Terzo trasportato, il conducente è presuntivamente responsabile dei danni patiti

Pluralità di parti, spese processuali ripartite in proporzione all'entità dell'interesse comune, con una eccezione. La norma che prevede la responsabilità del conducente del veicolo del trasportato non indica una responsabilità oggettiva ma una presunzione iuris tantum che può essere superata con ogni mezzo di prova.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6976/2016, depositata l’11 aprile. Il caso. Si verificava un sinistro stradale che coinvolgeva tre veicoli. Uno dei trasportati subiva lesioni personali e introduceva giudizio convenendo la compagnia assicurativa del proprietario e guidatore del veicolo che aveva causato l'incidente. Nel processo si costituiva anche l'INPS al fine di recuperare le somme che aveva anticipato in favore dei danneggiati. Il Tribunale accoglieva la domanda formulata da parte attrice. La Corte d'Appello confermava la sentenza impugnata, riconosceva la responsabilità esclusiva di un solo veicolo-conduttore ed incrementava il quantum liquidato in favore di parte attrice danneggiata. Le parti hanno proposto ricorso per cassazione. Trasportato e responsabilità del conducente. La Cassazione ha chiarito che la norma che prevede la responsabilità del conducente del veicolo del trasportato non indica una responsabilità oggettiva ma una presunzione iuris tantum che può essere superata con ogni mezzo di prova. Nel caso di specie, in giudizio, era stata acquisita la prova che il veicolo e l'autista su cui viaggiava il passeggero risarcito era esente da responsabilità che, invece, erano ascrivibili al soggetto che il giudice territoriale aveva condannato al risarcimento dei danni. Rifusione delle spese processuali il criterio dell'art. 97 c.p.c. . Nel caso di più soccombenti, la condanna alle spese va effettuata in proporzione ai rispettivi interessi. La S.C. ha chiarito che la comunanza di interessi presuppone un interesse comune che può rilevarsi anche in una convergenza di interessi difensivi o quando esista una sostanziale identità delle questioni dibattute dalle parti. Pertanto, quando due parti propongono due domande diverse mosse da un interesse comune, la solidarietà deve essere rapportata alla misura dell'interesse comune. Il concetto è rafforzato dal secondo comma dell'art. 97 che statuisce che se le parti soccombenti sono più di una il giudice condanna ciascuna al pagamento delle spese in proporzione dell'interesse nella causa. Tuttavia, i Giudici di legittimità hanno chiarito che la condanna in solido di più parti soccombenti alla refusione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 97 c.p.c., non è consentita quando i vari soccombenti abbiano proposto domande di valore notevolmente diverso, a nulla rilevando che tutti avessero un interesse comune all'accoglimento delle rispettive domande. Con queste argomentazioni la Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 16 dicembre 2015 11 aprile 2016, n. 6976 Presidente Salmè Relatore Rossetti Svolgimento del processo 1. L’esposizione dello svolgimento del processo sarà limitata alle sole circostanze ancora rilevanti in questa sede. 2. Il OMISSIS a OMISSIS si verificò un sinistro stradale che coinvolse tre vetture - un veicolo Opel condotto da Z.A. , di proprietà di Z.G. ed assicurato dalla AXA s.p.a. - un veicolo Lancia condotto da P.F. , di proprietà della società Filatura Monica s.n.c., di cui era socio il conducente, ed assicurato dalla Fondiaria SAI s.p.a. - un veicolo Fiat condotto da L.A. , di proprietà del medesimo ed assicurato dalla Assitalia. In conseguenza del sinistro rimase ferita - tra gli altri - B.S. , trasportata sul veicolo Lancia condotto da P.F. ed assicurato dalla Fondiaria. 3. Per ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza del suddetto sinistro B.S. ed i suoi prossimi congiunti genitori e sorella nel 1999 convennero dinanzi al Tribunale di Prato la società Filatura Monica s.n.c., P.F. e la Fondiaria. Nel corso del giudizio gli attori chiamarono in causa anche Z.G. e la AXA intervenne altresì l’INPS formulando domanda di surrogazione ex art. 1916 c.c. nei confronti dei responsabili. Al giudizio ne vennero riuniti altri due, proposti da ulteriori vittime del medesimo sinistro nei confronti dei proprietari e degli assicuratori dei tre veicoli coinvolti. 4. Con sentenza 10.11.2009 n. 1428 il Tribunale di Prato accolse la domanda di B.S. nei soli confronti di Z.A. e della AXA. La sentenza venne appellata in via principale dalla AXA, ed in via incidentale dalla stessa B. e da altri danneggiati. