L’obbligazione solidale passiva non comporta l’inscindibilità delle cause

L’obbligazione solidale passiva non comporta, sul piano processuale, l’inscindibilità delle cause e non dà luogo a litisconsorzio necessario in quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi per l’intero nei confronti del debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto contrattuale il quale può svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 2854/16, depositata il 12 febbraio. Pertanto l’omessa impugnazione di uno dei rapporti genera il giudicato sostanziale limitatamente a quel determinato rapporto nel cui ambito la questione è stata decisa senza interferire con gli altri. La fattispecie. Nel caso in esame un legale ha adito il Supremo Collegio al fine di ottenere la cassazione di una sentenza che lo vedeva obbligato, solidalmente con le parti assistite, a rifondere le spese legali alla controparte che risultata vincitrice nel giudizio di merito. La Corte di Cassazione, con una prima ordinanza, aveva ordinato l’estensione del contraddittorio anche nei confronti delle altre parti obbligate in solido con il legale. Incombente che non è stato espletato. Obbligazione solidale e scindibilità delle cause. Mutando la propria posizione il Collegio, preso atto del mancato rispetto dell’incombente processuale, ha precisato che l’obbligazione solidale passiva non comporta l’inscindibilità delle cause e non dà luogo ad alcun litisconsorzio necessario. Ciò in quanto il creditore ha titolo per rivalersi, per l’intero, nei confronti di ogni singolo co-obbligato. Pluralità di rapporti. Anche qualora tutti gli obbligati in solido siano convenuti nel medesimo giudizio il processo è solo formalmente unico in quanto alla pluralità delle parti corrisponde un pluralità di rapporti processuali tra loro scindibili, e indipendenti, tanto che le vicende proprie di ciascuno di essi singolarmente preso non possono interferire con gli altri. Passaggio in giudicato di uno dei rapporti. Ne consegue che l’omessa impugnazione di uno dei rapporti è idonea a formare il giudicato sostanziale limitatamente a quel determinato rapporto nel cui ambito la questione è stata decisa e, quindi, tra l’attore e il convenuto a cui quel rapporto si riferisce.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 15 dicembre 2015 – 12 febbraio 2016, n. 2854 Presidente Oddo – Relatore Falabella Fatto e diritto L'avv. O.L. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, in data 11 luglio 2005, con cui il Tribunale di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Giudice di pace di Napoli, aveva condannato gli appellati S.T. e T. s.a.s. e lo stesso odierno ricorrente, in solido tra loro, a pagare all'appellante, avv. G.L. , la somma di Euro 1.120,68, oltre interessi, a titolo di compenso professionale per aver partecipato alla difesa di detta società, in unione con l'avv. O. , in un giudizio conclusosi con ordinanza recante la condanna della controparte a rimborsare alla società, assistita da essi difensori, le spese giudiziali per L. 4.900.000. Alla pubblica udienza del 22 settembre 2011, fissata per la discussione del ricorso, il Collegio, nulla opponendo il P.G., ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della S.T. e T. s.a.s., parte del giudizio di appello, mediante notifica del ricorso entro il termine di sessanta giorni e rinviando la causa a nuovo ruolo, senza disporre alcuna comunicazione alla parte che non aveva presenziato all'udienza. L'avv. O.L. , difensore di se medesimo, all'udienza in camera di consiglio del 27 marzo 2012, fissata a seguito della mancata ottemperanza, da parte del ricorrente, all'ordinanza che disponeva l'integrazione del contraddittorio come risultante dall'attestazione della cancelleria in data 24 gennaio 2012 , ha chiesto la rimessione in termini per non essergli stata comunicata l'ordinanza del 22 settembre 2011, mentre il P.G., nelle conclusioni scritte, ha concluso per l'improcedibilità del ricorso con ordinanza interlocutoria del n. 6771 del 2012 la Seconda sezione ha rimesso gli atti al Primo Presidente. La causa è stata discussa dinnanzi alle Sezioni Unite le quali, all'esito, hanno affermato il seguente principio di diritto l'ordinanza con la quale la Corte di cassazione disponga, in udienza pubblica o in sede di adunanza camerale, la rinnovazione della notificazione del ricorso o l'integrazione del contraddittorio, quando sia emessa in assenza delle parti costituite, rappresentate dai rispettivi difensori, deve essere comunicata a cura della cancelleria Cass., S.U., ord. int. n. 26278 del 2013 . Per effetto di tale principio, le Sezioni Unite, poiché, nel caso di specie, la integrazione del contraddittorio era stata disposta dal Collegio con ordinanza adottata in udienza in assenza delle parti costituite, hanno escluso che del mancato adempimento al detto onere potesse tenersi conto, e, ferma la necessità della integrazione del contraddittorio già disposta dal Collegio della Seconda Sezione con ordinanza emessa all'udienza pubblica dell'11 maggio 2011, hanno assegnato alle parti un nuovo termine di sessanta giorni per effettuare la predetta integrazione del contraddittorio, decorrente dalla comunicazione della ordinanza, e disposto altresì la prosecuzione del giudizio dinnanzi alla Seconda Sezione. In una memoria depositata in prossimità dell'adunanza in camera di consiglio l'avv. O. ha rilevato che non vi era prova dell'avvenuta