Il termine breve decorre dalla comunicazione via PEC della sentenza integrale?

La pronuncia in commento affronta il tema delle comunicazioni telematiche e della notifica a mezzo posta elettronica certificata PEC . Nello specifico, si tratta di stabilire se la comunicazione di cancelleria inviata tramite PEC, contenente la versione integrale della sentenza di rigetto del reclamo avverso la sentenza di fallimento, sia, o meno, idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in Cassazione della stessa.

E, i Giudici della Prima sezione Civile di piazza Cavour, con la sentenza n. 10525, depositata il 20 maggio 2016, precisano che la notifica del testo integrale della sentenza che rigetta il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi dell’art. 18, 13° comma, l.fall., dal cancelliere mediante posta elettronica certificata PEC , ex art. 16, 4° comma, d.l. n. 179/2012, convertito con l. n. 221/2012, è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in Cassazione, ex art. 18, 14° comma, l.fall., non ostandovi il nuovo testo dell’art. 133, 2° comma, c.p.c., come novellato dal d.l. n. 90/2014, convertito nella l. n. 114/2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c Il fatto. Con sentenza dell’agosto 2014 la Corte d’appello di Lecce respingeva il reclamo proposto da Tizio avverso la sentenza dichiarativa del fallimento dello stesso. Nello specifico, la Corte territoriale rilevava che la sentenza di primo grado era stata notificata il 30 marzo 2012 a mani del difensore, presso il cui studio la parte aveva eletto domicilio, ed il reclamo era stato depositato il 10 settembre 2013, ben oltre il termine di 30 giorni previsto dall’art. 18 l.fall Peraltro, secondo il giudice del merito, il ricorso era tardivo anche considerandosi, la data in cui Tizio aveva dedotto di avere avuto contezza della sentenza di fallimento, cioè sin dagli inizi di aprile 2013. Per completezza, infine, la Corte salentina aveva ritenuto infondata la deduzione di Tizio di non avere ricevuto le notifiche dei ricorsi di tutti i debitori, proposti in tempi diversi, rilevando che il debitore si era costituito nel procedimento prefallimentare prima dell’ultima udienza, così avendo conoscenza di tutte le istanze di fallimento. Avverso quest’ultima decisione Tizio proponeva quindi ricorso per cassazione deducendo sei distinti motivi di censura, cui replicava il Fallimento con controricorso ed avanzava, a sua volta, ricorso incidentale condizionato, cui rispondeva ancora Tizio. In particolare, a fronte della deduzione del ricorrente, che la sentenza impugnata non era stata notificata, il Fallimento aveva eccepito la tardività del ricorso avversario, in quanto trasmesso per la notifica il 19 febbraio 2015, oltre il termine di 30 giorni di cui all’art. 18, 14° comma, l.fall., rispetto alla data di notificazione, ex art. 18, 13° comma, l.fall., effettuata a mezzo posta elettronica PEC dalla cancelleria della Corte salentina al difensore domiciliatario di Tizio in data 20 agosto 2014. Sul punto, il ricorrente opponeva che il Fallimento avesse depositato in giudizio la sola certificazione di Cancelleria e non già la copia della ricevuta telematica di trasmissione della sentenza impugnata e che la dicitura della menzionata certificazione fosse imprecisa e non corretta, atteso che l’Ufficio tramite PEC, appunto, si era limitato a comunicare al difensore l’avvenuto deposito della sentenza. Gli Ermellini, invero, respingono le censure del ricorrente e, conformandosi a due recenti precedenti di legittimità v. Cass. 5374/2016 Cass. 18728/2015 , chiariscono in primis che la comunicazione del testo integrale della pronuncia di reiezione del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata anteriormente all’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 133, 2° comma, c.p.c., novellato dal d.l. n. 90/2014, n. 90, conv., con modifiche, dalla l. n. 114/2014 dalla cancelleria della Corte d’appello per posta elettronica certificata, non è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in Cassazione. Ciò posto, e tornando all’esame della questione che qui specificatamente ci interessa, va osservato, però, che già con l’ordinanza Cass. 23526/2014 , è stato rilevato che la novella del secondo comma dell’art. 133, c.p.c., secondo cui la comunicazione, da parte della cancelleria, del testo integrale non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c., è finalizzata a neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione, se integrale, di qualunque tipo di provvedimento, ai fini della normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni, solo nel caso di atto di impulso di controparte, ma non incide sulle norme processuali derogatorie e speciali, che ancorino la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria, senza che rilevi che la comunicazione sia integrale o meno. Pertanto, per la sentenza di fallimento, il nuovo testo dell’art. 133, 2° comma, c.p.c., non trova applicazione. La Suprema Corte dichiara quindi inammissibile il ricorso principale e condanna il ricorrente alle spese. La comunicazione integrale dei provvedimenti del giudice tramite PEC. Nelle ipotesi in cui il giudice depositi un provvedimento su supporto cartaceo, è necessario che la cancelleria ne acquisisca copia informatica al fine di adempiere all’obbligo di cui all’art. 45, disp. att. c.p.c., così come modificato dall’art. 16, d.l. n. 179/2012. Difatti, solo l’integrale acquisizione di copia informatica del provvedimento del giudice laddove questo sia nativamente cartaceo consente l’invio del biglietto telematico di cancelleria contenente copia integrale del provvedimento, in modo da far decorrere i termini per l’impugnazione. A tal proposito, l’art. 45, lett. b , d.l. n. 90/2014, ha modificato la formulazione dell’art. 133, 2° comma, c.p.c., introducendo l’obbligo di dare notizia alle parti del deposito della sentenza mediante biglietto contenente non più il solo dispositivo, ma il testo integrale della sentenza medesima, così armonizzando le due disposizioni in questione. In particolare, il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto di cancelleria contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione di cancelleria non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c A seguito della predetta modifica una parte della dottrina si chiedeva se la comunicazione di cancelleria de qua , inviata tramite PEC, contenente la versione integrale della sentenza, fosse idonea, o meno, a far decorrere il termine breve per l’impugnazione della stessa, anche in considerazione del fatto che l’art. 16- bis , d.l. n. 179/2012, consentiva di effettuare non solo comunicazioni ma anche notificazioni. E, sul punto, la l. n. 114/2014, di conversione del d.l. n. 90/2014, ha espressamente previsto che la comunicazione di cancelleria non è idonea a far decorrere il termine breve ad impugnare. L’art. 133 c.p.c. nella nuova formulazione non si applica ove norme speciali stabiliscano diversamente. La novella dell’art. 133, 2° comma, c.p.c., è, dunque, finalizzata a neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione, se integrale, di qualunque tipo di provvedimento, ai fini della normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni, solo nel caso di atto di impulso di controparte, ma non incide sulle norme derogatorie speciali, che ancorino la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria come, appunto, nel caso della sentenza di fallimento, ex art. 18, 14° e 15° comma, l.fall Il termine per proporre ricorso avverso la sentenza che rigetta il reclamo è di 30 giorni, senza sospensione feriale. Nella specifica materia fallimentare, l’art. 18, 13° comma, l.fall., prevede che la sentenza che rigetta il reclamo è notificata al reclamante a cura della cancelleria, ed al 14° comma dello stesso art., che il termine per proporre il ricorso per cassazione è di trenta giorni dalla notificazione. Prima dell’introduzione delle recenti leggi sul c.d. processo telematico, la giurisprudenza v., Cass. 8546/2003 aveva affermato che la notificazione della sentenza che respinge l’opposizione alla dichiarazione di fallimento, ai fini della decorrenza del termine perentorio per l’impugnazione, va fatta nei modi ordinari di cui agli artt. 285 e 170, c.p.c., ossia all’opponente presso il procuratore costituito, in quanto l’espressione opponente”, contenuta nell’art. 19 vecchio testo , l.fall., indica la parte cui la notificazione dev’essere effettuata non già la persona fisica. Quanto, infine, alla sospensione nel periodo feriale dei termini per impugnare, questa non opera con riguardo al termine per proporre ricorso per cassazione contro la sentenza resa in grado di appello nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, poiché tale sospensione, prevista dall’art. 1 della l. n. 742/1969, non si applica, ai sensi del successivo art. 3, in relazione all’art. 92 dell’ordinamento giudiziario r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 , alle cause inerenti alla dichiarazione e revoca del fallimento, senza alcuna limitazione o distinzione fra le varie fasi e gradi del giudizio v., Cass. 17886/2004 .

