Il ricorso per reclamo non depositato in modalità telematica è giuridicamente inesistente

Il Tribunale di Vasto ha sottolineato l’obbligatorietà del deposito telematico degli atti endoprocessuali, specificando che conseguenza processuale della violazione di tale obbligo è l’inesistenza giuridica dell’atto stesso.

Così il Tribunale di Vasto con la pronuncia del 15 aprile 2016. Il caso. Il ricorrente ha depositato, in formato cartaceo, reclamo avverso il provvedimento del giudice di prime cure. Costituitosi in giudizio, il resistente ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità di tale atto in quanto non depositato in via telematica in violazione dell’art. 16- bis d.l. n. 179/2012. Il ricorso per reclamo non è atto introduttivo e deve essere depositato telematicamente. Il Tribunale di Vasto osserva che nei procedimenti di nuova instaurazione il legislatore ha imposto l’obbligatorietà del deposito telematico di tutti gli atti processuali e di tutti i documenti prodotti a seguito della costituzione, ad eccezion fatta dei cd. atti introduttivi. Ciò premesso, nel caso di specie si tratta di stabilire se il ricorso ex art. 669- terdecies c.p.c. rientri tra i provvedimenti da depositare esclusivamente in via telematica ex art. 16- bis , comma 1, d.l. n. 179/2012 ovvero tra quelli che, veicolando la costituzione in giudizio e configurandosi come atti introduttivi, sono assoggettati al diverso regime della facoltatività di tale forma di deposito. Secondo il giudice, il ricorso per reclamo non introduce un nuovo e diverso giudizio ma rappresenta la prosecuzione del medesimo procedimento cautelare, iniziato con il deposito del ricorso nella precedente fase e di cui costituisce, a sua volta, una fase meramente eventuale finalizzata al riesame della domanda cautelare . Non esiste, quindi, altra forma di deposito di tale atto se non quella telematica nel rispetto della normativa concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ai sensi dell’art. 16- bis , comma 1, d.l. n. 179/2012. L’atto depositato telematicamente non può essere un documento cartaceo. Il Tribunale affronta, poi, la questione relativa alle conseguenze processuali dell’errato deposito del reclamo in via cartacea premettendo che non si può prescindere dal considerare le ripercussioni che le peculiarità del deposito telematico hanno sulla forma degli atti depositati. Non è ontologicamente concepibile un deposito in via telematica di un documento cartaceo, la cui unica forma di deposito astrattamente configurabile è la consegna materiale o la spedizione postale in cancelleria su supporto fisico. La scelta del legislatore di imporre tale particolare modalità di trasmissione dell’atto, quindi, condiziona inevitabilmente i requisiti essenziali dell’atto stesso, che non potrà più essere cartaceo ma solo informatico. L’atto processuale cartaceo è giuridicamente inesistente. L’opzione tra natura cartacea e informatica del documento, a parere del giudice, non sottende un problema di forma ma una questione che riguarda la stessa essenza del documento. Rispetto agli atti processuali che, per espresso obbligo di legge, devono essere depositati telematicamente e, quindi redatti in modo informatico l’atto creato in modalità cartacea non è semplicemente nullo, ma è da considerarsi giuridicamente inesistente, in quanto, essendo stato redatto in modo assolutamente non previsto dalla normativa ed essendo totalmente privo degli estremi e dei requisiti essenziali per la sua qualificazione come atto del tipo normativamente considerato, è non soltanto inidoneo a produrre gli effetti processuali propri degli atti riconducibili al corrispondente tipo, ma è addirittura non passibile di considerazione sotto il profilo giuridico . Un atto processuale cartaceo, discostandosi dallo schema legale tipico ed esclusivo, non è idoneo a raggiungere lo scopo del connesso deposito telematico che non è solo quello di creare una presa di contatto tra l’ufficio giudiziario e il depositante ma anche quello di veicolare le richieste della parte al giudice al fine di sollecitare la sua decisione tramite un supporto smaterializzato e decentralizzato che consenta un accesso agli atti più rapido e immediato e una gestione dello scambio di dati e informazioni in ambito processuale più efficiente ed economica. Si ha invalidità per vizio di forma solo in caso di violazione delle norme nella predisposizione dell'atto informatico. A tal proposito, non si può seguire l’orientamento della Suprema Corte che ha ravvisato nel deposito di un atto processuale mediante invio a mezzo posta un’ipotesi di mera irregolarità o, al più, nullità sanabile per raggiungimento dello scopo poiché, nel caso esaminato dalla medesima, la spedizione tramite il servizio postale non era altro che una modalità di trasmissione dell’atto all’ufficio giudiziario alternativa alla consegna materiale dello stesso e non aveva ripercussioni sulla natura del documento. Al contrario, l’obbligo di deposito telematico degli atti endoprocessuali ne ha determinato il necessario mutamento strutturale da cartacei a informatici potendosi porre un problema di validità per vizio di forma solo qualora l’atto informatico sia stato predisposto in violazione delle disposizioni normative, anche regolamentari, che ne disciplinano la sottoscrizione, trasmissione e ricezione ad es. deposito telematico di un atto processuale in formato PDF immagine invece che in formato PDF nativo . Al di fuori di queste ipotesi quando il deposito non viene eseguito nella prescritta modalità telematica ma in modo tradizionale, l’atto dovrà essere dichiarato inammissibile in quanto affetto da un deficit strutturale/ontologico che lo rende radicalmente inesistente dal punto di vista giuridico . Per tutte queste considerazioni, il Tribunale di Vasto dichiara inammissibile il ricorso per reclamo depositato in modalità cartacea.

Tribunale di Vasto, ordinanza 19 febbraio - 15 aprile 2016 Presidente Giangiacomo – Relatore Pasquale