Il ricorso in riassunzione deve essere depositato con modalità telematica

Il Tribunale di Lodi ha dichiarato l’inammissibilità di un ricorso in riassunzione depositato in formato cartaceo non essendo atto introduttivo è obbligatorio il deposito telematico.

Lo ha stabilito il Tribunale di Lodi con l’ordinanza del 4 marzo 2016. Il caso. Un Comune, con ricorso depositato in formato cartaceo in cancelleria, ha riassunto il processo interrotto automaticamente a causa dell’intervenuto fallimento di una s.p.a. in liquidazione. Con ordinanza del 4 marzo 2016, il Tribunale di Lodi ha dichiarato l’estinzione del processo in conseguenza del mancato deposito telematico dell’atto di riassunzione nel termine perentorio di tre mesi previsto dall’art. 305 c.p.c Ricorso in riassunzione obbligatorio il deposito telematico. Il giudice ha ritenuto inammissibile il ricorso poiché, l’atto di riassunzione, per sua natura, non è un atto introduttivo, ma riguarda una parte già precedentemente costituita e rientra, quindi, tra gli atti da depositare esclusivamente con modalità telematica ai sensi dell’art. 16- bis d.l. n. 179/2012. Fonte www.ilprocessotelematico.it

Tribunale di Lodi, sez. I Civile, ordinanza 4 marzo 2016 Giudice Damiano Dazzi