Credito vantato prescritto: la prova testimoniale volta a provarne l’esistenza è irrilevante

In presenza dell’avvenuto disconoscimento di una scrittura e della mancata richiesta di verificazione, il creditore non può dimostrare le stesse circostanze contenute nei documenti disconosciuti mediante prova testimoniale, provando diversamente il diritto di credito fatto valere in giudizio, se il credito è prescritto, poiché questa sarebbe irrilevante.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10149/16, depositata il 18 maggio. Il caso. Una donna – e successivamente, per intervenuta successione nel processo, la figlia, prima come sua erede insieme al padre e poi come erede anche del padre - conveniva in giudizio la cognata e il nipote di questa, assumendo di essere creditrice di una somma di denaro nei confronti del fratello, in virtù di vari prestiti effettuati, riconosciuti in tre scritture – l’ultima del 1995 - , da lui sottoscritte. Dopo la morte dell’uomo, la donna agiva per ottenere la restituzione della suddetta somma chiedendo la condanna in solido della di lui moglie e del di lei nipote, oltre al risarcimento dei danni per aver essi cooperato al fine di determinare l’insolvenza del debitore originario e al fine di distogliere il patrimonio della cognata alla garanzia del credito. In primo grado il giudice riteneva non disconosciute dall’erede le scritture di riconoscimento del debito e infondata l’eccezione di prescrizione per essere stato il termine decennale interrotto fino all’ultimo atto di riconoscimento del debito del 1995 . Condannava la sola cognata alla restituzione delle somme, rigettando le domande nei confronti del nipote. Avverso la sentenza di primo grado la cognata e il nipote proponevano appello principale. Il giudice d’appello riteneva ritualmente avvenuto il disconoscimento delle scritture private contenenti la ricognizione del debito e non utilizzabili le stesse in mancanza di istanza di verificazione da parte dell’attrice. Inoltre riteneva prescritto il credito azionato, coincidendo l’ultimo atto interruttivo con uno dei documenti disconosciuti. Respingeva, quindi, le domande attoree. Contro la sentenza di secondo grado la figlia dell’originaria attrice, a questa succeduta, proponeva ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. La questione centrale del ricorso era se la Corte di merito avesse fatto una corretta applicazione degli artt. 214 e 215 c.p.c La cognata e il nipote resistevano in giudizio con un unico controricorso. Ad avviso dei Supremi Giudici la Corte di merito ha applicato correttamente le disposizioni in esame, evidenziando come la veridicità fosse stata negata sotto più profili nel primo atto difensivo e sottolineando la persistenza della volontà di disconoscere anche negli atti successivi. Disconoscimento di scrittura privata e verificazione. La legge pone l’onere del disconoscimento a carico di colui contro il quale la scrittura è prodotta. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve, comunque, rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile. La valutazione dell’idoneità delle espressioni utilizzate dalla parte a configurare un valido riconoscimento di una scrittura privata prodotta contro di essa costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice del merito e incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato. Dopo il disconoscimento la parte che ancora intende valersi della scrittura privata deve chiederne in ogni tempo la verificazione, ossia l’accertamento dell’autenticità della scrittura o della sottoscrizione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e indicando le scritture che possono servire di comparazione. Querela di falso. La tesi della ricorrente, secondo la quale i convenuti avrebbero dovuto proporre querela di falso viene disattesa dalla Suprema Corte. La giurisprudenza afferma che alla parte nei cui confronti venga prodotta una scrittura privata deve ritenersi consentita - oltre alla facoltà di disconoscerla - anche la possibilità alternativa di proporre querela di falso al fine di contestare la genuinità del documento