Il foglio di PC non è un documento in senso tecnico-giuridico: è ammesso il deposito sia cartaceo che telematico

Il Tribunale di Milano modifica il proprio orientamento in materia di deposito del foglio di precisazione delle conclusioni non essendo atto processuale in senso tecnico-giuridico ne è ammissibile anche il deposito cartaceo.

Con ordinanza del 3 marzo 2016, il Tribunale di Milano si è pronunciato nuovamente in materia di deposito del foglio di precisazione delle conclusioni, cambiando l’orientamento statuito con il provvedimento del 23 febbraio 2016 . Ammissibile il deposito cartaceo il foglio PC non è atto processuale in senso tecnico-giuridico. Secondo il giudice milanese, nel corso dell’udienza di precisazione delle conclusioni, la parte ha il dovere di rassegnare le proprie conclusioni, anche solo dettandole affinché vengano trascritte nel verbale del processo. Per evitare la verbalizzazione e agevolare l’attività dell’Ufficio, la prassi prevede il deposito di un atto che le contenga tutte, il cd. foglio di PC. Tale deposito può avvenire anche in via telematica, potendo così il giudice introdurre direttamente le conclusioni nel provvedimento definitivo. Tuttavia, non si tratta né di documento , né di memoria o atto processuale in senso tecnico-giuridico . Non risulta, quindi, condivisibile il precedente orientamento dello stesso Tribunale, secondo il quale non è ammissibile il deposito del foglio di precisazione delle conclusioni in forma cartacea ma prevede come necessario quello in via telematica. Pertanto, il foglio PC, depositato da parte attrice in udienza in forma cartacea, deve essere considerato quale atto cortesemente allegato al fascicolo scevro da qualunque vizio di ammissibilità . Fonte www.ilprocessotelematico.it

Tribunale di Milano, ordinanza del 3 marzo 2016 Giudice Giuseppe Buffone