Notifica collettiva e impersonale agli eredi: dove effettuarla?

La notifica collettiva e impersonale agli eredi ai sensi dell’art. 330, comma 2, codice di rito deve essere sempre eseguita nell’ultimo domicilio del de cuius, ovvero nel luogo in cui è stata aperta la successione, e non nel domicilio eletto presso il legale costituito. La costituzione della parte appellata ha effetto sanante solamente ex nunc con la conseguenza che, qualora detta sia intervenuta dopo il termine del passaggio in giudicato della sentenza, l’appello deve essere dichiarato inammissibile.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5511/2016, depositata il 21 marzo. La fattispecie. Nel caso in esame la Corte d’appello aveva ritenuto inammissibile il gravame stante la nullità della notifica della citazione in appello notificata collettivamente e impersonalmente nei confronti degli eredi stante il decesso della parte avvenuto dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni. A dire del Giudice di gravame l’appellante non poteva avvalersi della peculiare modalità prevista dall’art. 330, comma 2, codice di rito, in quanto avrebbe dovuto notificare l’atto a ciascun erede errore che può essere sanato solamente ex nunc con conseguente decadenza dalla possibilità di proporre gravame. La posizione della Corte. La questione è già stata esaminata dalle Sezioni Unite le quali hanno precisato che l’impugnazione può essere notificata impersonalmente, e collettivamente, agli eredi della parte defunta, anche quando questa sia mancata prima della sentenza di primo grado, ma in tal caso la notifica non deve essere indirizzata nel domicilio eletto dal de cuius presso il procuratore costituito ma deve essere eseguita presso l’ultimo domicilio del defunto o nel luogo in cui è stata aperta la successione. L’appellante, per converso, aveva notificato l’atto presso il domicilio eletto con conseguente nullità della notifica stessa. La costituzione degli eredi. La costituzione in giudizio, tardiva, degli eredi ha avuto come conseguenza la sanatoria della nullità della notifica ma con effetto ex nunc e, pertanto, non ha impedito il passaggio in giudicato della sentenza di prime cure.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 2 febbraio – 21 marzo 2016, n. 5511 Presidente Forte – Relatore Cristiano Svolgimento del processo O.F. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna la consulente finanziaria A.S. e l'agente della Fidifin s.p.a. A.M. ed, assumendo che i convenuti lo avevano colposamente indotto ad investire i propri risparmi presso la predetta società, che era poi fallita, ne chiese la condanna in via solidale al risarcimento dei danni subiti. II giudice adito accolse parzialmente la domanda avanzata contro la S., mentre respinse quella avanzata contro il M L'appello proposto da A.S. contro la decisione è stato dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello di Bologna a causa della nullità della notifica dell'atto di citazione in appello, eseguita collettivamente ed impersonalmente nei confronti degli eredi di O.F., deceduto dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni ma prima della pubblicazione della sentenza, presso il domicilio eletto dal defunto nel giudizio di primo grado. La corte del merito ha affermato che l'appellante non poteva avvalersi della peculiare modalità di notificazione dell'impugnazione prevista dall'art. 330, 2° comma, c.p.c. ma avrebbe dovuto notificare il gravame singolarmente a ciascun erede che la nullità della notificazione era suscettibile di sanatoria ma solo con effetto ex nunc, che pertanto la costituzione nel grado degli eredi F., avvenuta quando era già decorso il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. per proporre l'appello, non aveva impedito il passaggio in giudicato della sentenza dei primo giudice. La sentenza, pubblicata il 22.6.010, è stata impugnata da A.S. