Il deposito telematico di un atto non coincide con l’accettazione da parte della Cancelleria

La Cancelleria può forzare l’accettazione dell’atto depositato telematicamente nonostante l’errata indicazione del numero di ruolo. Tale accettazione non costituisce deposito effettivo dell’atto stesso ma comporta il suo mero inserimento nel fascicolo telematico.

Così si è espresso il Tribunale di Torino con il provvedimento del 13 maggio 2016. Il caso. Convenuta ha depositato per via telematica comparsa di costituzione e risposta contenente domanda riconvenzionale, ricevendo prima RAC e RdAC e, successivamente, una PEC di esito dei controlli automatici che riportava il mancato riconoscimento di un allegato e la conseguente necessità di ulteriori verifiche tecniche. Dopo la scadenza del termine di costituzione, la stessa ha ricevuto una PEC di rifiuto del deposito effettuato a causa dell’errore nell’indicazione del numero di ruolo sia nel file xlm che nell’allegato principale e ha presentato, quindi, istanza al Tribunale di Torino chiedendo di ritenere valido e tempestivo il deposito già realizzato e di essere rimessa in termini per quello della comparsa di costituzione. L’accettazione da parte della Cancelleria comporta il mero inserimento dell’atto nel fascicolo telematico. Rileva il Giudice che l’art. 14, comma 7, delle Specifiche tecniche configura l’errata indicazione del numero di ruolo da parte del depositante come un’anomalia bloccante di tipo ERROR. In questo caso, la Cancelleria, pur avendo facoltà di rifiutare il deposito, deve comunque, ove possibile, accettarlo avendo cura di segnalare al giudice ogni informazione utile in ordine all’anomalia stessa, come stabilito nella Circolare del Ministero della Giustizia del 23 ottobre 2015. Quest’ultima disposizione, però, essendo contenuta in una Circolare, non può avere conseguenze sul regime del deposito degli atti processuali disciplinato dall’art. 16- bis , comma 7, d.l. n. 179/2012 che ritiene il deposito avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna. Secondo il Tribunale quindi, l’accettazione della Cancelleria non costituisce deposito ma mero inserimento dell’atto nel fascicolo telematico e non pare pertanto legittimo condizionare la validità e tempestività del deposito stesso al buon esito dell’operazione di inserimento nel fascicolo digitale né si può ammettere che le anomalie bloccanti possano avere l’effetto di travolgere retroattivamente il deposito. L’espressione ove possibile deve essere intesa quale possibilità materiale. Effetto proprio dell’accettazione dell’atto da parte della Cancelleria è quello di rendere visibile l’atto stesso alle controparti e al giudice, incombenza indispensabile per consentirgli di raggiungere lo scopo che gli è proprio. Secondo il giudice, è in questa prospettiva che deve essere interpretata la disposizione della Circolare del 23 ottobre 2015 che impone alla Cancelleria di accettare il deposito ove possibile . Tale espressione deve essere intesa in senso stretto quale possibilità materiale, indipendentemente da valutazioni di opportunità o organizzative . L’accettazione dell’atto deve accompagnarsi ad un’attività di segnalazione degli errori che consenta alla controparte e al giudice di conoscere le anomalie riscontrate e che potrà anche comportare una richiesta di nuovo invio dell’atto eliminando le stesse. In questo caso, però, si dovrà sempre consentire al giudice di verificare la piena conformità fra i due atti depositati il che presuppone, quindi, l’accettazione inserimento nel fascicolo e messa a disposizione di quello depositato per primo. L’errata indicazione del numero di ruolo in caso di deposito telematico ha effetti rilevanti. Inapplicabile nel caso in esame l’art. 153 comma 2 c.p.c. in quanto l’errore che ha generato l’anomalia è imputabile alla parte. Il Tribunale sottolinea che pur non essendo un errore grave, nel regime dei depositi telematici, al contrario di quanto accadrebbe in quelli cartacei, esso può produrre effetti rilevanti poiché, in primo luogo, non essendo inserito nel fascicolo telematico l’atto rimane non visibile alla controparte e al giudice. In secondo luogo, la rimessione in termini comporta l’autorizzazione alla parte a depositare nuovamente l’atto che sostituisce il primo e potrebbe avere contenuto diverso rispetto a quest’ultimo. È possibile forzare l’accettazione mutando lo stato del deposito da rigettato ad attesa di accettazione . Nel caso di specie, conclude il giudice, è materialmente possibile forzare l’accettazione del deposito inserendo nel fascicolo telematico la comparsa di risposta depositata precedentemente e indicando quale data di accettazione quella in cui il depositante ha ottenuto la ricevuta di avvenuta consegna. Tale operazione è possibile mutando lo stato del deposito da rigettato ad attesa di accettazione mediante apposita richiesta al servizio di assistenza del CISIA per poi procedere all’acquisizione nel relativo procedimento secondo le indicazioni del giudice. Per questi motivi, il Tribunale di Torino ordina alla Cancelleria di accettare il deposito telematico della comparsa di risposta e di inserire conseguentemente l’atto nel fascicolo. Fonte www.ilprocessotelematico.it