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 19 aprile – 20 maggio 2016, n. 10525 Presidente Nappi – Relatore Di Virgilio Svolgimento del processo Con sentenza del 24/7-20/8/2014, la Corte d’appello di Lecce ha respinto il reclamo proposto da F.A. avverso la sentenza dichiarativa di fallimento dello stesso F. , del OMISSIS . La Corte d’appello ha rilevato che la sentenza di primo grado era stata notificata il 30/3/2012 a mani del difensore, presso il cui studio la parte aveva eletto domicilio con la memoria di costituzione del 19/3/2012, ed il reclamo era stato depositato il 10/9/2013, ben oltre il termine di gg.30 previsto dall’articolo 18 l.f Secondo la Corte del merito, nessun valore aveva la difesa del F. , di non avere avuto alcuna conoscenza dell’avvio della procedura fallimentare e di non avere mai conferito mandato agli avv. T. e G. , attesa la sottoscrizione del mandato a margine della memoria di costituzione, autenticata dai difensori, non impugnata con querela di falso. Secondo il Giudice del merito, inoltre, il ricorso era tardivo anche considerandosi la data in cui il F. aveva dedotto di avere avuto contezza della sentenza di fallimento nel ricorso, si dava atto che sin dall’aprile 2013, l’attuale procuratore aveva avuto mandato volto alla verifica della procedura fallimentare a suo carico negli atti vi erano le comunicazioni inviate dal procuratore al F. e fra queste, quella dell’11/4/2013, contenente osservazioni sullo stato passivo . Per completezza, infine, la Corte di merito ha ritenuto infondata la deduzione del F. di non avere ricevuto le notifiche dei ricorsi di tutti i debitori, proposti in tempi diversi, rilevando che il debitore si era costituito nel procedimento prefallimentare prima dell’ultima udienza, così avendo conoscenza di tutte le istanze di fallimento. Ricorre avverso detta pronuncia il F. , con ricorso affidato a sei motivi. Si difende con controricorso il Fallimento ed avanza ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico motivo. Il F. ha depositato controricorso a ricorso incidentale, nonché la memoria ex articolo 378 c.p.c Motivi della decisione 1.1.- Col primo motivo del ricorso principale, il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., 331 c.p.p., 2702 e 2703 c.comma 83, 137, 160 c.p.c., 17 e 18 l. f., per avere la Corte del merito ritenuto la proposizione del reclamo oltre il termine di gg.30 dalla notificazione della sentenza di fallimento. Col secondo, della nullità della sentenza e del procedimento, stante che la nullità del mandato ha inficiato la costituzione dei difensori nel procedimento prefallimentare, da cui la nullità della sentenza. Col terzo, della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., 156, 157, 160 c.p.c., 17 e 18 l.f., per avere la Corte d’appello ritenuto che la parte avesse avuto notizia piena della sentenza di fallimento sin dall’aprile 2012, per avere incaricato l’avv. L. di verificare lo stato della procedura e di effettuare osservazioni critiche allo stato passivo, mentre piena contezza si è avuta solo il 1/7/2013, come si evince dall’attestazione della cancelleria sulla copia della sentenza rilasciata all’avv. L. , né rileva la conoscenza comunque avuta dal debitore della sentenza di fallimento per far decorrere il termine breve per l’impugnazione. Col quarto, denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 24,111 Cost., 156, 157, 159, 160 e 161 c.p.comma e 15 l.f., per non avere avuto cognizione delle ulteriori istanze di fallimento, vista la costituzione per la seconda volta nel procedimento prefallimentare degli avv. T. e G. col nuovo atto di costituzione con relativa elezione di domicilio, nonostante la revoca del mandato ed in mancanza dell’incarico da parte del F. . Col quinto, denuncia la violazione del diritto di difesa, per non avere avuto cognizione di tutte le istanze di fallimento stante la falsità del mandato. Col sesto, si duole della nullità della sentenza e del procedimento, per l’omessa pronuncia con la relativa violazione degli artt. 112 c.p.c., 1 e 5 l.f., deducendo la mancata pronuncia della Corte di merito sull’errata valutazione dei requisiti oggettivi e soggettivi di fallimento. Col settimo, fa presente la necessità di sospendere il giudizio in attesa della decisione sulla querela di falso, proposta in via principale avanti al Tribunale di Brindisi. 2.1.- Con l’unico mezzo, il Fallimento fa valere in via incidentale condizionata la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 327 c.p.c., 18, 3 comma seconda parte, l.f. in relazione all’articolo 360 nn. 3, 4 e 5, per non essersi pronunciata la Corte d’appello sull’inammissibilità del reclamo per il decorso del termine lungo di mesi sei, eccepita dal Fallimento. 