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza 23.9.2014 n. 1539, per quanto qui ancora rileva - confermò la statuizione di esclusiva responsabilità di Z.A. nella causazione del sinistro - incrementò il quantum del danno accordato a B.S. - condannò B.S. ed i sui prossimi congiunti - in solido con gli altri soccombenti - alla rifusione delle spese in favore della Fondiaria-SAI, nei cui confronti la domanda era stata rigettata. 5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da B.S. , B.P. , V.N. e B.E. , con ricorso fondato su tre motivi. Hanno resistito con controricorso la AXA, la Fondiaria-SAI che ha assunto la nuova ragione sociale di UnipolSai , la Generali Italia e l’INPS. La AXA ha altresì depositato memoria. Motivi della decisione 1. Il primo motivo di ricorso. 1.1. Col primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c Si lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 2043, 2054 c.c Deducono, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe erroneamente escluso la responsabilità del vettore, P.F. , per i danni subiti dalla trasportata B.S. , perché il vettore è sempre tenuto al risarcimento . Deducono che l’art. 2054 c.c. imporrebbe al conducente di risarcire i danni patiti dal trasportato anche quando non vi sia responsabilità nella causazione del sinistro che il conducente sarebbe tenuto quanto meno a titolo di responsabilità da contatto sociale , e che nel caso di danni al trasportato la colpa del conducente è implicita . 1.2. Il motivo è infondato. Il conducente di un veicolo a motore risponde dei danni patiti dal passeggero non a titolo di responsabilità oggettiva, ma a titolo di responsabilità presunta. Egli infatti è gravato da una presunzione di colpa juris tantum , che può essere superata con ogni mezzo di prova. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha ritenuto - con accertamento di fatto non censurato e comunque non sindacabile in questa sede - che P.F. abbia superato la suddetta presunzione, attraverso la dimostrazione raggiunta dalla Corte in base alla consulenza tecnica ed a presunzioni semplici che P.F. non eseguì manovre azzardate, né violò altre norme del codice della strada ha fatto, dunque, corretta applicazione dell’art. 2054, comma 1, c.c 2. Il secondo ed il terzo motivo del ricorso. 2.1. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, perché pongono questioni analoghe. Con ambedue questi motivi i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c. si lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 91 e 97 c.p.c. e del d.m. 55/14 sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134 . Deducono, al riguardo, che la sentenza di primo grado venne appellata sia dagli odierni ricorrenti, sia da altri danneggiati, nella parte in cui aveva escluso la responsabilità dei conducenti P.F. e L.A. , e dei rispettivi assicuratori della r.c.a Soggiungono che tuttavia B.S. e i suoi familiari avevano domandato la condanna degli appellati al pagamento di somme molto inferiori rispetto a quanto domandato dagli altri danneggiati ovvero circa 18.000 euro a favore di B.S. , ed euro 1.500 pro capite a favore dei congiunti di questa. Gli altri appellanti, invece, che avevano subito danni ben maggiori, avevano domandato la condanna degli appellati al pagamento di somme assai più cospicue fino a 2,9 milioni di euro . Tuttavia la Corte d’appello di Firenze, nel rigettare su questo punto tutti gli appelli, aveva condannato tutti gli appellanti in solido alla rifusione delle spese di lite, liquidate con riferimento al valore della più alta tra le domande di risarcimento formulate dagli appellanti. In virtù di questo criterio, gli odierni ricorrenti erano stati condannati a pagare a al conducente ed al proprietario del veicolo Lancia P.F. e Filatura Monica s.n.c. la somma di Euro 42.476,88 oltre accessori b all’assicuratore del veicolo Lancia Fondiaria la somma di euro 23.805, oltre accessori c ad L.A. ed al suo assicuratore Assitalia, nunc Generali la somma di euro 34.974,72, oltre accessori. Concludono perciò deducendo che la Corte d’appello avrebbe violato l’art. 97 c.p.c., nella parte in cui stabilisce che la condanna alla rifusione delle spese, nel caso di più parti soccombenti, va effettuata in proporzione del rispettivo interesse dei vari soccombenti. 