Notifiche via PEC valide solo se si prova che l’impresa abbia potuto visionare l’atto notificato

Sulla validità delle notifiche via PEC effettuate nei confronti di imprese non dotate di programmi di lettura della firma digitale.

Questa la materia di cui si è occupato il Tribunale di Lecce con l’ordinanza del 16 marzo 2016. Il caso. Parte attrice ha chiesto al Tribunale di Lecce di dichiarare la contumacia della società convenuta che, nonostante l’avvenuta notifica dell’atto di citazione all’indirizzo PEC risultante dal registro delle imprese, non si è costituita. A sostegno della domanda, vengono depositate le ricevute di accettazione e consegna. Notifica via PEC valida solo se l’impresa è dotata di programmi per la lettura della firma digitale. Il Giudice rileva che la normativa che impone alle imprese di dotarsi di casella di posta elettronica non obbliga le stesse a munirsi di programmi che consentano la lettura degli atti inviati con firma digitale. Nel caso di specie, la parte attrice non ha fornito prova né dell’effettivo possesso da parte della società convenuta di programmi di tal genere nè del fatto che la stessa abbia potuto prendere visione dell’atto notificato. Tale prova non può, in ogni caso, desumersi dalle comunicazioni allegate in atti relative all’accettazione e alla consegna dell’atto di citazione. Per questi motivi, il Tribunale di Lecce fissa all’attore un termine perentorio entro il quale provvedere alla rinnovazione della notifica dell’atto in questione secondo l’ordinario procedimento a mezzo ufficiale giudiziario, esercitando la facoltà attribuitagli dall’art. 1 l. n. 20/1994. Fonte www.ilprocessotelematico.it

Tribunale di Lecce, ordinanza del 16 marzo 2016