stesso. Trattasi di uno strumento senz’altro più gravoso per la parte ma volto al conseguimento di un risultato più ampio e definitivo, quello cioè della completa rimozione del valore del documento con effetti erga omnes e non nei soli riguardi della controparte. Eccezione di prescrizione. Ad avviso dei Supremi Giudici la Corte di merito, dopo aver dato atto della pacifica circostanza che i crediti erano sorti e divenuti esigibili ben oltre il decennio dal giudizio, evidenziava che l’effetto interruttivo avrebbe potuto valere solo se il documento di riconoscimento del debito, disconosciuto, fosse stato utilizzabile nella causa per effetto dell’esito positivo della verificazione la quale, nella fattispecie in esame, non era stata neanche richiesta. Prova testimoniale. Questione sollevata dalla ricorrente è se, in presenza dell’avvenuto disconoscimento e della mancata richiesta di verificazione, il creditore poteva dimostrare le stesse circostanze contenute nei documenti disconosciuti mediante testimoni. La Cassazione ritiene che, trattandosi dell’accertamento di un credito prescritto, ogni prova testimoniale è irrilevante. Conclusioni. La Suprema Corte nel rigettare il ricorso e condannare la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese processuali del giudizio di Cassazione, dà atto dell’esistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 4 febbraio – 18 maggio 2016, n. 10149 Presidente Berruti – Relatore Carluccio Svolgimento del processo 1. G.A. poi, per intervenuta successione nel processo, O.M. , dapprima quale erede della G. insieme al padre Ol.Ma. , poi anche quale erede del padre , nel maggio 2005, convenne in giudizio la cognata M.R. e il nipote di questa Mu.Pi. . Assunse di essere creditrice per l’importo di oltre 132 mila Euro, anche se erroneamente indicato in Euro 258 mila nella conversione delle originarle Lire in Euro nei confronti del fratello Paolo in forza di vari prestiti, riconosciuti in tre scritture da lui sottoscritte l’ultima delle quali del novembre 1995 . Dopo la morte di questi, agi per la restituzione e chiese la condanna in solido della moglie M.R. e del di lei nipote Mu. , oltre al risarcimento del danno di entrambi da responsabilità extracontrattuale, per aver cooperato al fine di determinare l’insolvenza del debitore originario e al fine di distogliere il patrimonio della M. alla garanzia del credito. 1.1. Il Tribunale ritenne non disconosciute dall’erede le scritture di riconoscimento del debito e ritenne infondata l’eccezione di prescrizione per essere stato il termine decennale interrotto sino all’ultimo atto di riconoscimento del debito del novembre 1995 condannò alla restituzione del debito l’unica erede M. rigettò le domande nei confronti del Mu. . 1.2. La Corte di appello di Torino, accogliendo l’appello principale di M. e Mu. , ritenne effettuato ritualmente il disconoscimento delle scritture private contenenti ricognizione del debito e non utilizzabili le stesse in mancanza di istanza di verificazione da parte attorea conseguentemente, ritenne la prescrizione del credito azionato coincidendo l’ultimo atto interruttivo con uno dei documenti disconosciuti, e respinse le domande attoree. Ai fini che ancora rilevano, ritenne assorbito l’appello incidentale della O. che censurava il rigetto della domanda ex art. 2043 c.c. nei confronti del Mu. sentenza del 24 gennaio 2012 . 2. Avverso la suddetta sentenza O.M. propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, esplicati da memorie. M.R. e Mu.Pi. resistono con unico controricorso. Motivi della decisione 1. La questione centrale del ricorso - posta con i Primi due motivi di censura - è se la Corte di merito abbia fatto corretta applicazione degli artt. 214 e 215 c.p.c. con il ritenere ritualmente effettuato il disconoscimento, da parte dell’erede, delle scritture private contenenti riconoscimento di debito, traendo poi le conseguenze della ritenuta effettuazione dello stesso, in mancanza - pacifica - di istanza di verificazione delle scritture da parte della attrice. 