Il foglio di precisazione delle conclusioni deve essere depositato in via telematica

Non è ammissibile il deposito cartaceo in udienza del foglio di precisazione delle conclusioni in quanto detto deve essere fatto in via telematica. A nulla rileva che il difensore non sia abilitato al deposito in quanto è onere dello stesso attivarsi con la cancelleria per l’inserimento dell’anagrafica.

Così si è espresso il Tribunale di Milano con l’ordinanza n. 377/16, depositata il 23 febbraio. La fattispecie. Nel caso in esame l’avvocato nel corso dell’udienza di precisazione delle conclusioni ha chiesto al giudice di poter allegare il foglio di p.c. al verbale d’udienza non essendo abilitato alla visione del fascicolo tramite la consolle avvocato in quanto non era ancora stata inserita la propria anagrafica. La precisazione delle conclusioni nell’era telematica. Il giudice non ha avuto dubbi nel non ammettere il deposito cartaceo del foglio di precisazione delle conclusioni in quanto, trattandosi di atto endoprocedimetale, tale incombente può essere espletato solamente in via telematica. Onere dell’avvocato. A nulla rileva che il legale non possa accedere al fascicolo stante il mancato inserimento della propria anagrafica nelle parti costituite in quanto è onere dello stesso attivarsi, tempestivamente, con la competente cancelleria al fine di risolvere la problematica. Qualora il legale non ottemperi a tale onere non può pretendere di sopperire alla propria mancanza chiedendo al magistrato di poter effettuare un deposito cartaceo non previsto dalla normativa. Conseguenze del mancato deposito del foglio di p.c Ovviamente stante il mancato deposito del foglio di precisazione delle conclusioni dette si intendono precisate come in atti e, più precisamente, nella comparsa di costituzione e risposta o nella memoria ai sensi dell’art. 183, sesto comma, n. 1, codice di rito.

Tribunale di Milano, ordinanza 23 febbraio 2016, n. 377 Giudice Galioto I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi al contenuto dei fogli di p.c. depositati in via telematica, ad eccezione del procuratore di R. che si riporta alle conclusioni cartacee che chiede di depositare perché l'avv. M. non figura inserito nell'anagrafica. Il GI considerato che l'inserimento nell'anagrafica è rimesso alla scelta di parte che avrebbe potuto depositare le conclusioni in via telematica anche tramite il domiciliatario, non ammette il deposito cartaceo sicché si intendono rassegnate le conclusioni già rassegnate in atti. Si dà atto che con il consenso di tutte le parti l'originale della comparsa di risposta di F.D. viene ricostituita con la copia cartacea oggi depositata dall'avv. D. che viene siglata dal GI. La parte N.D. dichiara di avere notificato la dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio in relazione alla domanda riconvenzionale, che esibisce e si riserva di depositare in via telematica. La parte attrice conferma la ricezione, e fa presente di non avere interesse alla prosecuzione del processo in relazione a detta domanda. Il Giudice dato atto di quanto sopra, preso atto della sussistenza dei presupposti ex art. 306 cpc, previa separazione, dichiara estinto il giudizio in relazione alla domanda riconvenzionale proposta da N.D. nei confronti del Fallimento, nulla disponendo sulle spese assegna i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come segue 26 aprile 2016 - 16 maggio 2016 invita le parti - a omettere, nella memoria di replica, ogni ripetizione di quanto già contenuto nella comparsa conclusionale, e di ritrascrivere le conclusioni oggi precisate - a inserire negli scritti finali la numerazione delle pagine riserva, alla scadenza, la causa in decisione. Si dà atto che ritirano il fascicolo le seguenti parti N.D., Z. e R