Irregolarità “sanabile” per la notifica avvenuta in luogo comunque “collegato” con quello corretto

In caso di esecuzione forzata minacciata in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, l’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. per difetto del titolo esecutivo in conseguenza dell’inefficacia del decreto ingiuntivo non è proponibile laddove si denunzi vizio della notificazione del decreto che non sia riconducibile all’inesistenza.

Ad affermarlo la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5896/16, depositata il 24 marzo. Il caso. Una s.a.s. in liquidazione proponeva opposizione avverso il precetto intimatole da una s.r.l. in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. I motivi di doglianza erano relativi all’omessa notificazione del titolo, nonché vizi di notifica e nullità formali dell’atto di precetto. Il Tribunale qualificava la fattispecie come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e la rigettava. La vicenda finiva al cospetto dalla Suprema Corte. La decisione della Corte. La s.a.s. in liquidazione sosteneva la nullità della notifica dell’atto di precetto poiché era avvenuta non al liquidatore della società, bensì genericamente presso un domiciliatario autorizzato a ricevere gli atti dal precedente legale rappresentante, ma non dal liquidatore attuale. Secondo il Tribunale ogni vizio era sanato perché la debitrice si era comunque difesa proponendo opposizione. La ricorrente sostiene però che nessuna sanatoria era applicabile al caso di specie poiché la notifica era stata effettuata in luogo del tutto privo di collegamento con la società in liquidazione. Nonostante le censure della s.a.s., la Cassazione conferma la tesi del Tribunale. Gli Ermellini osservano che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione del principio della sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo come previsto dall’art. 156 c.p.c. e citano testualmente il precedente di Cassazione 12084 del 10.11.1992 secondo il quale l’opposizione a precetto comporta la sanatoria della nullità della notifica del precetto perché fornisce la prova che questa ha raggiunto il suo scopo . Tale principio come noto opera nei casi in cui si reputa raggiunta una adeguata prova del fatto che, nonostante il vizio, il destinatario abbia comunque avuto una conoscenza dell’atto e del suo contenuto idonea a consentire una tempestiva e adeguata difesa. Il principio non si applica nelle ipotesi di radicale inesistenza della notifica. Nei fatti quindi il collegamento con la società” sussisteva poiché del precetto seppur tramite vie traverse” come emerge dal testo della sentenza era stato edotto il liquidatore legale rappresentante il quale aveva potuto proporre opposizione per conto della società debitrice. Con il secondo motivo di ricorso, la s.a.s. deduceva la nullità/inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo in forza del quale era stata promosso l’atto di precetto con conseguente inefficacia ex art. 644 c.p.c. Il Tribunale aveva qualificato tale contestazione come opposizione ex art. 617 c.p.c. e l’aveva respinta. La Cassazione conferma la decisione del Tribunale, ma modifica la motivazione. Gli Ermellini infatti osservano che in realtà il rimedio proposto dalla ricorrente era da considerare opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. poiché con essa la s.a.s. in liquidazione contestava l’esistenza del titolo esecutivo e quindi il diritto stesso di procedere ad esecuzione forzata. Tuttavia la Cassazione ricorda che in caso di esecuzione su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, l’opposizione ex art. 615 c.p.c. per difetto del titolo esecutivo stesso può essere accolta solo se si dimostra che il vizio di notifica del titolo esecutivo comportava un’ipotesi di radicale inesistenza e non semplice nullità. Nel caso di specie il vizio sopra ricordato va invece ricondotto nei parametri della nullità e non della inesistenza. La notifica del titolo era infatti avvenuta presso la sede sociale risultante dal registro delle imprese quando essa era già stata trasferita, ma prima che il trasferimento fosse iscritto nel registro delle imprese. La notifica era peraltro avvenuta ex art. 140 c.p.c. il che comporta – spiega la Corte – un accertamento da parte dell’ufficiale giudiziario dell’esistenza in quel luogo di un collegamento, un riferimento o un recapito della società stessa. La notifica era quindi meramente irregolare” e non inesistente” in tal senso vedi anche