Decreto ingiuntivo telematico valido anche se manca la firma del difensore sull’attestazione di conformità

Il decreto ingiuntivo notificato telematicamente al debitore è valido nonostante l’assenza della firma del difensore sull’attestazione di conformità allegata all’atto.

Questa la decisione della XII sezione Civile del Tribunale di Napoli del 29 febbraio 2016. Il caso. La parte opposta ha presentato al Tribunale di Napoli istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo notificato al debitore in via telematica e recante, in allegato, il ricorso estratto dal fascicolo con attestazione di conformità priva della firma digitale del difensore. L’assenza della firma del difensore sull’attestazione di conformità non è causa di nullità dell’atto. Il giudice rileva, infatti, che il decreto ingiuntivo notificato alla parte debitrice non solo reca a margine i dati che ne attestano la provenienza in particolare, la firma digitale del giudice emittente e del cancelliere ma presenta in allegato anche il ricorso, la procura ad litem e l’attestazione di conformità effettuata dall’avvocato che ne ha estratto copia dal fascicolo telematico. Come risulta dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 156 c.p.c., il fatto che tale attestazione non riporti la firma del difensore, la cui identità è comunque ricavabile aliunde , non costituisce motivo di inesistenza o nullità insanabile dell’atto notificato, avendo peraltro lo stesso raggiunto il proprio scopo. Ritenendo insussistenti i presupposti ex art. 648 c.p.c., il Tribunale di Napoli, infine, non concede il provvedimento richiesto dal creditore opposto. Fonte www.ilprocessotelematico.it

Tribunale di Napoli, sez. XII Civile, 25 - 29 febbraio 2016