Moglie italiana e marito straniero troppo distanti, matrimonio solo fittizio: negato il rinnovo del permesso di soggiorno

Confermata la correttezza del provvedimento della Questura. Elementi significativi hanno certificato che il matrimonio dello straniero con una donna italiana è solo fittizio. Impossibile per l’uomo, quindi, chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari.

Cittadino straniero ma sposato con un’italiana. Il matrimonio, però, è di pura facciata. Inequivocabili due elementi l’assenza dell’uomo dalla residenza coniugale e i molti chilometri di distanza tra lui e la moglie. Tutto ciò rende corretta la decisione della Questura, che ha negato all’uomo il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari Cassazione, ordinanza n. 10392, sezione Sesta Civile, depositata il 19 maggio 2016 . Coniugi. Nessun dubbio per i giudici del Tribunale. Da un lato l’ingresso e il soggiorno irregolari in Italia, dall’altro la mancanza del requisito della convivenza con il coniuge italiano elementi, questi, che inchiodano il cittadino straniero. Corretta, quindi, la decisione della Questura, decisione ora confermata niente rinnovo del permesso di soggiorno . Per i giudici, in sostanza, è evidente l’assenza di autenticità del vincolo coniugale . Su questo fronte già gli agenti della Questura hanno fornito una prova importante, verificando l’assenza dell’uomo dalla residenza coniugale . Ancor più rilevante, però, aggiungono i giudici, il fatto che la donna si sia trasferita in provincia di Cosenza mentre l’uomo dimorava in provincia di Rovigo ciò smentisce l’esistenza di affectio coniugalis , che avrebbe logicamente comportato il trasferimento della famiglia nel luogo di lavoro del coniuge . Tale considerazione è condivisa ora dai Magistrati della Cassazione, che respingono le obiezioni proposte dal cittadino straniero. Di conseguenza, alla luce della mancata convivenza effettiva tra moglie e marito e della assenza di autenticità del vincolo coniugale , è assolutamente scontato confermare il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile 1, ordinanza 8 aprile – 19 maggio 2016, n. 10392 Presidente Dogliotti – Relatore Acierno Fatto e diritto Rilevato che è stato depositata la seguente relazione in ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 480412014 Il ricorrente. cittadino di origine marocchina, proponeva opposizione avverso il decreto di rigetta dell'Istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi. familiari dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria. II ricorso veniva rigettato sulla base delle seguenti considerazioni il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno è stato motivato non solo con l'ingresso ed il soggiorno irregolari j ] pensi anche con la mancanza del requisito della convivenza con il coniuge italiano affermato [ ] sulla scorta dell'esito negativo degli accertamenti effettuati presso l'asserita residenza coniugale [ ,] dagli agenti delle Questura la prova orale del ricorrente, nella quale deduce di essersi allontanato dalla residenza solo a seguito dell'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato in provincia di Rovigo nel mese di luglio 2011, è inammissibile poiché a smentita dai verbali degli agenti accertatori, muniti di fede privilegiata, ed in particolare da quello del 7 giugno 2011 anteriore al trasferimento per motivi di lavato b generica con riferimento dall'indicazione del periodo di effettiva coabitazione dei coniugi il locatore dell'immobile non riconoscevo il ricorrente nella foto mostratagli dagli agenti e riferiva che il canone mensile veniva pagato dal compagno attuale della I., aggiungendo di non averlo mai incontrato in occasione degli accessi nell'immobile per la riscossione del canone e tale circostanza non è stata, in alcun modo, smentita dall'attore, la presenza di abiti maschili all'interno dell'abitazione in occasione dell'accesso [ ] non basta di per sé a dimostrare nulla, trattandosi di dato neutro ai fini della decisione l 'assenza di autenticità del vincolo coniugale appare suffragata j ] dal trasferimento della I. nel mese di dicembre 2011 in provincia di Cosenza mentre il ricorrente dimorava nel mese di luglio 2011 in provincia di Rovigo j ] ci che smentisce l 'esistenza di affectio coniugalis [ ] che avrebbe logicamente comportato il trasferimento della famiglia nel luogo di lavoro del coniuge . Avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria proponeva ricorso A.R., affidandosi ai seguenti motivi 1. Omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione, per avere il Giudice ritenuto esistente il difetto della condizione della convivenza effettiva, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, sulla base di un'istruttoria del lutto carente, fallace, inverosimile, superficiale . Il ricorrente si duole, in sostanza, delle modalità di accertamento degli agenti accertatori e della rilevanza data dal Giudice