Cassazione 15.5.2015, n. 10021 e ciò non è sufficiente a consentire l’accoglimento dell’opposizione ex art. 615 c.p.c. Gli Ermellini osservano inoltre che, anche se si fosse qualificato il gravame proposto dalla s.a.s. ai sensi dell’art. 617 c.p.c., l’opposizione non poteva essere accolta poiché nel caso di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ai sensi dell’art. 654 c.p.c. non è necessaria una nuova notifica del titolo essendo sufficiente la mera menzione dell’apposizione della formula esecutiva nell’atto di precetto che tiene luogo della notifica del titolo stesso. Neppure l’opposizione poteva essere qualificata ex art. 650 c.p.c. opposizione tardiva al decreto ingiuntivo non essendo state svolte contestazioni sostanziali” o di merito” della pretesa della s.r.l. La Cassazione quindi rigetta il ricorso e conferma la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 8 – 24 marzo 2016, n. 5896 Presidente Amendola – Relatore Tatangelo Svolgimento del processo La GAM CONSULTING S.a.s. ha proposto opposizione avverso il precetto di pagamento intimatole da ASSITEC 2000 S.r.l., sulla base di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, per Euro 103.008,00. L’opposizione, con la quale è stata dedotta l’omessa notificazione del titolo, nonché vizi della notificazione e nullità formali dello stesso atto di precetto, è stata qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.comma e rigettata dal Tribunale di Cassino. Ricorre la GAM CONSULTING S.a.s., sulla base di tre motivi, illustrati con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c Resiste la ASSITEC 2000 S.r.l. con controricorso. Motivi della decisione 1.- Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 116, 145, 479 e 617 c.p.comma nullità del precetto per omessa notifica al liquidatore. In relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.comma e 111 Cost. . Il motivo è infondato. La società ricorrente, a sostegno dell’opposizione, aveva tra l’altro dedotto la nullità dell’atto di precetto perché, sebbene essa si trovasse in stato di liquidazione ed il suo legale rappresentante fosse il liquidatore D.S. , l’intimazione non era stata notificata direttamente a quest’ultimo, ma genericamente alla Gam Consulting di Claudio di Florio S.a.s. , presso un domiciliatario che era stato autorizzato alla ricezione degli atti dal precedente legale rappresentante in carica prima della liquidazione ma non dal liquidatore. Il Tribunale ha respinto tale censura, assumendo che la stessa proposizione dell’opposizione aveva comportato la sanatoria del dedotto vizio di notificazione dell’atto di precetto, trattandosi di mera nullità e non già di inesistenza. La ricorrente sostiene invece che la notifica sarebbe insanabilmente nulla, in quanto effettuata in luogo del tutto privo di collegamento con la società in liquidazione, in violazione dell’art. 145 c.p.c., nonché degli artt. 479 e 617 c.p.c., e che il tribunale non avrebbe considerato, in violazione dell’art. 116 c.p.c., che era stato documentato che lo stato di liquidazione sussisteva da circa due anni al momento della notifica dell’atto di precetto. Orbene, il giudice di merito ha correttamente applicato il principio della sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo di cui all’art. 156 c.p.comma cfr. ad es., ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12084 del 10 novembre 1992 l’opposizione a precetto comporta la sanatoria della nullità della notifica del precetto perché fornisce la prova che questa ha raggiunto il suo scopo conf. Sez. 3, Sentenza n. 3072 del 23 marzo 1998 Sez. 3, Sentenza n. 6706 del 15 maggio 2001 . In realtà la società ricorrente, con il motivo di ricorso in esame, più che censurare la ratio della decisione, che ha ritenuto sanato ogni eventuale vizio della notificazione del precetto in base alla circostanza della tempestiva proposizione dell’opposizione da parte del liquidatore, che dimostrava l’avvenuto raggiungimento dello scopo dell’intimazione, si limita sostanzialmente a ribadire le ragioni che a suo avviso avrebbero determinato la invalidità di tale notificazione, sostenendo che questa sarebbe insanabilmente nulla , in quanto effettuata in luogo privo di alcun collegamento con la società in liquidazione. Deduce tra l’altro in proposito che l’opposizione al precetto è stata effettuata, in via del tutto cautelativa e ferma la nullità del precetto, solo perché tale domicilio corrispondeva allo studio del sottoscritto difensore che ha ritenuto