3.1.- Si dà atto che i due ricorsi, principale ed incidentale, sono stati già riuniti, ex articolo 335 c.p.c Il ricorso principale deve ritenersi inammissibile. A fronte della deduzione del ricorrente, che la sentenza impugnata non è stata notificata, il Fallimento ha eccepito la tardività del ricorso avversario, in quanto trasmesso per la notifica il 19 febbraio 2015 la richiesta di notificazione all’UNEP risulta invero effettuata in data 18/2/2015 , oltre il termine di gg. 30 di cui all’articolo 18, 14 comma l.f. rispetto alla data di notificazione ex articolo 18, 13 comma l.f., effettuata a mezzo posta elettronica certificata pec dalla Cancelleria della Corte salentina al difensore domiciliatario del F. , avv. L.A. , in data 20 agosto 2014, come da copia della ricevuta telematica di trasmissione prod. 5 e dalla omologa certificazione rilasciata da detta Cancelleria prod. 6 . Il ricorrente, sul punto, ha opposto che il Fallimento ha depositato in giudizio la sola certificazione di Cancelleria e non già la copia della ricevuta telematica di trasmissione della sentenza impugnata e che la dicitura della menzionata certificazione è imprecisa e non corretta, atteso che l’Ufficio, tramite pec, si è limitato a comunicare all’avv. L. l’avvenuto deposito della citata sentenza, ai sensi dell’articolo 136, ultimo comma, c.p.c. e che, in ogni caso, la nuova formulazione dell’articolo 133, 2 comma, c.p.c., a seguito dell’entrata in vigore il 19/8/2014 del d.l. 90/2014, articolo 45, 1 comma, lett. b , convertito con modifiche nella l. 114/2014, stabilisce che la trasmissione da parte della cancelleria del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione di cui all’articolo 325 c.p.c Ciò posto, si deve rilevare che il Fallimento ha versato in atti la certificazione della Cancelleria della Corte d’appello di Lecce, datata 1/4/2015, nella quale si dà atto che è stata notificata il 20 agosto 2014, alle ore 10,00, a mezzo pec al difensore costituito e domiciliatario del F. , avv. L.A. , la sentenza 62/2014. La soluzione della questione sollevata passa attraverso la valutazione di due profili se possa ritenersi che nel caso risulti la comunicazione del testo integrale della sentenza e se questa, effettuata a mezzo pec, valga a far decorrere il termine breve di impugnazione, di cui all’articolo 18, 14 comma, c.p.c Nella specifica materia fallimentare, infatti, l’articolo 18, per il reclamo avverso la sentenza di fallimento, al comma 13, dispone che La sentenza che rigetta il reclamo è notificata al reclamante a cura della cancelleria , ed al 14, che Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di trenta giorni dalla notificazione . Come si è già detto, il ricorrente ha negato, in via del tutto labiale, senza produrre copia, eventualmente conforme, della ricevuta di comunicazione telematica che questa contenesse la sentenza in oggetto, ed ha affermato che invece la cancelleria si sia limitata a comunicare l’avvenuto deposito della citata sentenza, ai sensi dell’articolo 136, ultimo comma c.p.c. . Tale controdeduzione contrasta platealmente con quanto certificato dalla Cancelleria della Corte d’appello, nonché con la normativa in materia. Ed infatti, l’articolo 16, 3 comma, lett. c del d.l. 179/2012, convertito con modificazioni nella l. 221/2012, ha modificato il 2 comma dell’articolo 45 disp. att. c.p.c., disponendo, per la parte che qui interessa, che il biglietto di cancelleria debba contenere il testo integrale del provvedimento comunicato , ed al 4 comma, che Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. il legislatore è poi intervenuto sull’articolo 133, 2 comma, c.p.c., con il d.l. 90/2014, articolo 45, 1 comma lett. b , precisando che Il Cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto di cancelleria contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’articolo 325 c.p.c. . Detta disposizione è entrata in vigore il 19 agosto 2014. Ciò posto, va rilevato che sulla questione che qui interessa questa Corte si è pronunciata, in relazione proprio al termine di cui all’articolo 18, 14 comma, l.f., nelle recenti ordinanze 5374/2016 e 18278/2015, affermando che la comunicazione del testo integrale della pronuncia di reiezione del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata anteriormente all’entrata in vigore del nuovo testo dell’articolo 133, comma 2, c.p.c., novellato dal d.l. n. 90 del 2014, n. 90, conv., con modif., dalla l. n. 114 del 2014 dalla cancelleria della corte d’appello per posta elettronica certificata pec , non è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione. Tale dictum è sorretto, nella più recente decisione, dal mero richiamo alla