alle dichiarazioni dei vicini di casa e del locatore. Rappresenta inoltre la circostanza che l'assenza del ricorrente dalla casa coniugale durante l'accesso di giugno era dovuta ai numerosi spostamenti del medesimo prodromici al successivo trasferimento per motivi di lavoro. Segnala, inoltre, giurisprudenza di legittimità che afferma a la non necessarietà del requisito della convivenza effettiva Cass. 12745/2013 h che la mancata convivenza temporanea dettata da ragioni economiche non è sufficiente a far venir meno il divieto di espulsione Cass. 22230/2010 c che il divorzio e l'annullamento del matrimonio con il cittadina dell'UT non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei familiari, a condizione che il matrimonio sia durato almeno tre anni, di cui almeno uno sul territorio nazionale Cass. 19893/2010 . 2. Violazione e falsa applicazione di una norma di diritto ex art. 360 n. 3 cod proc. civ„ in riferimento all'art. 30, comma 1 bis d.lgs. 286/1998. per avere il Giudice omesso di considerare che l’effettiva convivenza ha avuto luogo per un periodo superiore ai tre anni ed è venuta meno solo successivamente per ragioni di lavoro e che nella ,fattispecie non è ravvisabile alcuna separazione di fatto della coppia. Sostiene, inoltre, il ricorrente che è di tutta evidenza come ricavabile dalle affermazioni presenti nel corpo del ricorso che il matrimonio contratto dalla coppia non ha avuto come scopo esclusivo quello di permettere al sig. R. di soggiornare in Italia. Afferma, pertanto, l'erroneità del richiamo alla fattispecie di cui alla disposizione in rubrica. 3. Vizio di omesso esame di un punto decisivo per il giudizio, per avere il Giudice ritenuto 1'inammissibilità delle prove testimoniali, per come articolate dal ricorrente capitali di prova senz'altro decisivi ai fari della risoluzione della controversia, posto che la stessa è stata risalta alla luce di un quadro probatorio del tutto incerto. Si ritiene l'inammissibilità del primo motivo di ricorso. I1 ricorrente lamenta il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, come noto, non più utilmente censurabile alla luce della nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. come modificato dall'art. 54, comma 1, lett. b del d 1. n. 83 del 2012. convertito nella 1. 13412012. Peraltro, si duole, nel corpo del motivo di ricorso, della ricostruzione compiuta dal Giudice, che in quanto attinente al merito non può essere sindacato da questa Corte. Si evidenzia, inoltre, che il ricorrente prospetta, attraverso diversi richiami alla giurisprudenza di questa Corte, più che un vizio motivazionale. una violazione di norme di diritto in relazione all'art. 23 d lgs, n. 3012007, in quanto coniuge di cittadina italiana. Segnala, in particolare, un recente orientamento secondo cui, per il rinnovo del permesso di soggiorno non è richiesto, ai sensi del d lgs. cit., il requisito oggettivo della convivenza tra cittadino italiano e richiedente. La censura è, tuttavia, inammissibile anche sotto questo profilo non colpendo la ratio decidendi della pronuncia del Tribunale, posto che il Giudice pone alla base del rigetto dell'opposizione non tanto la mancanza della convivenza effettiva tra i coniugi quanto l ' assenza di autenticità del vincolo coniugale , circostanza che, come evidenziato dalla stessa giurisprudenza richiamata nel ricorsa, legittima il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari v. da ultimo Cass_ n. 5303 del 2014 . Si ritiene, allo stesso modo, l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso. Il ricorrente deduce una violazione dell'art. 30, comma 1 bis, d.lgs. 286/1998. A sostegno della censura, tuttavia, propone argomentazioni del tutto generiche in relazione alla durata e alle caratteristiche del rapporto coniugale. Stante la predetta radicale genericità della censura, che non consente al Giudice di legittimità un riscontro circa la veridicità delle conformazioni ivi contenuta, si rileva 1'inammissibilità della doglianza. Nell'ultimo motivo, infine, il ricorrente si duole, sotto il profilo dell'omesso esame di un flutto decisivo per il giudizio. della mancata ammissione delle prove testimoniali. Si ritiene l'inammissibilità della censura non avendo il ricorrente provveduto alla riproduzione dei capitoli di prova testimoniale, precludendo a questa Carte la possibilità di conoscerne il contenuto ai fini di una puntuale verifica in punto di decisività Cass. n. 5674 del 2006 Cass. n. 9712 del 2003 . Si propone pertanto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 375, comma 1, n. 1 c. p. c. Il collegio condivide senza rilievi la relazione, dichiara inammissibile il ricorso e non dà luogo alla statuizione delle spese in mancanza della costituzione della parte resistente. P.Q.M. La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso. Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica ] art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.