Quando la perpetuatio jurisdictionis prevale sul principio di prossimità?

Nei procedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c. la competenza territoriale del giudice adito con la proposizione della domanda rimane ferma, nonostante lo spostamento in corso di causa della residenza anagrafica o del domicilio del minore, derivante dal trasferimento del genitore con il quale egli convive, trovando applicazione il principio generale della perpetuatio jurisdictionis che prevale su quello di prossimità.

Quanto sopra è stato affermato dalla Sesta Sezione Civile della Suprema Corte, con ordinanza n. 7161/2016 depositata il 12 aprile sul regolamento di competenza richiesto d’ufficio dal Tribunale per i minorenni di Brescia. Il caso. Al momento della proposizione della domanda e quindi della presentazione del ricorso al Tribunale per i minorenni, i due minori risiedevano a Parma con la madre e, per tale motivo, il pm aveva adito il Tribunale per i minorenni di Bologna. Nel corso del procedimento, la madre aveva trasferito la residenza propria e dei minori in un altro Comune in modo illegittimo, mancando il consenso del padre. La doppia dichiarazione di incompetenza. Il Tribunale per i minorenni di Bologna dichiarava la propria incompetenza funzionale in ordine al ricorso proposto dal pm nell’interesse dei due minori sulla circostanza che nel corso del procedimento la madre dei minori si fosse trasferita con gli stessi in un altro Comune, compreso nel circondario del Tribunale per i minorenni di Brescia. Investito del procedimento, tuttavia, anche il Tribunale per i minorenni di Brescia dichiarava la propria incompetenza sollevando il regolamento di competenza avanti la Corte di Cassazione. Invocazione del Reg. n. 2201/2003. Il primo Tribunale adito Tribunale per i minorenni di Bologna declinava la propria competenza in favore di quello di Brescia osservando che la maggiore vicinanza di tale Ufficio e del Servizio Sociale al luogo di attuale residenza dei minori avrebbe consentito una miglior adeguata valutazione della loro situazione in applicazione del principio europeo di prossimità desumibile dal Reg. CE n. 2201/2003, secondo cui il giudice territorialmente competente debba esser individuato sulla base del luogo in cui il minore legittimamente si trova. Applicazione dell’art. 5 c.p.c ai procedimenti de potestate. Il secondo Tribunale adito Tribunale per i minorenni di Brescia , invece, dichiarava la propria incompetenza in favore di quello di Bologna sulla base del principio secondo il quale la competenza territoriale debba esser determinata in base allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, non potendo esser arbitrariamente modificata ad opera di una delle parti. È una questione di competenza e non di giurisdizione. La Corte di Cassazione, nel dichiarare la competenza del primo Tribunale adito, il Tribunale per i minorenni di Bologna, afferma l’irrilevanza nel caso di specie del Reg. n. 2201/2003 essendo pacifica la giurisdizione italiana. Ciò che occorre stabilire è a quale tra i due Tribunali italiani spetti la competenza territoriale al giudice del luogo in cui i minori risiedevano al momento della domanda ovvero a quello del luogo in cui si sono successivamente stabiliti. Determinante la situazione di fatto al momento della proposizione della domanda. Nei procedimenti incidenti sulla responsabilità genitoriale, il Tribunale competente viene individuato sulla base della residenza di fatto del minore alla data di presentazione della domanda, a nulla rilevando gli eventuali trasferimenti durante il procedimento. Quando prevale il criterio di prossimità? Se nel caso di specie prevale il criterio della perpetuatio jurisdictionis , la Suprema Corte precisa che nel caso in cui il provvedimento da adottare non fosse quello richiesto con l’originario ricorso, configurandosi come un provvedimento nuovo ed autonomo, sarebbe giustificabile attribuire la competenza territoriale al Tribunale per i minorenni del luogo nel quale viene trasferita la residenza o dimora abituale del minore.