precedente, ed in questa, dalla ritenuta applicazione della ratio espressa dall’articolo 133 c.p.comma nuovo testo anche per le comunicazioni avvenute anteriormente all’entrata in vigore della modifica della norma processuale con ciò seguendo quanto affermato nella pronuncia 25662/2014 , nel caso particolare in cui alla comunicazione per esteso della sentenza era seguita la notificazione della stessa ad opera della cancelleria. La pronuncia 25662/2014, resa in relazione all’articolo 17, 2 comma, l. 184/1983, come sostituito dall’articolo 16, l. 149/2001, che, per la dichiarazione di adottabilità del minore, fissa il termine dimidiato per il ricorso per cassazione, a far data dalla notifica d’ufficio , ha ritenuto inidonea la comunicazione a mezzo pec da parte della Cancelleria a far decorrere il detto termine, richiamando il nuovo testo dell’articolo 133 c.p.c., la data di effettuazione della comunicazione 21/11/2013 nell’ambito del processo civile telematico all’epoca non ancora generalizzato, la natura particolarmente delicata della materia delle adozioni dei minori, e rilevando altresì che, nel caso, la copia conforme della ricevuta telematica, prodotta dal difensore della controricorrente, conteneva solo un estratto dei dati della sentenza d’appello e non anche l’allegazione della copia del provvedimento nel testo integrale. Ciò posto, e tornando all’esame della questione che qui specificamente interessa, va osservato che già con l’ordinanza 23526/2014, è stato rilevato che la novella del secondo comma dell’articolo 133 comma p. c., operata con l’articolo 45, comma 1, lett. b , del d.l. 90/2014, convertito con modificazioni nella l. 114/2014, secondo cui la comunicazione, da parte della cancelleria, del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’articolo 325 c.p.c., è finalizzata a neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione, se integrale, di qualunque tipo di provvedimento, ai fini della normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni, solo nel caso di atto di impulso di controparte, ma non incide sulle norme processuali, derogatorie e speciali come l’articolo 348 ter, terzo comma, c.p.c., nella parte in cui fa decorrere il termine ordinario per proporre il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado dalla comunicazione dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’articolo 348 bis c.p.c. , che ancorino la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria, senza che rilevi che la comunicazione sia integrale o meno. Il principio, a cui questa Corte intende dare continuità, è che il nuovo testo dell’articolo 133, 2 comma, c.p.comma non si applica ove norme speciali stabiliscano diversamente dalle norme di carattere generale, artt. 325 e 326 c.p.c., come per la sentenza di fallimento, ex articolo 18, 14 e 15 comma l.f E, nella ricostruzione sistematica, tale conclusione si ancora altresì al disposto dell’articolo 16, 4 comma, del d.l. 179/2012, convertito nella l. 221/2012, che ha previsto che nei procedimenti civili le comunicazioni e notificazioni da parte della cancelleria avvengano per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni. Va quindi affermato il seguente principio La notifica del testo integrale della sentenza che rigetta il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi dell’articolo 18, 13 comma, l.f. dal cancelliere mediante posta elettronica certificata pec , ex articolo 16, 4 comma, d.l. 179/2012, convertito con 1.221/2012, è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione ex articolo 18,14 comma, l.f., non ostandovi il nuovo testo dell’articolo 133, 2 comma, c.p.c., come novellato dal d.l. 90/2014, convertito nella l. 114/2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’articolo 325 c.p.c Alla stregua di detto principio, deve ritenersi inammissibile per tardività il ricorso principale, avuto riguardo alla data della notificazione da parte della cancelleria 20 agosto 2014 ed all’inizio del procedimento di notificazione del ricorso per cassazione 18 febbraio 2015 , non applicandosi la sospensione feriale dei termini prevista dall’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, ai sensi del successivo articolo 3 della cit. legge, in relazione all’articolo 92 dell’ordinamento giudiziario, approvato con r.d. n. 12 del 1941, alle cause inerenti alla dichiarazione e revoca fallimento . Resta assorbito il ricorso incidentale. 3.1.- Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale assorbito il ricorso incidentale condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 7200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie ed accessori di legge. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.