Tribunale di Torino, sez. I Civile, ordinanza 13 maggio 2016 Giudice Ciccarelli Osserva 1. In base all’art. 14 comma 7 delle specifiche tecniche previste dall’art. 34 DM Giustizia 44/2011 da ultimo modificate con provvedimento ministeriale del 28 dicembre 2015 , l’indicazione da parte del depositante di un numero di ruolo errato è configurato come errore di tipo ERROR , dunque come anomalia bloccante che lascia alla determinazione dell’ufficio ricevente la scelta fra intervenire forzando l’accettazione ovvero rifiutare il deposito. 2. La Circolare del Ministero della Giustizia del 23 ottobre 2015 Adempimenti di cancelleria relativi al Processo Civile Telematico prevede art. 7 che Le cancellerie, in presenza di anomalie del tipo WARN o ERROR, dovranno dunque, ove possibile, accettare il deposito, avendo tuttavia cura di segnalare al giudice ogni informazione utile in ordine all’anomalia riscontrata. A tal fine è fortemente auspicabile che i capi di ciascun ufficio e i dirigenti di cancelleria concordino tra loro modalità di segnalazione degli errori il più possibile efficaci e complete . Sotto questo profilo, la circolare di ottobre 2015 modifica l’analoga disposizione della Circolare 27 giugno 2014, che prevedeva che Le cancellerie, in presenza di anomalie del tipo WARN o ERROR, dovranno sempre accettare il deposito . Questa modifica tuttavia contenuta in una circolare ministeriale non può avere conseguenze sul regime di deposito degli atti processuali, che è disciplinato dall’art. 16-bis comma 7 d.l. 179/2012, secondo cui Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia . L’accettazione da parte della cancelleria non costituisce, infatti, deposito ma mero inserimento dell’atto nel fascicolo telematico. In generale quindi non pare legittimo condizionare la validità e tempestività del deposito al buon esito dell’operazione di inserimento nel fascicolo digitale. Né può ammettersi che anomalie che bloccano l’inserimento nel fascicolo sortiscano l’effetto di travolgere della cancelleria sortisce l’effetto di rendere l’atto visibile alle controparti e al giudice. Si tratta quindi di una incombenza indispensabile per consentire all’atto di raggiungere lo scopo che gli è proprio. In questa prospettiva va interpretata la norma della Circolare 23 ottobre 2015, che impone alle cancellerie di accettare il deposito ove possibile . E questa condizione ove possibile deve essere intesa in senso stretto, di possibilità materiale, indipendentemente da valutazioni di opportunità o organizzative. Alla accettazione dovrà accompagnarsi una efficace e adeguata attività di segnalazione degli errori , che consenta, alla controparte e al giudice, di conoscere le anomalie contenute nell’atto. Questa attività potrà anche comportare una richiesta di nuovo invio dell’atto, depurato delle anomalie che generavano l’errore. Dovrà però trattarsi di un’attività il nuovo invio tale da consentire sempre al giudice di verificare la piena conformità fra i due atti depositati e che presuppone quindi la accettazione e quindi l’inserimento nel fascicolo e la messa a disposizione dell’atto depositato per primo, anche se contenente la anomalia . 4. Si ritiene, invece, inappropriata l’applicazione, in questi casi, dell’art. 153 comma 2 c.p.c. In primo luogo perché l’errore che ha generato l’anomalia è imputabile alla parte. Si tratta, certamente, di un errore non grave o, se si preferisce, di un mero errore materiale o di una svista ma è indiscutibile che esso sia ascrivibile alla parte che l’ha commesso, che ha sbagliato a indicare il numero di ruolo. Se si trattasse di deposito in forma cartacea, un tale errore non ingenererebbe alcuna conseguenza, se non quella di una rettifica correzione a mano dell’atto in fase di deposito, qualora il cancelliere registri e segnali la svista. Nel regime dei depositi telematici invece, qualora il cancelliere non intervenga per forzare l’accettazione, questo errore lieve può produrre effetti rilevanti, perché l’atto, non essendo inserito nel fascicolo telematico, rimane non visibile alla controparte e al giudice. In secondo luogo, si osserva che la rimessione in termini comporta l’autorizzazione alla parte a depositare nuovamente l’atto non accettato e l’atto nuovamente depositato che sostituisce il primo non accettato potrebbe avere contenuto diverso da quello per primo depositato telematicamente. 5. Per queste ragioni, rilevato che nel caso di specie è materialmente possibile accettare il deposito forzando l’accettazione e superando l’errore di tipo ERROR , la soluzione indicando quale data di accettazione quella in cui il depositante ha ottenuto la ricevuta di avvenuta consegna. Tale operazione sulla base delle indicazioni fornite dalla cancelleria su richiesta di questo giudice è materialmente possibile, facendo mutare lo stato del deposito da rigettato ad attesa di accettazione mediante apposita richiesta al servizio di assistenza del CISIA per poi procedere all’acquisizione nel relativo procedimento secondo le indicazioni del giudice . 6. Nel caso in esame, questa accettazione tardiva non comporta effetti pregiudizievoli per la controparte poiché, essendo stata differita per esigenze d’ufficio l’udienza di prima comparizione all’8 giugno 2016, l’accettazione del deposito a cui consegue la visibilità dell’atto per la controparte può avvenire entro 20 giorni prima della udienza di prima comparizione. In termini generali comunque, qualora l’accettazione tardiva comporti un pregiudizio per la controparte, sarà possibile disporre la rimessione in termini della parte pregiudicata o, più semplicemente, ri-allineare la decorrenza dei termini di deposito. P.Q.M. Ordina alla Cancelleria di accettare il deposito telematico della comparsa di risposta effettuato da data 25 marzo 2016 alle ore 18,21, con inserimento della comparsa nel fascicolo R.G. 32325/15 dispone la comunicazione del presente provvedimento anche alla parte istante che allo stato non risulta costituita nella presente causa.