Pignoramento ammissibile anche se manca il deposito telematico dell’attestazione di conformità

Esaminata l’eccezione di inefficacia del pignoramento presentata dal debitore che lamentava il mancato tempestivo deposito telematico dell’attestazione di conformità dell’atto.

Se ne è occupato il Tribunale di Bari con l’ordinanza del 4 maggio 2016. Il caso. Investito di un’istanza di sospensione dell’esecuzione mobiliare, il Tribunale di Bari ha analizzato le eccezioni presentate dal debitore opponente. In particolare, il giudice si è soffermato sull’eccezione di inefficacia del pignoramento a causa del mancato inserimento dell’attestazione di conformità nel verbale depositato telematicamente. Il tardivo deposito telematico dell’attestazione di conformità non rende il pignoramento inammissibile. Il giudice rileva che l’art. 543, comma 4, III periodo, c.p.c. distingue la problematica dell’attestazione di conformità delle copie degli atti depositati telematicamente da quella dell’inefficacia del pignoramento per tardivo deposito delle stesse. La tardività o inefficacia può essere ricollegata solo al mancato deposito nella nota di iscrizione e delle copie autentiche di citazione, titolo esecutivo e precetto, non richiamando, invece, tra gli atti da depositare a pena di inammissibilità nel termine prescritto, anche l’attestazione di conformità. Ne consegue che il loro eventuale deposito oltre il termine deve rimanere irrilevante. Per questi motivi, il Tribunale rigetta l’istanza di sospensione dell’esecuzione. Fonte www.ilprocessotelematico.it

Tribunale di Bari, ordinanza 27 aprile – 4 maggio 2016 Ritenuto in fatto ritenuto, in riferimento alla prima eccezione, che sotto il profilo testuale la disposizione di cui all'art. 543 co. 4 terzo periodo c.p.c., distingue la problematica dell'attestazione di conformità delle copie degli atti in questione da quella dell'inefficacia del pignoramento per tardivo deposito delle stesse e ricollega la tardività/inefficacia unicamente al mancato deposito della nota d'iscrizione e delle copie autentiche degli atti dì cuì al secondo periodo dunque non al terzo del citato 4° co. dell'art. 543 c.p.c., e non richiamando, invece, tra gli atti da depositare a pena di inammissibilità nel termine prescritto, anche l'attestazione di conformità. Ne consegue che l'eventuale deposito oltre il termine deve rimanere irrilevante rilevato, in riferimento alla seconda eccezione, che il termine dilatorio di dieci giorni indicato nell'art. 501 c.p.c. deve ritenersi rispettato in quanto il verbale di pignoramento è stato redatto il 4.3.2016 mentre l'istanza di assegnazione è stata depositata il 14.3.2016 ritenuto, invece, che le eccezioni riguardanti l'esistenza del credito sono oggetto di diverso giudizio, opposizione a decreto ingiuntivo, e che quindi attengono a questioni di carattere di merito nella quali il G.E. non può entrare ritenuto, allo stato, valido ed efficace il titolo esecutivo azionato e di conseguenza gli atti esecutivi fin ora posti in essere dai creditori P.T.M. 1. letto l'art. 624 c.p.c. rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione 2. assegna le somme con separata ordinanza 3. assegna il termine perentorio di giorni 90 per l'introduzione del giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito all'autorità giudiziaria competente, tenuto conto della materia e del valore oggetto di merito, previa l'iscrizione a ruolo della causa a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 168 bis c.p.c. o altri se previsti, ridotti della metà ex art. 616 c.p.c. La Cancelleria comunichi alle parti.