2.2. Il motivo è fondato. Questa Corte ha da tempo stabilito che la comunanza di interessi la quale legittima, ai sensi dell’art. 97 c.p.c., la condanna solidale di più soccombenti al pagamento delle spese di giudizio, presuppone un interesse comune, che può rilevarsi anche in una convergenza di atteggiamenti difensivi, quando esista una sostanziale identità delle questioni dibattute tra le parti nel processo. Tuttavia, anche quando le parti soccombenti abbiano tutte un interesse comune, quest’ultimo è misura e limite del vincolo di solidarietà alla rifusione delle spese nel senso che la solidarietà cessa quando il comune interesse sussista per una parte della domanda, e non per il resto. Pertanto nel caso in cui risultino soccombenti due parti che avevano proposto altrettante domande, tra loro autonome e di valore diverso, ma sottese da un comune interesse, la solidarietà deve essere rapportata alla misura dell’interesse comune e cioè a quella delle due domande che, per essere di minor valore, è ricompresa nel valore dell’altra, dovendosi per il resto rispettare il disposto dell’art. 97, comma 2, secondo periodo, c.p.c., per il quale il giudice, se le parti soccombenti sono più, condanna ciascuna di esse alle spese in proporzione del rispettivo interesse nella causa così Sez. 2, Sentenza n. 1063 del 26/04/1966, Rv. 322142 Sez. 3, Sentenza n. 1628 del 24/05/1972, Rv. 358451 . 2.3. Applicando questi principi al caso di specie, ne discende che gli odierni ricorrenti avevano si un interesse comune con gli altri appellanti soccombenti quello all’affermazione della responsabilità concorrente dei due conducenti mandati assolti dal giudice di primo grado tuttavia tale interesse era di entità notevolmente diversa poche migliaia di euro per gli odierni ricorrenti, molte centinaia di migliaia per gli altri appellanti soccombenti. La sentenza d’appello, dunque, deve essere cassata, per avere essa violato il seguente principio di diritto La condanna in solido di più parti soccombenti alla rifusione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 97 c.p.c., non è consentita quando i vari soccombenti abbiano proposto domande di valore notevolmente diverso, a nulla rilevando che tutti avessero un interesse comune all’accoglimento delle rispettive domande. 2.4. La cassazione della sentenza impugnata non rende necessario il rinvio del presente giudizio al giudice di merito. Infatti, non essendo necessari ulteriori accertamenti, è possibile decidere la causa del merito, liquidando in questa sede le spese di lite nella misura corretta. 2.5. La Corte d’appello ha determinato il credito residuo ancora dovuto a B.S. dalla AXA e dal suo assicurato nella misura di Euro 7.447,45. Ha, invece, rigettato il gravame proposto da B.S. e dai suoi congiunti nei confronti della Fondiaria e dei suoi assicurati, teso ad ottenerne la condanna al pagamento di Euro 1.500 pro capite. Pertanto è con riferimento a tali valori che andranno determinate le spese di soccombenza dovute dagli odierni ricorrenti alle parti contro le quali essi proposero appello. Tali spese, secondo le previsioni del d.m. 10.3.2014 n. 55, possono determinarsi per ciascuna delle parti vittoriose nella misura media, e dunque nella somma di Euro 1.080 per la fase di studio Euro 877 per la fase introduttiva Euro 1.755 per la fase di trattazione, ed Euro 1.820 per la fase decisionale, per un totale di Euro 5.532, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55. Tali spese, nei soli confronti di L.A. e della Generali s.p.a., andranno compensate nella misura del 10%, non essendo stata su questo punto impugnata la statuizione della Corte d’appello. 2.6. Pertanto, in riforma dei capi 1 e 2 di cui a p. 32 della sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1539/14, B.S. , B.P. , V.N. e B.E. vanno condannati, in solido con gli altri debitori ivi indicati, a pagare a a M.C. in proprio e nella qualità di tutore di P.F. , P.U. , P.G. in solido, la somma di Euro 5.532 oltre accessori di cui sopra b alla UnipolSai s.p.a., la somma di euro 5.532 oltre accessori di cui sopra c alla Generali s.p.a. ed L.A. , in solido, la somma di euro 4.978,8 oltre accessori di cui sopra. 2.7. La statuizione di condanna di cui al capo che precede è ovviamente condizionata alla circostanza che i creditori non abbiano, nelle more tra la sentenza d’appello e la presente decisione, ottenuto il pagamento del proprio credito per le spese di lite del grado di appello dagli altri condebitori solidali, nel qual caso il diritto di regresso di questi ultimi dovrà intendersi limitato agli importi indicati supra, al 2.6. 3. Le spese. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico dei controricorrenti e controinteressati UnipolSai, Generali Italia e i sig.ri P. . P.Q.M. la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c. - accoglie il 2 ed il 3 motivo del ricorso - cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna B.S. , B.P. , V.N. e B.E. , in solido, alla rifusione in favore dei soggetti indicati al 2.6 della presente sentenza le somme ivi pure indicate - condanna M.C. , in proprio e nella qualità, P.F. , P.U. , Filatura Monica s.n.c., P.G. , Generali Italia s.p.a., L.A. , UnipolSai s.p.a., in solido, alla rifusione in favore di B.S. , B.P. , V.N. e B.E. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di euro 3.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55.