La documentazione fotografica costituisce da sola prova sufficiente

Passa col rosso ma ricorre adducendo, tra gli altri motivi, la mancata prova dell’infrazione, ma la Cassazione non è d’accordo.

Con sentenza n. 8285/16, depositata in cancelleria il 27 aprile, la Corte di Cassazione non può che dar torto al ricorrente e condannarlo a corrispondere le spese dovute, demolendo uno per uno tutti i motivi che egli aveva addotto per giustificare il ricorso. Il caso. L’imputato propone ricorso per cassazione contro il Comune di Lecce, avverso la sentenza del Tribunale di Lecce che aveva respinto l’appello alla sentenza del GdP, il quale, a sua volta, aveva già respinto l’opposizione al verbale per inosservanza del segnale rosso al semaforo che impone di fermarsi, con conseguente decurtazione di 6 punti dalla patente. Il Tribunale, che aveva inizialmente ritenuto fondato l’appello, lo aveva poi respinto nei limiti dei motivi inseriti nel gravame, cioè delle doglianze poste a fondamento dell’appello stesso, ritenendo che le apparecchiature omologate non devono essere sottoposte ai controlli e che l’immagine fotografica prodotta evidenziava con assoluta chiarezza il passaggio dell’auto con semaforo rosso acceso. La sentenza è contraddittoria e manca la prova dell’infrazione. Il ricorrente denuncia innanzi tutto la contraddittorietà di una sentenza, che prima accoglie e poi rigetta in secondo luogo la violazione dell’art. 23, l. n. 689/81 sulla omologazione e sulla taratura la mancata prova dell’infrazione e la mancata contestazione immediata. Il fatto incontestabile resta l’attraversamento col semaforo rosso. La Suprema Corte statuisce che tutta la motivazione della decisione del Tribunale è incentrata sull’infondatezza ciò che deve essere tenuto in considerazione non è la rilevazione della velocità quanto l’attraversamento del semaforo rosso la documentazione fotografica costituisce da sola prova sufficiente e non può essere contestato l’accertamento in fatto posto in essere dalla decisione impugnata l’auto ha in ogni caso proseguito la marcia.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, sentenza 26 gennaio - 27 aprile 2016, numero 8285 Presidente Manna - Relatore Correnti Fatto e diritto L.M. propone ricorso per cassazione contro il Comune di Lecce, che resiste con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Lecce del 29.10.2013, che ha respinto l'appello alla sentenza del GP di Lecce che aveva a sua volta respinto l'opposizione al verbale per violazione dell'art. 146 111 cds, inosservanza del segnale semaforico, con decurtazione di sci punti della patente. li tribunale, pur premettendo che l'appello risultava fondato, lo ha poi respinto richiamando l'effetto devolutivo del gravame limitatamente alle sole doglianze proposte in secondo grado e non ai motivi di opposizione in primo grado e statuendo che le apparecchiature omologate non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla legge 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura riferito a materia metrologica e richiamando che l'immagine fotografica prodotta evidenziava con immediata chiarezza il colore rosso della luce semaforica allatto del transito del veicolo. Il ricorrente denunzia 1 illogicità e contraddittorietà della sentenza che parte dalla premessa della fondatezza per pervenire al rigetto 2 violazione dell'art. 23 1. 689181 sulla omologazione e sulla taratura 3 mancata prova dell'infrazione, violazione dell'art. 23 1. 689/1981 e dell'art. 2697 cc 4 mancata contestazione immediata. II primo motivo, pur rilevando una anomalia della sentenza, non considera che la premessa costituisce un evidente refuso ed errore materiale perchè tutta la motivazione è incentrata sulla infondatezza. Il secondo, pur essendo intervenuta nelle more la sentenza della Corte costituzionale numero 113/2015, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45 del cds, nella parte in cui non prevede la taratura periodica, non tiene conto che nella fattispecie non viene in rilievo la rilevazione della velocità ma l'attraversamento col semaforo rosso. If terzo motivo non considera che, in ogni caso, la documentazione fotografica è sufficiente e non può essere contestato l'accertamento in fatto posto in essere dalla decisione impugnata. Va richiamata, al riguardo, la più recente giurisprudenza conseguente alla nuova disciplina dell'art. 201, comma 1-ter del cds, introdotto dall'art. 4 comma 1 del d.l. 27.6.2003 numero 151, conv., con modifiche, in legge 1.8.2003 numero 214 Cass. 19.10.2011 numero 21605, Cass. 2.2.2011 numero 2436 . Questa Corte non ignora che la precedente giurisprudenza richiedeva [a presenza dell'agente per consentire la verbalizzazione in sede di contestazione immediata di possibili circostanze impeditive di un tempestivo attraversamento dell'incrocio ad esempio code Cass. 11.4.2006 numero 8465, Cass. 17.11.2005 numero 23301 etc. ma non può non dare continuità al consolidato indirizzo conseguente alla nuova disciplina. Il quarto motivo non considera che risulta dalla sentenza che l'auto ha proseguito la marcia. Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in euro 900 di cui 200 per spese vive oltre accessori, dando atto dell'esistenza dei presupposti per l'applicazione del dpr 115/2002 col conseguente raddoppio del contributo unificato.