2. La ricorrente sostiene - con il primo motivo, deducendo la violazione degli artt. 214, 215 c.p.c., nonché insufficienza e contraddittorietà di motivazione - che, mentre l’art. 215 dà rilievo al primo atto successivo alla produzione del documento nella specie la comparsa di risposta la Corte di appello avrebbe interpretato il primo atto alla luce dell’intera linea difensiva dei convenuti, quale emergente dalle precisazioni successive, contenute nella memoria ex art. 183 c.p.c. e, persino, nella comparsa conclusionale. Aggiunge che, proprio nella memoria sarebbe emersa, invece, l’incertezza in ordine al disconoscimento, atteso che i convenuti dedussero il dubbio di un fotomontaggio, essendo i documenti in fotocopia, e il dubbio che la firma potesse essere stata apposta su foglio In bianco, ipotizzando la loro eventuale produzione in originale aggiunge, ancora, la ricorrente che, in tali ipotesi, sarebbe stato onere dei convenuti proporre querela di falso. 2.1. La censura è priva di fondamento e va rigettata. La Corte di merito, con argomentazioni stringenti e nel rispetto della giurisprudenza di legittimità, ha fatto corretta applicazione delle disposizioni che si assumono violate. Lungi dall’attribuire rilievo ad atti successivi alla comparsa di risposta per ritenere effettuata la contestazione della veridicità delle scritture, il giudice del merito ha prioritariamente considerato il primo atto difensivo valorizzando come la veridicità fosse stata negata sotto più profili genuinità della provenienza, della data, della assunta artificiosa ricostruzione , chiedendo anche l’accertamento tecnico. Poi, ha evidenziato la persistenza della volontà di disconoscere, richiamando atti successivi, in una con la doglianza della mancata produzione degli originali da parte degli attori per poterli sottoporre a verifica. Tanto ha fatto in un panorama giurisprudenziale costante in cui, pacificamente a non rilevano mere espressioni di stile, ma non sono richieste formule sacramentali per il disconoscimento, bensì solo specificità e determinatezza da ultimo, Cass. 24456 del 2011 b la valutazione dell’idoneità delle espressioni utilizzate a configurare un valido disconoscimento costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato Cass. n. 11460 del 2007 . Ed inoltre, ha applicato tali principi in una fattispecie nella quale, per essere stati chiamati in giudizio gli eredi almeno in riferimento alla cognata , ai fini del disconoscimento della scrittura è sufficiente la dichiarazione di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore Cass. n. 9543 del 2002 n. 11504 del 1992 . Resta da dire che nessun pregio ha la tesi della ricorrente, secondo la quale i convenuti avrebbero dovuto proporre querela di falso. Infatti, tale strumento, più gravoso, è alternativo al disconoscimento, secondo quanto già ritenuto dalla Corte, che ha affermato Alla parte nei cui confronti venga prodotta una scrittura privata deve ritenersi consentita - oltre alla facoltà di disconoscerla, così facendo carico alla controparte di chiederne la verificazione addossandosi il relativo onere probatorio -, anche la possibilità alternativa di proporre, senza con ciò riconoscere né espressamente né tacitamente la scrittura medesima, querela di falso al fine di contestare la genuinità del documento stesso, atteso che in difetto di limitazioni di legge non può negarsi a detta parte di optare per uno strumento per lei più gravoso ma rivolto al conseguimento di un risultato più ampio e definitivo, quello cioè della completa rimozione del valore del documento con effetti erga omnes e non nei soli riguardi della controparte. Cass. n. 1789 del 2007 . 3. Deducendo la violazione delle stesse norme processuali, la ricorrente con il secondo motivo - sostiene che i documenti avrebbero dovuto ritenersi implicitamente riconosciuti per averli i convenuti utilizzati per la loro difesa nel merito, senza aver subordinato la suddetta difesa al mancato accoglimento del’eccezione di disconoscimento. 