La notifica eseguita presso l’abitazione del destinatario è sempre valida

La notifica, benchè non richiesta ed effettuata nel luogo di abitazione del destinatario nel suo Comune di residenza come risultante dal certificato storico – anagrafico depositato , ma nel diverso luogo di abitazione di un parente stretto, che lo ha ricevuto in tale qualità, è valida quando alla fattispecie può essere applicata la presunzione di ricezione, che l’art. 139, comma 2, c.p.c. colloca esclusivamente nel luogo di abitazione del destinatario, dovendosi ragionevolmente ritenere che le persone che per varie ragioni si trovino al suo interno, specie se legate da stretti rapporti di parentela, consegnino, a loro volta, il plico o l’atto al suo destinatario.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 7200/16, depositata il 13 aprile. Il fatto. Il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale territorialmente competente che aveva respinto il suo appello avverso la sentenza del giudice di pace adito, che a sua volta, aveva respinto la sua opposizione avverso la cartella di pagamento notificata dall’Agente per la riscossione. Il ricorrente, pertanto, proponeva ricorso per cassazione. In particolare, il ricorrente aveva proposto opposizione alla cartella per nullità della notifica dei verbali posti a fondamento della stessa e la conseguente illegittimità della pretesa vantata dall’Agente per la riscossione, viziata dall’esistenza di valido titolo esecutivo. Notifica. Nella caso di specie, gli Ermellini, hanno ritenuto fondato l’unico motivo di doglianza formulato dal ricorrente sulla scorta del quale lo stesso lamentava violazione e falsa applicazione di diverse norme di legge per le quali vi era nullità della notifica dei verbali di accertamento sottesi all’emanazione della cartella esattoriale impugnata poiché eseguita presso un indirizzo risultante dal PRA, non aggiornato, al di fuori del Comune di residenza del ricorrente, in mani della sorella dichiaratasi convivente. Il ricorrente, inoltre precisava, che nonostante l’art. 201 Codice della Strada stabilisca la regola secondo la quale notifica deve essere fatta all’effettivo trasgressore che risulta dal Pubblico Registro, ciò non comporta che tale norma, nell’individuare i soggetti destinatari della notifica, deroghi l’art. 139 c.p.c. il quale prevede che la notificazione venga fatta nel Comune di residenza del destinatario, ricercandola nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio. Nella specie, il Collegio di legittimità osserva come il ricorrente avesse eccepito, sin dal primo grado del giudizio, che la propria residenza anagrafica, regolarmente registrata presso l’anagrafe comunale da data anteriore rispetto a quella in cui era avvenuta la notifica dell’atto, si trovava in un luogo diverso da quello della residenza della sorella che aveva ricevuto la notifica come familiare convivente. Nel caso in questione, non può operare la presunzione di convivenza del soggetto che prende l’atto in quanto tale presunzione presume che la notifica venga richiesta ed effettuata presso l’abitazione del destinatario, risultante dai relativi registri anagrafici. Al riguardo non basta che la persona cui sia stata consegnata la copia sia in rapporti di parentela con il destinatario dell’atto, dovendo invece trattarsi di persona di famiglia o addetta alla casa, di persona cioè a lui legata da un rapporto di convivenza che, per la costanza di quotidiani contatti, possa dare affidamento che l’atto sia portato a sua conoscenza. Concludendo. Infine, concludono i Giudici, nè la notifica può ritenersi ben effettuata perché eseguita presso l’indirizzo risultante dal PRA, nel quale registro non sia stato effettuato il relativo aggiornamento, non essendo questo adempimento riferibile al destinatario e non esonerando tale risultanza, l’Amministrazione procedente, dalla necessaria verifica anagrafica ai fini della regolarità della procedura.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, sentenza 19 febbraio – 13 aprile 2016, n. 7200 Presidente Petitti – Relatore Parziale Svolgimento del processo 1. C. I. impugna la sentenza n. 707/2014 del Tribunale di Viterbo del 10.06.2014, depositata in pari data e non notificata, che ha respinto il suo appello avverso la sentenza del giudice di pace di Montefiascone, che a sua volta - aveva respinto la sua opposizione avverso la cartella di pagamento n. 10920100010738891, notificata da Equitalia Umbria Spa 1'08.01.2011 per la somma di € 986,00. 