di notiziare il precedente legale rappresentante della società, dott. D.F.C. , per correttezza deontologica ed anche per far presente che la notifica era stata effettuata nelle mani di un proprio collaboratore non autorizzato alla ricezione degli atti da parte del liquidatore . Orbene, proprio le allegazioni appena richiamate confermano ulteriormente la circostanza che del resto costituisce accertamento di fatto, non censurabile in sede di legittimità che la notificazione è stata effettuata in luogo non privo di collegamento con la società, nonché l’effettivo raggiungimento del suo scopo, e cioè rendere edotto il legale rappresentante dell’intimazione di pagamento. Il tribunale ne ha quindi correttamente escluso la giuridica inesistenza ed ha altrettanto correttamente ritenuto sanato ogni suo eventuale vizio per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156 c.p.c 2.- Con il secondo motivo del ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 140, 145, 160, 479, 617 e 644 c.p.comma nullità del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo. In relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.comma e.111 Cost. . La società ricorrente aveva dedotto, a fondamento dell’opposizione, la nullità/inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo posto a base dell’intimazione di pagamento e la conseguente perdita di efficacia dello stesso, ai sensi dell’art. 644 c.p.c Il motivo è infondato, anche se la motivazione del provvedimento impugnato - e cioè la ritenuta sanatoria dei vizi di notificazione del titolo in virtù dell’avvenuta proposizione dell’opposizione avverso il successivo atto di precetto - va corretta ai sensi dell’art. 384 c.c La domanda proposta - avendo ad oggetto la contestazione dell’esistenza del titolo esecutivo e quindi del diritto di procedere ad esecuzione forzata - avrebbe dovuto essere qualificata come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.comma e non come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., come ha invece erroneamente fatto il tribunale, secondo il principio di diritto ripetutamente affermato da questa Corte, per cui in tema di opposizioni esperibili dal debitore esecutato, mentre, di regola, il processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto è viziato da una invalidità formale, il cui rimedio è individuabile nell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., se l’esecuzione sia intrapresa in forza di un titolo costituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.comma ove deduca l’inesistenza della notifica del provvedimento monitorio, oppure l’opposizione tardiva di cui all’art. 650 c.p.c., qualora denunci un vizio della notificazione non riconducibile all’inesistenza giurisprudenza consolidata da ultima, v. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17308 del 31 agosto 2015 in precedenza, nel medesimo senso, ex multis Sez. 3, Sentenza n. 7694 del 15 luglio 1995 Sez. 2, Sentenza n. 1202 del 6 febbraio 1998 Sez. 3, Sentenza n. 5884 del 14 giugno 1999 Sez. 3, Sentenza n. 10222 del 26 luglio 2001 Sez. 3, Sentenza n. 10495 del 1 giugno 2004 Sez. U, Sentenza n. 9938 del 12 maggio 2005 Sez. 3, Sentenza n. 8011 del 2 aprile 2009 Sez. 3, Sentenza n. 15892 del 7 luglio 2009 Sez. 3, Sentenza n. 1219 del 22 gennaio 2014 Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25713 del 4 dicembre 2014 . L’erronea qualificazione non incide peraltro sull’ammissibilità del gravame, in virtù del principio dell’apparenza, secondo il quale l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta con riferimento alla qualificazione dell’azione effettuata dal giudice nello stesso provvedimento, indipendentemente dall’esattezza di essa ex multis, cfr. Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3338 del 2 marzo 2012 Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 171 del 11 gennaio 2012 Sez. 2, Sentenza n. 3712 del 15 febbraio 2011 Sez. 2, Sentenza n. 26919 del 21 dicembre 2009 . Va invece condivisa la qualificazione in termini di nullità, e non di inesistenza, del vizio della notificazione del decreto ingiuntivo effettuata alla società ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non trattandosi di notifica effettuata in luogo del tutto privo di collegamento con il soggetto giuridico destinatario della notifica stessa, ma di una mera irregolarità del procedimento di notificazione utilizzato. Secondo la stessa prospettazione della ricorrente e comunque secondo quanto emerge in fatto dalla sentenza