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 3 dicembre 2015 – 12 aprile 2016, n. 7161 Presidente Ragonesi – Relatore Mercolino Fatto 1. - Con decreto del 2 marzo 2015, il Tribunale per i minorenni di Bologna ha dichiarato la propria incompetenza funzionale in ordine al ricorso proposto dal Pubblico Ministero nell’interesse delle minori S.V. ed A. , rilevando che nel corso del procedimento la madre delle minori si è trasferita con le stesse in un altro Comune, incluso nel distretto del Tribunale per i minorenni di Brescia. 2. - Gli atti sono stati pertanto trasmessi al Tribunale per i minorenni di Brescia, il quale, su richiesta dei Pubblico Ministero, con ordinanza del 15 maggio 2015 si è dichiarato a sua volta incompetente, richiedendo d’ufficio il regolamento di competenza. Premesso che al momento della presentazione del ricorso le minori risiedevano in Parma con la madre, che nel corso del procedimento si è trasferita in omissis , conducendo con sé le figlie senza il consenso del padre, il quale ne ha pertanto denunciato la scomparsa, il Tribunale ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 5 cod. proc. civ., applicabile anche ai procedimenti de potestate , la competenza va determinata in base allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non può quindi essere arbitrariamente modificata ad opera di una delle parti. Ha escluso che il principio della perpetuatio jurisdicionis possa essere derogato in virtù della necessità di seguire costantemente la situazione del minore, osservando comunque che nella specie la madre ha deciso unilateralmente il mutamento di residenza, in tal modo sottraendo le minori al giudice precostituito per legge ed ostacolando o ritardando l’adozione dei provvedimenti necessari per assicurare il loro benessere psico-fisico. Ha ritenuto inconferente il richiamo alla disciplina dettata dal regolamento CE n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, volta soltanto a regolare i rapporti tra giurisdizioni di Stati diversi, rilevando comunque che, ai sensi dell’art. 10 di tale regolamento, il trasferimento illecito del minore non comporta il venir meno della competenza del giudice del luogo di abituale dimora. Ha ritenuto altresì inapplicabili i principi enunciati dalla giurisprudenza in materia di affidamento etero-familiare, in quanto relativi ad un istituto disciplinato dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, che ha introdotto espressamente il principio di prossimità, ribadendo comunque che nella specie il trasferimento delle minori ha avuto luogo illegittimamente, ed aggiungendo che non solo non è stata dimostrata la necessità di provvedimenti urgenti, ma il procedimento è rimasto inattivo fino al momento della denuncia del trasferimento da parte del padre. 3. - Le pani non hanno svolto attività difensiva. Diritto 1. - Come si evince dagli atti, il procedimento dinanzi al Tribunale per i minorenni di Bologna, avente ad oggetto l’adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 330 e 333 cod. civ., ha avuto inizio nel mese di gennaio 2011, quando, a seguito delle denunce reciprocamente proposte da Si.Va. e A.L. , genitori delle minori S.V. ed A. , è stato disposto l’intervento del Servizio sociale, il quale, dopo aver fornito una relazione sull’attività svolta, con decreto del 26 gennaio 2012 è stato incaricato di proseguire l’attività di assistenza e vigilanza nei confronti del nucleo familiare. Nessun ulteriore atto d’impulso è stato successivamente compiuto fino al mese di ottobre 2014, quando, a seguito di una denuncia presentata dal S. , è emerso che la A. aveva trasferito la propria residenza da omissis , conducendo con sé le figlie, senza il consenso del padre è in virtù di tale accertamento che il Tribunale per i minorenni di Bologna ha declinato la propria competenza in favore di quello di Brescia, osservando che la maggiore vicinanza di tale Ufficio e del Servizio sociale territoriale al luogo di attuale residenza delle minori potrà consentire una più adeguata valutazione della loro situazione, e ritenendo che l’oggetto del procedimento giustifichi un contemperamento del principio generale della perpetuatio jurisdictionis con quello di prossimità desumibile dal regolamento CE n. 2201/2003, secondo cui il giudice territorialmente competente dev’essere individuato sulla base del luogo in cui il minore legittimamente si trova. 