indicazione di un errore fatale avrebbe reso edotto il mittente circa l’impossibilità per la Cancelleria di accettare il deposito. Emerge, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 153, comma 2, c.p.c. che prevede la possibilità per la parte incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile di chiedere al giudice la rimessione in termini. Nel caso di specie, infatti, non può ritenersi esigibile che il legale provveda a un nuovo deposito nel termine perentorio normativamente previsto o si attivi per ottenere informazioni sull’errore e sull’esito del deposito stesso poiché l’assenza di un’esplicita segnalazione di errore fatale all’interno della terza PEC ricevuta implicante l’impossibilità del rifiuto dell’accettazione da parte della Cancelleria e di un rifiuto esplicito di accettazione, permette al notificante di confidare nel fatto che tale accettazione avvenga. Oltretutto, nel segnalare l’errore il gestore ha informato il mittente circa la necessità per l’ufficio ricevente di effettuare ulteriori verifiche, giustificando in questo modo l’aspettativa circa l’accettazione del deposito. Per questi motivi, il Tribunale di Milano accoglie l’istanza di rimessione in termini.

Tribunale di Milano, sez. Lavoro, ordinanza 10 maggio 2016 Giudice Cassa Fatto e diritto Il Giudice invita le parti alla discussione sull’istanza di rimessioni in termini depositata dalla parte resistente. L’avv.to C. rileva che la terza PEC che genera il sistema in automatico ha denotato un errore nel deposito il 28 aprile, il che avrebbe dovuto comportare o un deposito cartaceo o un rideposito telematico e quindi eccepisce la tardività dell’avversa costituzione. L’avv.to M. insiste per la rimessione in termini rilevando che la terza pec indica un errore e riferisce della necessità di verifiche da parte dell’ufficio procedente. Il Giudice, all’esito della discussione delle parti - rilevato che l’avvocato depositante riceve nella propria casella quattro messaggi di posta elettronica 1 ACCETTAZIONE DEPOSITO ossia la ricevuta di presa in carico del messaggio da parte del gestore PEC del mittente, equivalente della ricevuta che l’ufficio postale rilascia al mittente di una raccomandata A/R 2 CONSEGNA DEPOSITO ossia la ricevuta con cui il gestore pec del destinatario attesta che il messaggio è stato ricevuto nella casella del destinatario, equivalente dell’avviso di ricevimento di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento 3 ESITO CONTROLLI AUTOMATICI DEPOSITO ossia l’informativa circa l’esito dei controlli automatici meramente formali che il sistema effettua sul messaggio e sulla busta telematica 4 ACCETTAZIONE DEPOSITO ossia l’informativa sull’esito dell’intervento di accettazione operato dalla cancellaria dell’ufficio destinatario - rilevato che nel caso di specie il difensore della parte resistente ha ricevuto i primi due messaggi in data 28 aprile 2016, pressochè contestualmente h. 16.09 nello stesso giorno, alle 16.45, ha inoltre ricevuto il terzo messaggio contenente la segnalazione della presenza di un errore imprevisto” e della necessità di ulteriori verifiche da parte dell’ufficio ricevente - rilevato che da quanto sopra si desume che, dopo aver inviato la seconda ricevuta, il gestore ha provveduto in automatico, come da prassi, al download della messaggio PEC, ed ai controlli formali sulla busta telematica, segnalando per l’appunto un errore imprevisto” - rilevato che alla cancelleria compete l’accettazione del deposito telematico, una volta che il sistema abbia esperito i controlli automatici preliminari che l’accettazione costituisce l’adempimento indispensabile affinchè il deposito telematico entri nel fascicolo informatico e sia pertanto accessibile e conoscibile alla controparte ed al giudice che, a differenza che nel deposito analogico, il controllo può perfezionarsi anche a distanza di tempo dalla trasmissione effettuata dal depositante che, tendenzialmente, l’accettazione dei depositi dovrebbe avvenire entro il giorno lavorativo successivo al deposito considerandosi il sabato giorno festivo e seguendo comunque l’ordine cronologico di consegna delle buste telematiche che il Ministero della Giustizia, con propria circolare del 23.10.2015, ha dato istruzione alle cancellerie di accettare sempre il deposito in presenza di anomalie, tanto bloccanti e non bloccanti cioè di tipo WARNING ed ERROR , segnalando al giudicante le informazioni circa l’anomalia