impugnata , la suddetta notificazione è stata effettuata presso la sede sociale risultante dal registro delle imprese quando essa era stata già trasferita ma senza che il trasferimento fosse stato ancora iscritto nello stesso registro delle imprese. La notificazione è poi avvenuta ai sensi dell’art. 140 c.p.c., il che comporta a prescindere dalla legittimità dell’adozione di tale procedimento, ai sensi dell’art. 145 c.p.c. che l’ufficiale giudiziario ha accertato che presso l’indirizzo in questione la società aveva una sede o comunque un recapito di fatto, e che vi fosse semplicemente una temporanea assenza dei soggetti addetti o comunque legittimati a ricevere gli atti. In ogni caso, stabilire se vi siano o meno collegamenti tra il luogo dove viene effettuata la notificazione e il destinatario della stessa, ad una certa data, costituisce un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, e nella specie tale accertamento risulta effettuato, con adeguata motivazione, dal giudice del merito. La notificazione in questione, dunque se non regolare è al più da considerarsi nulla, ma di certo non inesistente, come correttamente stabilito dal tribunale. Ciò esclude sebbene per motivi diversi da quelli enunciati nella sentenza impugnata che l’opposizione della società ricorrente potesse essere accolta. Infatti, come premesso, sulla base dei principi di diritto più sopra richiamati cfr. le citate Cass. n. 17308 del 2015 e le altre conformi , in caso di esecuzione minacciata in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, l’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.comma per difetto di titolo esecutivo in conseguenza dell’inefficacia del decreto ingiuntivo non è proponibile laddove si denunzi vizio della notificazione del decreto che non sia riconducibile all’inesistenza. Né è proponibile l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.comma per omessa notifica del titolo ex art. 479 c.p.c., atteso che, ai sensi dell’art. 654 c.p.c., in caso di precetto intimato in base a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo non è necessaria tale notificazione, essendo sufficiente la mera menzione dell’apposizione della formula esecutiva nello stesso atto di precetto la quale tiene luogo della notificazione del titolo esecutivo stesso così, in motivazione, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22510 del 23 ottobre 2014 . Nella specie, poi, neanche era ipotizzabile una conversione della domanda in opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c., in mancanza dei necessari requisiti di sostanza non essendo state avanzate effettive contestazioni della pretesa sul piano sostanziale e risultando del resto pacifico che tale opposizione tardiva era stata separatamente proposta, in diverso giudizio . Dunque, va confermato il rigetto dell’opposizione della società ricorrente, sebbene con le esposte correzioni ed integrazioni della motivazione ai sensi dell’art. 384, u.c., c.p.c 3.- Con il terzo motivo del ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 132 e 617 c.p.comma 24 Cost. violazione e falsa applicazione del D.M. n. 140/2012. In relazione all’ad 360 comma 1 n. 3 c.p.comma e 111 Cost. . Il motivo è infondato. La ricorrente si duole della mancata compensazione delle spese di lite e della loro liquidazione al valore medio della tariffa anziché a quello minimo. Ma tali decisioni non sono censurabili in sede di legittimità. Non è necessaria, in caso di applicazione del criterio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., alcuna specifica motivazione la motivazione, in via implicita o in via esplicita, è necessaria solo in caso di positivo esercizio della facoltà di parziale o totale compensazione per giusti motivi o eccezionali ragioni, ai sensi dell’art. 92 c.p.c Altrettanto è a dirsi con riguardo alla liquidazione delle spese ai valori medi di tariffa, trattandosi di valutazione discrezionale riservata al giudice del merito. Non sono del resto indicate dalla società ricorrente specifiche violazioni della tariffa stessa. 4.- Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dall’art. 1, co. 18, della legge n. 228 del 2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, co. 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, co. 17, della citata legge n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte - rigetta il ricorso - condanna la società ricorrente a pagare le spese del presente giudizio in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.