1.1. - In quanto volto a disciplinare i rapporti tra le giurisdizioni degli Stati membri dell’Unione Europea, il predetto regolamento non può peraltro trovare applicazione nella fattispecie in esame, nella quale non è in discussione la spettanza della giurisdizione all’Autorità giudiziaria italiana, ma solo l’individuazione del giudice territorialmente competente è infatti pacifica l’applicabilità dell’art. 3, par. I del regolamento, dal momento che le minori risiedono abitualmente in Italia, mentre occorre stabilire se la competenza spetti al Tribunale dei minorenni del luogo in cui esse risiedevano al momento dell’instaurazione del procedimento o a quello del luogo in cui si sono successivamente stabilite. Il trasferimento della competenza all’autorità giurisdizionale del luogo con il quale il minore abbia un legame particolare è d’altronde previsto dall’art. 15 del regolamento come misura dichiaratamente eccezionale rispetto all’ordinaria ripartizione della giurisdizione in materia di responsabilità genitoriale, disciplinata dagli arti. 8 e ss. sulla base del criterio della residenza abituale del minore, non derogabile in caso di illecito trasferimento dello stesso, ma solo in caso di contemporanea pendenza di un giudizio di separazione, divorzio o annullamento del matrimonio tra i genitori. Il predetto criterio, oltre a trovare riscontro nella Convenzione sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, adottata a L’Aja il 5 ottobre 1961 e ratificata con legge 24 ottobre 1980, n. 742, corrisponde a quello applicabile nell’ordinamento interno ai procedimenti finalizzati all’adozione dei provvedimenti incidenti sulla responsabilità genitoriale e sulle modalità del suo esercizio, che individua il tribunale per i minorenni territorialmente competente sulla base della residenza di fatto del minore, e quindi del luogo di abituale dimora dello stesso, da determinarsi in riferimento alla data di proposizione della domanda o, in caso di procedimento iniziato d’ufficio, alla data d’inizio del procedimento stesso, senza che possano assumere alcun rilievo gli eventuali trasferimenti aventi carattere contingente e transitorio cfr. Cass., Sez. VI, 19 luglio 2013, n. 17746 Cass., Sez. 1, 31 gennaio 2006, n. 2171 7 luglio 2001, n. 9266 . In quanto prevista a tutela d’interessi aventi rilevanza pubblicistica, tale competenza ha carattere inderogabile, e comunque, ai sensi dell’art. 5 cod. proc. civ., non può subire modificazioni per effetto di mutamenti dello stato di fatto o di diritto intervenuti successivamente all’instaurazione del procedimento come ripetutamente affermato da questa Corte, infatti, nei procedimenti di cui agli artt. 330 e 333 cod. civ. la competenza territoriale del giudice adito rimane ferma, nonostante lo spostamento in corso di causa della residenza anagrafica o del domicilio del minore, derivante dal trasferimento del genitore con il quale egli convive, trovando applicazione anche in tal caso il principio generale della perpetuatio jurisdictionis , il quale risponde ad ineliminabili esigenze di certezza ed effettività della tutela giurisdizionale, e prevale pertanto su quello di prossimità, tutte le volte in cui il provvedimento in relazione al quale occorre individuare il giudice competente sia lo stesso richiesto con il ricorso introduttivo o con altra istanza che s’inserisca incidentalmente nella medesima procedura cfr. Cass., Sez. 1, 29 gennaio 2008, n. 1998 11 marzo 2003, n. 3587 13 ottobre 1981, n. 5352 . Non può condividersi, al riguardo, l’affermazione del Tribunale per i minorenni di Bologna, secondo cui, poiché le vicende relative alla potestà genitoriale ed al suo esercizio spesso non si esauriscono in un solo momento, ma attengono a situazioni sostanziali che si modificano e si protraggono nel tempo, l’esigenza di tutelare nel modo più effettivo possibile l’interesse del minore può consentire una deroga o comunque un temperamento del principio della perpetuatio competentiae , in ragione del trasferimento del minore in un altro territorio e della conseguente necessità che il procedimento si svolga dinanzi agli uffici giudiziari del luogo dove egli vive legittimamente. Tale osservazione, ripresa da un precedente delle Sezioni Unite di questa Corte in materia di affidamento eterofamiliare cfr. Cass., Sez. Un., 9 dicembre 2008, n. 28875 , trova infatti giustificazione in relazione alla disciplina dettata dall’art. 