3.1. Il motivo di censura resta logicamente assorbito dal rigetto del precedente, per effetto del quale nella causa è stato ritenuto come ritualmente avvenuto il disconoscimento regolato dall’art. 214 c.p.c Invero, l’accertamento dell’avvenuto rituale disconoscimento esplicito assorbe la tematica dell’implicito riconoscimento, la quale avrebbe potuto assumere rilievo, ai sensi dell’art. 215 c.p.c., in caso di assenza di disconoscimento esplicito. D’altra parte, disconoscimento e riconoscimento tacito sono posti in via alternativa, con la conseguenza che, effettuato il disconoscimento, la parte si difende nel merito per l’ipotesi che il disconoscimento non venga ravvisato e per l’ipotesi che, ravvisato il disconoscimento, la controparte abbia utilmente esperito la verificazione delle scritture disconosciute. 3.2. La ricorrente sembra sostenere che, in presenza di disconoscimento esplicito e di contestuale difesa nel merito a partire da quei documenti prodotti dalla controparte e disconosciuti, se la difesa nel merito non è subordinata al mancato accoglimento dell’eccezione di disconoscimento, i documenti devono ritenersi riconosciuti implicitamente nonostante l’avvenuto disconoscimento. La tesi, prospettata richiamando una antica sentenza della Corte, merita qualche precisazione. Essa si fonda sulla massima ufficiale, che riprende una argomentazione della decisione, secondo cui Il procedimento di verificazione della scrittura privata disconosciuta ha carattere strumentale in quanto preordinato alla utilizzazione nel processo della prova documentale, con la conseguenza che quando anche la parte contro la quale è stata prodotta la scrittura fonda su di essa la propria difesa di merito e non in via subordinata rispetto a quella del suo disconoscimento , il documento deve ritenersi implicitamente riconosciuto come autentico e validamente acquisito agli atti quale fonte di convincimento per il giudice . estratta da Cass. n. 5599 del 1986 . Il principio si trova ripetuto nella parte motiva di una successiva decisione Cass. n. 2411 del 2005 , richiamata in memoria. Dalla motivazione delle pronunce richiamate emerge chiaramente che l’inciso concernente la necessaria proposizione della difesa del merito, subordinata al rigetto del disconoscimento, costituisce un obiter della prima decisione, che concerneva una specie in cui non vi era stato disconoscimento obiter ripreso nella secondo pronuncia, avente per oggetto la questione dei documenti producibili nel caso di proposizione di istanza di verificazione, solo nell’ambito della delimitazione della funzione strumentale del procedimento di verificazione incidentale, con riproduzione anche dell’inciso perché facente parte della massima. Del tutto non pertinente è, poi, il richiamo della ricorrente di Cass. n. 4036 del 1995. 4. Con il terzo e il Quarto motivo di ricorso, la ricorrente deduce due censure strettamente collegate, invocando la violazione delle stesse disposizioni normative artt. 112, 115, 183 c.p.c., 2697 c.c. nel terzo, anche, in subordine, omessa motivazione . Con il terzo motivo, pone la questione se, in presenza dell’avvenuto disconoscimento e della mancata richiesta di verificazione, che era nella sua facoltà chiedere, il creditore avrebbe potuto dimostrare le stesse circostanze contenute nei documenti disconosciuti mediante prova testimoniale, provando diversamente il diritto di credito fatto valere in giudizio. In collegamento, la ricorrente deduce di aver articolato ritualmente in primo grado prova per testi, la cui ammissione era stata implicitamente esclusa dal primo giudice per superfluità, avendo il giudice di primo grado ritenuto non disconosciute formalmente le scritture di aver riproposto la richiesta in appello, senza ricevere risposta dalla Corte di merito. Con il quarto motivo, la ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto consequenziale all’accoglimento dell’appello principale in ordine al disconoscimento delle scritture private quarto motivo di appello l’accoglimento della censura di appello sesto motivo di appello concernente la prescrizione. Da un lato sostiene che l’accoglimento dei primi due motivi del ricorso per cassazione, con conseguente negazione dell’avvenuto disconoscimento e utilizzabilità dei documenti ricognitivi del debito, travolgerebbe anche la parte della pronuncia relativa alla prescrizione, così riconoscendo la consequenzialità rilevata dalla sentenza impugnata. Dall’altro, lamenta omessa pronuncia sulle prove testimoniali volte alla dimostrazione degli atti interruttivi della prescrizione. 