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi e illustrato da memoria, cui gli eredi F. hanno resistito con controricorso. Motivi della decisione 1 Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 330, 2° comma c.p.c. sostiene che la facoltà di notificazione agli eredi in via collettiva nei luoghi di cui al 1° comma della norma sussiste anche nel caso in cui l'evento morte colpisca la parte originaria prima della notificazione della sentenza o quando la notificazione non sia avvenuta. li motivo deve essere respinto. Le SS.UU. di questa Corte, nell'affrontare la questione, hanno infatti affermato che l'impugnazione può essere notificata impersonalmente e collettivamente agli eredi della parte defunta anche quando la morte sia intervenuta prima della notificazione della sentenza, ma in tal caso non va indirizzata al domicilio eletto dal de cuius presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio da questi eletto per il giudizio, ma deve essere eseguita presso l'ultimo domicilio dei defunto, ovvero nel luogo dove è aperta la successione Cass. 146991010 . Le SS.UU. hanno precisato, a sostegno di tale indirizzo, che nell'ipotesi in cui la parte sia deceduta prima della notificazione della sentenza non trova applicazione il 2° comma dell'art. 330 c.p.c., che detta una disciplina particolare, consentendo la notifica dell'impugnazione agli eredi in via collettiva, nei luoghi di cui al 1 ° comma, in quanto la notificazione della sentenza è stata eseguita dalla parte poi defunta. II codice di rito non contiene, invece, una disciplina specifica per la notificazione agli eredi nel caso, quale quello di specie, in cui la morte della parte intervenga prima della notificazione della sentenza perché l'evento si è verificato o nel corso del processo, senza essere dichiarato dal procuratore ai fini dell'interruzione, o dopo la chiusura della discussione od, ancora, nella pendenza dei termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. . In tali ipotesi soccorrono le previsioni degli artt. 286 e 328, 2° comma, c.p.c., per un'evidente esigenza di parità di trattamento fra chi vuole provocare il decorso del termine breve di impugnazione attraverso la notificazione della sentenza e chi deve esercitare l'impugnazione se infatti è giustificata la grave conseguenza del decorso del termine breve, e quindi del possibile passaggio in giudicato della sentenza, per effetto di una notifica impersonale e collettiva, purché effettuata presso l'ultimo domicilio del defunto, altrettanto giustificato è che, proprio per evitare questa conseguenza, il diritto di impugnazione possa essere esercitato verso gli eredi collettivamente e impersonalmente mediante la notifica dell'atto presso il medesimo domicilio cfr., in termini, Cass. n. 15123/07 . Ne consegue la nullità della notifica dell'atto di appello eseguita dalla S. impersonalmente e collettivamente nei confronti degli eredi di Oriano F. non già presso l'ultimo domicilio del defunto, ma al domicilio da questi eletto, nello studio del suo procuratore, nel giudizio di primo grado. E' appena il caso di precisare che, poiché la notifica è stata indirizzata agli eredi del F., la ricorrente non può invocare a suo favore il recente revirement delle SS.UU. che, con la sentenza 152951014, hanno ritenuto che quando la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore non vengano dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, è ammissibile, giusta la regola dell'ultrattività dei mandato alla lite, la notificazione dell'impugnazione eseguita nei confronti di tale parte presso il predetto procuratore, ai sensi dell'art. 330, 1 ° comma, c.p.c. Resta ferma l'ulteriore statuizione della corte dei merito, non investita dalla censura della ricorrente, secondo cui la tardiva costituzione in appello degli eredi F., comportante la sanatoria della nullità della notificazione ma con effetto ex nunc, non aveva impedito il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. 2 Col secondo motivo la S., denunciando vizio di motivazione, lamenta che la corte feisinea abbia totalmente ignorato la presenza in giudizio del M., cui ella aveva notificato l'atto d'appello e che era rimasto contumace nel grado, e che non abbia esaminato i motivi di gravame con i quali era stata dedotta l'esclusiva responsabilità del medesimo nella produzione dei danno. li motivo va dichiarato inammissibile, non solo perché prospetta il preteso error in procedendo compiuto dal giudice d'appello sotto il non pertinente profilo di cui all'art. 360 n. 5, ma soprattutto perché non risulta che l'odierna ricorrente avesse avanzato domande di garanzia propria od impropria, o di regresso nei confronti dei M. l'inammissibilità dei gravame proposto dalla S. nei confronti della parte vittoriosa precludeva, pertanto, alla corte dei merito l'esame dei motivi con i quali ella aveva invocato l'esclusiva responsabilità dell'appellato rimasto contumace al solo fine di veder riformata la pronuncia di condanna emessa nei suoi esclusivi confronti. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della S. al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 4.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.