comunicazione dell'ordinanza interlocutoria a mezzo fax e ha dedotto che all'atto del deposito del ricorso aveva depositato anche una richiesta di comunicazioni ai sensi dell'art. 135 disp. att. c.p.c Con successiva ordinanza interlocutoria n. 7032/2015 questa Corte ha ritenuto non sussistessero le condizioni per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 371 bis c.p.c È stato in proposito rilevato che il ricorrente aveva tempestivamente formulato, all'atto del deposito del ricorso, la richiesta di comunicazioni a mezzo lettera raccomandata ai sensi dell'art. 135 disp. att. c.p.c. e che la detta richiesta, in occasione della comunicazione dell'ordinanza delle Sezioni Unite con la quale era stato concesso al ricorrente un termine per l'integrazione del contraddittorio, non aveva avuto seguito, avendo la Cancelleria tentato la comunicazione a mezzo fax, senza procedere alla spedizione della lettera raccomandata ai sensi della citata disposizione di attuazione. Sul punto l'ordinanza interlocutoria ha richiamato la pronuncia di Cass. S.U. n. n. 13908 del 2011 ha osservato come dall'esame della motivazione della stessa emerga chiaramente che la previsione della richiesta di cui all'art. 135 disp. att. non possa essere obliterata dalla Cancelleria, e che nella eventualità in cui ciò accada, e cioè nell'eventualità in cui la Cancelleria non adempisse alla richiesta di spedizione dell'estratto dell'ordinanza adottata dalla Corte - tanto più nel caso in cui al mancato adempimento degli oneri con detta ordinanza imposti derivino conseguenze sanzionatorie irreversibili ovvero vi adempia con altre modalità, quale la comunicazione a mezzo fax non andata a buon fine, non possa ritenersi integrata la fattispecie complessa di comunicazione alla parte dei provvedimenti della Corte con la conseguenza che in casi siffatti, la comunicazione eseguita presso la Cancelleria della Corte non possa essere ritenuta valida. In conseguenza l'ordinanza interlocutoria n. 7032/2015 ha escluso che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, dovendosi invece disporre l'assegnazione al ricorrente del termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione del provvedimento, da effettuare presso la Cancelleria della Corte e con spedizione della raccomandata di cui all'art. 135 disp. att. c.p.c., per procedere alla già disposta integrazione del contraddittorio nei confronti della S.T. e T. s.a.s., parte del giudizio di appello. Il ricorrente ha presentato memoria. La comunicazione dell'ordinanza presso l'indirizzo di via OMISSIS , indicato dal ricorrente ex art. 135 cit., pure tentata, non ha potuto aver luogo, in quanto lo stesso risulta trasferito da esso la comunicazione si è quindi perfezionata col deposito presso la cancelleria della Corte. Il ricorrente non ha provveduto ad integrare il contraddittorio ma detta evenienza non determina l'inammissibilità dell'impugnazione a norma dell'art. 331, 2 co. c.p.c., in quanto, a ben vedere, non ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario. Nella fattispecie il Tribunale di Napoli, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato l'odierno ricorrente e S.T. e T. s.a.s. al pagamento, in via solidale tra loro, della somma di Euro 1.120,68 in favore dell'avv. G.L. l'importo corrisponde all'ammontare degli onorari che il giudice dell'impugnazione ha ritenuto competere allo stesso avv. G. per l'attività da questo svolta in un giudizio di cui era parte la nominata società. L'estensione della condanna nei confronti dell'avv. O. trova il proprio fondamento nel fatto che lo stesso aveva percepito l'intero compenso. Ciò posto, si verte in tema di cause scindibili la controversia ha ad oggetto la pretesa che l'avv. G. ha fatto valere verso gli altri contendenti per un importo - corrispondente al compenso professionale per l'attività svolta - che sia S.T. e T. che l'avv. O. sarebbero tenuti, in solido, a corrispondergli. L'obbligazione solidale passiva non comporta, sul piano processuale, l'inscindibilità delle cause e non da luogo a litisconsorzio necessario in quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi per l'intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati per tutte Cass. 30 maggio 2008, n. 14469 Cass. 21 novembre 2006, n. 24680 cfr. pure Cass. S.U. 18 giugno 2010, n. 14700, secondo cui nel caso in cui siano convenuti nel medesimo giudizio tutti i condebitori di una obbligazione solidale, poiché quest'ultima determina la costituzione di tanti rapporti obbligatori, quanti sono i condebitori, si realizza la coesistenza nel medesimo giudizio di più cause scindibili . Infatti, la decisione sull'impugnazione riguardo ad ognuno dei rapporti processuali tra l'attore e ciascuno dei convenuti può condurre, in difetto d'impugnazione, alla formazione di cosa giudicata sostanziale quanto alle questioni decise dal giudice d'appello e suscettibili di acquisire quel valore, limitatamente al rapporto nel cui ambito la questione è stata decisa e, quindi, tra l'attore ed il convenuto cui quel rapporto si riferisce Cass. 21 giugno 2011, n. 13607 . Visto che non ricorre una ipotesi di inscindibilità, a mente dell'art. 331 c.p.c., deve concludersi nel senso che, nonostante la mancata ottemperanza del ricorrente all'ordine di estendere il contraddittorio alla società S.T. e T., non possa farsi luogo a pronuncia di inammissibilità del ricorso. P.Q.M. La Corte rimette la causa alla pubblica udienza.