4.1. Il quarto motivo va rigettato e il terzo motivo resta assorbito. La Corte di appello - dopo aver dato atto della rituale eccezione di prescrizione, e della pacifica circostanza dell’essere i crediti sorti e divenuti esigibili ben oltre il decennio dal giudizio, nonché che la stessa attrice aveva da subito opposto l’ultimo atto di riconoscimento del debito del 1995, riepilogativo della situazione debitoria, ai sensi dell’art. 2944 c.c. quale ultimo atto interruttivo - ha messo in rilievo che l’effetto interruttivo opposto avrebbe potuto valere solo se il documento di riconoscimento di debito, disconosciuto, fosse stato utilizzabile nella causa per effetto dell’esito positivo della verificazione, nella specie neanche richiesta. La decisione è corretta non essendo utilizzabile a fini interruttivi l’ultimo documento, per essere stato lo stesso disconosciuto e non verificato. Né può assumere alcun rilievo il dedotto profilo della omessa pronuncia in ordine alle prove testimoniali ai fini della interruzione della prescrizione. È assorbente la considerazione del carattere tassativo degli atti interruttivi e il rilievo che alla prova orale è stato riconosciuto rilievo solo ai fini della prova di ricezione di atti di costituzione in mora Cass. n. 18243 del 2003 . 4.2. Il rigetto del quarto motivo assorbe il terzo. Essendo il credito prescritto, ogni prova testimoniale volto a provarne la sua esistenza è irrilevante posto che, anche per l’ipotesi di esito positivo della prova testimoniale, si tratterebbe dell’accertamento di un credito prescritto. 5.Con il quinto motivo si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto assorbito, dall’accoglimento dell’appello principale, l’appello incidentale relativo alla mancata condanna per responsabilità extracontrattuale del Mu. si invoca la violazione degli artt. 112, 115, 183 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., ed, in subordine, insufficiente e omessa motivazione. La ricorrente lamenta la mancanza di ogni argomentazione in ordine all’assorbimento del ricorso incidentale per effetto dell’accoglimento del ricorso principale quanto al credito azionato e alla ritenuta prescrizione richiama l’appello incidentale proposto, volto ad ottenere la condanna del Mu. insieme alla M. per atti diretti a spogliare del patrimonio l’originario debitore e per atti posti in essere per privare la M. delle disponibilità patrimoniali nel caso fosse succedute nei debiti del marito. 5.1. Il motivo è inammissibile. La ricorrente per dare conto del motivo di appello incidentale, al quale il giudice di merito non avrebbe dato motivata risposta dichiarando semplicemente l’assorbimento, richiama i motivi di appello come esposti nella parte narrativa del ricorso. Ma, nella parte narrativa pag. 12/13 del ricorso si limita a riassumere le censure di appello. Manca ogni esplicito e specifico riferimento all’atto di appello e alle pagine relative dello stesso in cui l’impugnazione incidentale era svolta e manca ogni richiamo, con le stesse modalità, alla sentenza di primo grado censurata, in collegamento con l’originaria domanda di responsabilità ex art. 2043 c.c Così è impedita alla Corte la verifica della decisività della censura, per essere il ricorso per questa parte redatto in violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c Tanto più che, proprio in riferimento alla domanda avanzata ex art. 2043 c.c., non c’è piena corrispondenza tra la sintesi contenuta in ricorso e la sintesi della stessa effettuata dalla sentenza impugnata. 6. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese processuali del giudizio di cassazione, liquidate secondo i parametri vigenti, seguono la soccombenza. P.Q.M. LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, in solido, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.