riscontrata che in caso di errore non gestibile FATAL la cancelleria deve rifiutare l’accettazione, anche al fine di evitare che il deposito rimanga in attesa di accettazione, tenuto conto che l’errore fatale” non impedisce un nuovo deposito entro i termini assegnati o di legge - rilevato che, nel caso di specie, il mittente non era in grado di apprendere, dalla terza ricevuta, la natura dell’errore riscontrato dal gestore, né la cancelleria ha provveduto, entro il giorno successivo 29 aprile , ad accettare ovvero rifiutare l’atto - ritenuto che, ove la cancelleria avesse provveduto al rifiuto del deposito nei termini previsti dalla Circolare Ministero Giustizia 23.10.2015, parte ricorrente avrebbe potuto effettuare un nuovo deposito nei termini perentori fissati per la costituzione in giudizio ritenuto che ove l’informazione circa l’esito dei controlli automatici avesse puntualmente esplicitato la natura dell’errore riscontrato, la diligenza del legale sarebbe stata da valutarsi con maggior rigore in presenza della segnalazione di un errore fatale, ed a prescindere dall’assegna di un formale rifiuto dell’atto da parte della cancelleria, trattandosi di segnalazione che già di per sé rendeva edotto il mittente circa l’impossibilità dell’accettazione del deposito da parte della cancelleria, e non essendo ancora spirato il termine perentorio per la costituzione in giudizio - rilevato che nella medesima Circolare ministeriale si auspica che i capi di ciascun ufficio ed i dirigenti di cancelleria coordinino tra loro modalità di segnalazione degli errori il più possibili efficaci e complete - ritenuto tuttavia che allo stato dell’arte non solo non risulta sempre agevole per la cancelleria interpretare la natura dei possibili errori segnalati in automatico, ma che per di più ad essa non è dato di intervenire sui messaggi che il sistema genera in automatico, sicchè il difetto di specificità della segnalazione dell’errore non può essere in alcun modo imputato all’ufficio giudiziario ricevente - rilevato che nelle controversie soggette al rito al lavoro la costituzione del convenuto deve avvenire, ai sensi dell'art. 416 c.p.c. almeno dieci giorni prima della udienza , dovendosi considerare come dies a quo il giorno dell'udienza, che perciò va escluso dal computo secondo il principio generale stabilito dal primo comma dell'art. 155 cod. proc. civ., e come dies ad quem il decimo giorno precedente l'udienza stessa, che invece va computato, non essendo espressamente previsto, dalla norma, che si tratti di termine libero - rilevato conseguentemente che, nel caso di specie, parte resistente avrebbe potuto costituirsi tempestivamente in giudizio entro il 29 aprile 2016, essendo l’udienza di discussione fissata per il successivo 10 maggio 2016 - rilevato che a norma dell’art. 153, 2° co c.p.c. la parte che sia incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini” - ritenuto che da quanto sopra esposto emerga la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza di rimessione in termini - ritenuto infatti che non possa ritenersi esigibile che il legale, avendo ricevuto l’avviso di avvenuta consegna del messaggio PEC in epoca idonea a considerare il deposito tempestivamente eseguito ex art. 16 bis, co. 7 D.L. 179/2012 , in difetto di esplicita segnalazione di errore fatale, implicante in quanto tale l’impossibilità del rifiuto dell’accettazione da parte di cancelleria, ed altresì di esplicito rifiuto dell’accettazione, provveda a nuovo deposito nel termine perentorio normativamente previsto, e non si attivi piuttosto per ottenere informazioni sull’errore e sull’esito del deposito, confidando pertanto nell’accettazione del deposito da parte della cancelleria - ritenuto infatti che nel segnalare l’errore il gestore ha informato il mittente circa la necessità di verifiche da parte dell’ufficio ricevente”, con ciò giustificando l’aspettativa circa l’accettazione del deposito verifiche che tuttavia risultano essere intervenute in epoca successiva alla scadenza del termine perentorio, e che a fronte della presenza di un errore fatale connesso alle caratteristiche di uno dei documenti inseriti nella busta telematica allegata al messaggio PEC, hanno comportato il rifiuto dell’accettazione solamente in data 9.5.2016 P.Q.M. in accoglimento dell’istanza, letto l’art. 294 c.p.c., rimette in termini parte resistente fissando nuova udienza di discussione per il giorno 1.6.2016 h. 11.20.