2. Chiarisce il ricorrente di aver proposto opposizione alla cartella per la nullità della notifica dei verbali posti a fondamento della cartella esattoriale e la conseguente illegittimità della pretesa vantata dall'Agente per la riscossione, viziata dall'assenza di valido titolo esecutivo. Precisa che la cartella era fondata sui verbali di accertamento, nn. 1792/T/06 e 1991/T/06, redatti dal Comune di Bagnoregio, asseritamente notificati in data 03.01.2007 in Barcellona Pozzo.di Gotto ME , via Isonzo 37- a mani della si. ra M.A.L., sorella del ricorrente - nonostante il sig. C. M. non fosse più residente nel Comune di Barcellona PG sin dal 24.06.2006 . Chiarisce di aver fornito la prova dell'avvenuto trasferimento della residenza all'Ufficio anagrafe trasferimento a Sameno =Trento - 6 mesi prima della notifica dei verbali - All. 4 fascicolo primo grado . 3. Il Comune e Equitalia si opponevano e il giudice di pace rigettava l'opposizione con sentenza n. 817/2011, depositata in cancelleria in data 27.09.2012. Deduce il ricorrente che il giudice di pace così motivava in relazione a tale norma ed al fatto che il ricorrente aveva in realtà regolarmente ricevuto la notificazione dei verbali di contravvenzione sopra indicati - vedi documentazione prodotta dal Comune, stando alla quale i due verbali sono stati consegnati il 3 gennaio 2007 a mani della sorella, dichiaratasi familiare convivente conformemente all'art. 139 c .p. c. - la cartella risulta correttamente emessa e l`impugnazione della cartella per vizi diversi dalla formazione della medesima non può essere presa in considerazione . 4. Il Tribunale di Viterbo rigettava l'appello del ricorrente che tra l'altro aveva evidenziato che L'appellante deduceva che `in primis il Comune ha omesso di depositare cartolina originale di notifica dei verbali e quindi vi è l'impossibilità di accertare l'effettivo ricevimento dei suddetti da parte della sorella del ricorrente e soprattutto la sua dichiarazione di convivenza con il ricorrente, inoltre la notificazione dei verbali di accertamento è nulla poiché emessa in violazione dell'ari. 139 cp.c. e dell'ari. 247 regolamento esecuzione del nuovo Codice della strada, approvato con DPR 495192 . Evidenziava in particolare l'appellante che la notifica effettuata presso l'indirizzo risultante al PR4 non giustifica la stessa, come anche definito dalla Suprema Corte con sentenza a Sezioni Unite n. 24851 / 10. Nulla rileva a tal fine che la raccomandata di notifica sia stata consegnata alle mani della sorella, che il postino ha dichiarato essere convivente in quanto residente ella stessa in un comune diverso da quello del ricorrente e non appartenente al nucleo familiare del M. . 5. 11 Tribunale di Viterbo motivava la sua decisione, osservando che il Comune aveva notificato i verbali nel luogo di residenza risultante dal PRA ai sensi dell'art. 201 del Codice della Strada ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento che l'appellante non aveva provato di aver effettuato per tempo le dovute comunicazioni previste dall'art. 94 del Codice della Strada. 6. Il ricorrente formula un unico articolato motivo col quale lamenta violatone e falsa applicazione di norme di legge arti. 201, 116 del dlgs 285/ 1992 nuovo codice della strada , ari. 94 del Codice della Strada, art. 139 c. p. c., 112 c .p. c. e 115 c .p. c. in relazione all'ari. 360 n. 3 c.p. c. . Nullità' della notifica dei verbali di accertamento sottesi all'emanazione della cartella esattoriale impugnata, perché eseguita all'indirizzo risultante dal PRA, non aggiornato, al di fuori del comune di residenza del ricorrente, in mani della sorella dichiaratasi convivente. Mancata contestazione al ricorrente dell'inosservanza dell'ari. 247 comma 3 dpr 495/ 1992 e successive modifiche, art. 116 Dl .s . 