Rimessione in termini inammissibile se il numero di ruolo indicato nel deposito telematico è errato

Sull’istanza di rimessione in termini, presentata a seguito di deposito telematico di memoria con indicazione errata del numero di ruolo. Tale errore configura un’anomalia bloccante che lascia alla determinazione della Cancelleria la decisione relativa all’accettazione o al rifiuto del deposito.

In tal senso si è pronunciato il Tribunale di Torino con ordinanza del 22 marzo 2016. Il caso. La ricorrente, depositata telematicamente memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. il giorno della scadenza del termine, ha ricevuto il giorno stesso un messaggio che la informava dell’esito infruttuoso del deposito a causa dell’errata indicazione del numero di ruolo. Avendo letto tale messaggio il giorno seguente, a termine ormai scaduto, la donna ha rieffettuato correttamente il deposito e ha presentato istanza di rimessione in termini. La Cancelleria non può forzare l’accettazione del deposito se il numero di ruolo indicato è errato. Il Tribunale di Torino ritiene che l’indicazione di un numero di ruolo errato da parte del depositante non rientra tra le cause di decadenza non imputabili alla parte ex art. 153, comma 2, c.p.c. in quanto configura un errore o svista ascrivibile allo stesso, rimediabile con l’impiego dell’ordinaria diligenza, e non costituisce causa estranea alla sua volontà. Ai sensi dell’art. 14, comma 7, delle Specifiche tecniche, tale errore rientra nella categoria ERROR, anomalia bloccante, ma lasciata alla determinazione dell’ufficio ricevente . La Cancelleria può, quindi, decidere di intervenire rifiutando il deposito o, ove possibile, forzandone l’accettazione, avendo cura di segnalare al giudice ogni informazione utile in ordine all’anomalia riscontrata art. 7 Circolare Ministero della Giustizia 23 ottobre 2015 . Secondo il Tribunale, nel caso di specie si è configurata proprio una di quelle circostanze in cui tale accettazione non è possibile, in quanto la Cancelleria non conosce il fascicolo corretto in cui inserire l’atto e, pertanto, il deposito deve essere rifiutato. È onere della parte verificare l’esito dei depositi e controllare le comunicazioni con la Cancelleria. Osserva il giudice, inoltre, che la comunicazione dell’esito negativo del deposito è stata effettuata il giorno stesso, ancora in pendenza del termine previsto. La ricorrente, pertanto, avrebbe potuto tempestivamente eseguirlo, a nulla rilevando la circostanza della lettura del messaggio il giorno successivo, essendo onere della parte depositante verificare l’esito dei depositi compiuti e mantenere il controllo delle comunicazioni con la cancelleria. Per questi motivi, il Tribunale di Torino rigetta l’istanza di rimessione in termini. Fonte www.ilprocessotelematico.it

Tribunale di Torino, sez. VII Civile, ordinanza 22 marzo 2016 Giudice Carbonaro vista l’istanza di rimessione in termini di parte ricorrente XX vista la memoria di replica del convenuto YY considerato che la ricorrente riferisce di aver depositato memoria ex art. 183.6 n. 2 c.p.c. il giorno della scadenza del termine 10.03.2016 indicando un numero di R.G. errato 3070 anziché 32070 e di aver ricevuto il giorno stesso alle ore 16.06 un messaggio che la informava dell’esito infruttuoso del deposito a causa del numero di ruolo non valido, messaggio che tuttavia ella leggeva soltanto il giorno dopo, allorquando si adoperava a rieffettuare il deposito con l’indicazione del numero di ruolo corretto, a termine ormai scaduto ritenuto che l’indicazione di un numero di ruolo errato da parte del depositante non rientri tra le cause di decadenza non imputabili alla parte ex art. 153, comma 2, c.p.c., in quanto trattasi di errore o svista ascrivibile al depositante e rimediabile con l’impiego dell’ordinaria diligenza e non costituisce certamente causa estranea alla sua volontà cfr. Cass. 21794/2015 considerato, inoltre, che, ai sensi dell’art. 14, comma 7, delle Specifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24”, da ultimo modificate con provvedimento ministeriale del 28 dicembre 2015, coordinato con l’elenco degli errori di cui al comma 8 del citato art. 14 e riportato nella sezione 8.3 delle Specifiche di interfaccia tra punto di accesso e gestore centrale predisposte dal Ministero della Giustizia, l’indicazione di un numero di ruolo errato debba configurarsi come errore ERROR” e quindi come anomalia bloccante, ma lasciata alla determinazione dell’ufficio ricevente, che può decidere di intervenire forzando l’accettazione o rifiutando il deposito” considerato, inoltre, che l’art. 7 della Circolare del Ministero della Giustizia del 23 ottobre 2015 Adempimenti di cancelleria relativi al Processo Civile Telematico” prevede che, in caso di errore ERROR, la cancelleria dovrà ove possibile accettare il deposito avendo tuttavia cura di segnalare al giudice ogni informazione utile in ordine all’anomalia riscontrata”, a differenza di quanto previsto dalla precedente Circolare del 28 ottobre 2014 secondo cui le cancellerie in detti casi dovevano sempre” accettare il deposito ritenuto, pertanto, che l’indicazione di un numero di ruolo errato sia proprio uno dei casi in cui tale accettazione non sia possibile, non conoscendo la cancelleria il fascicolo corretto in cui inserire l’atto, e che in tale ipotesi, pertanto, la cancelleria non è tenuta a forzare l’accettazione del deposito, potendo limitarsi a rifiutare il deposito e a comunicarne l’esito negativo ritenuto, peraltro, che nel caso di specie la cancelleria ha comunicato alla ricorrente l’esito negativo del deposito il giorno stesso, allorquando era ancora pendente il termine per il deposito e che la ricorrente avrebbe pertanto potuto provvedere al tempestivo deposito, a nulla rilevando la circostanza della lettura del messaggio il giorno successivo, essendo onere della parte depositante verificare l’esito dei depositi effettuati e mantenere il controllo delle comunicazioni con la cancelleria ritenuto, pertanto, che la ricorrente non sia incorsa nella decadenza dal termine ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. per causa a sé non imputabile, con la conseguenza che l’istanza di rimessione in termini deve essere rigettata P.Q.M. rigetta l’istanza di rimessione in termini della ricorrente. Si comunichi.