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184 come sostituito dall’art. 4 della legge 28 marzo 2001, n. 149 , che, analogamente a quanto previsto dall’art. 8 a sua volta sostituito dall’art. 8 della legge n. 149 cit. per la dichiarazione di adottabilità, assegna espressamente il procedimento relativo allo affidamento alla competenza territoriale del tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trova il minore cfr. Cass., Sez. I, 15 marzo 1996, n. 2184 . È pur vero che, nell’escludere la prevalenza del principio di prossimità su quello della perpetturtio jurisdictionis , questa Corte ha avuto modo di precisare che l’attribuzione della competenza territoriale al tribunale per i minorenni del luogo nel quale è stata trasferita la residenza o la dimora abituale del minore può trovare giustificazione nel caso in cui il provvedimento da adottare non sia quello richiesto con l’originario ricorso o con altra istanza incidentalmente proposta nell’ambito del medesimo procedimento, ma si configuri come un provvedimento nuovo ed autonomo cfr. Cass., Sez. I, 11 marzo 2003, n. 3587, cit. tale precisazione, tuttavia, postulando l’avvenuta instaurazione di un distinto procedimento, ai fini del quale occorre procedere nuovamente all’individuazione del giudice competente, si traduce sostanzialmente in una conferma del criterio enunciato in via generale, che impone di fare riferimento alla situazione in atto al momento della proposizione della domanda o dell’avvio del procedimento. 1.2. - L’applicazione dei predetti principi impone, nel caso di specie, la dichiarazione della competenza per territorio del Tribunale per i minorenni di Bologna, dinanzi al quale è stato promosso il procedimento di cui agli artt. 330 e 333 cod. civ., non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la decisione, unilateralmente assunta in corso di causa dalla madre delle minori, di trasferire la residenza delle stesse nel distretto del Tribunale per i minorenni di Brescia. Nonostante il mancato compimento di ulteriori atti d’impulso in epoca successiva al predetto evento, il procedimento è infatti proseguito dinanzi al Giudice adito fino alla pronuncia dell’ordinanza con cui quest’ultimo ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, ed è stato in seguito riattivato negli stessi termini dinanzi al Giudice dichiarato competente, senza soluzione di continuità, restando pertanto esclusa la novità del provvedimento richiesto rispetto a quello originariamente sollecitato. Ininfluente, ai fini dello spostamento della competenza, deve considerarsi infine la circostanza, posta in risalto nelle conclusioni scritte del Procuratore Generale, che la denuncia di scomparsa delle minori presentata dal padre a seguito del trasferimento di residenza comporti la necessità di adottare ulteriori provvedimenti l’art. 336. terzo comma, cod. civ., attribuendo al tribunale il potere di adottare anche d’ufficio, in caso di urgente necessità, provvedimenti temporanei nell’interesse del figlio, consente infatti al Giudice adito di far fronte agli effetti potenzialmente pregiudizievoli di fatti o comportamenti verificatisi nel corso del procedimento, conformando i propri provvedimenti alle esigenze di tutela delle minori, senza che risulti necessaria l’instaurazione di un distinto procedimento. 2. - La proposizione d’ufficio del regolamento di competenza esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali. P.Q.M. La Corte dichiara la competenza del Tribunale per i minorenni di Bologna, al quale rinvia la causa.