285/ 1992 e dell'inosservanza dell'art. 94 Codice della Strada, comma 3. Sentenza emessa in violazione art 112 c p. c, e 115 cod. proc. civ . Rileva il ricorrente che il Tribunale di Viterbo ha falsamente applicato l'art. 94 del Codice della Strada, posto che le norme di cui all'ari 201 CDS e art. 94 CDS, comma 1 e 2, debbono essere applicate nel rispetto di cui all'art. 247 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del CUS, dell'art. 116 Del Dlgs 285/92 oltre che della circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno. L'articolo prevede che sia la MCTC a comunicare al PRA i dati di identificazione dei veicoli di cui viene chiesto il trasferimento di residenza e di proprietà ed i dati anagrafici di chi si è rispettivamente dichiarato intestatario o nuovo intestatario, nei tempi di cui all'ari. 245, comma 1 e 3. Prevede altresì che gli Uffici del PRA comunichino agli uffici provinciali della MCTC le informazioni relative ai veicoli di cui viene chiesto il trasferimento di proprietà, sempre nei termini di cui all'ari. 245. La Direzione della MCTC provvede ad aggiornare la carta di circolazione per i trasferimenti di residenza comunicati alla anagrafe comunale Il ricorrente conclude osservando che l'art. 201 CS stabilisce che la notifica deve essere fatta all'effettivo trasgressore che risulta dal Pubblico registro Ma la norma, nell'individuare i soggetti destinati della notifica, non deroga alla norma generale sul Irrogo dove deve essere eseguita, di cui all'ut 139 c.p. c. , che prevede la notificatone deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandola nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio. Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia . 2. Il ricorso é fondato e va accolto. 2.1 - L'odierno ricorrente ha eccepito, fin dal primo grado del giudizio, che la sua residenza anagrafica, regolarmente registrata presso l'anagrafe comunale da data anteriore a quella della notifica dell'atto presupposto, era in luogo diverso da quello della residenza della sorella, che ha ricevuto la notifica come familiare convivente. 2.2 - La notifica non è stata richiesta ed effettuata nel luogo di abitazione del destinatario nel suo Comune di residenza come risultante dal certificato storico-anagrafico depositato , ma nel diverso luogo di abitazione di un parente stretto sorella , che lo ha ricevuto in tale qualità, peraltro non contestata dal ricorrente. Si trattava allora di valutare se in tale situazione, a fronte della prova fornita dal ricorrente del diverso luogo di abitazione, fosse o meno applicabile la presunzione di ricezione, che, invece, l'art. 139 c.p.c., comma 2, colloca esclusivamente nel luogo di abitazione del destinatario, dovendosi ragionevolmente ritenere che le persone che per varie ragioni si trovino al suo interno tranne specifiche ipotesi esaminate da questa Corte che qui non rilevano specie se legate da stretti rapporti di parentela come in questo caso consegnino a loro volta il plico o l'atto al suo destinatario. 2.3 - Ritiene il Collegio che, nel caso in questione, non possa operare tale presunzione, che presuppone che la notifica sia stata richiesta ed effettuata presso l'abitazione del destinatario, risultante dai relativi registri anagrafici. Al riguardo, non basta che la persona cui sia stata consegnata la copia sia in rapporti di parentela con il destinatario dell'atto dovendo, invece, trattarsi di persona di famiglia o addetta alla casa, di persona cioè a lui legata da un rapporto di convivenza che, per la costanza di quotidiani contatti, dà affidamento che l'atto sia portato a sua conoscenza. 2.4 - Né la notifica può ritenersi ben effettuata perché indirizzata all'indirizzo risultante dal PRA, nel quale registro non sia stato effettuato il relativo aggiornamento, non essendo questo adempimento riferibile al destinatario vedi Cass. 6971 del 25/03/2011 in motivazione e Cass. Sezioni Unite di questa Corte n. 24851 del 2010 e non esonerando tale risultanza l'amministrazione procedente dalla necessaria verifica anagrafica ai fini della regolarità della procedura. 2.5 - Una volta affermata l'invalidità della notifica dell'atto presupposto, viene meno anche la cartella impugnata con riguardo al relativo titolo. La sentenza impugnata va, quindi, cassata e la causa può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con annullamento della cartella impugnata quanto al verbale in questione. 3. Le spese seguono la soccombenza per i tre gradi di giudizio. P.T.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla la cartella opposta. Condanna la parte intimata alle spese di giudizio liquidate per il primo grado in € 200,00 duecento per onorari e C 150,00 centocinquanta per diritti per il secondo grado in € 400 quattrocento curo per compensi e per il presente giudizio in € 500,00 cinquecento curo per compensi.