Per valutare la “specialità” della procura è necessario considerare il tenore complessivo della stessa

Ai sensi dell’art. 221, comma 2, c.p.c., è da ritenere idonea alla presentazione della querela di falso, la procura speciale conferita al difensore con firma autenticata dal notaio, senza la specificazione del documento impugnato, ma con il riferimento esplicito, nella procura stessa, al giudizio in corso tra le parti e alla volontà, già espressa dal convenuto nella comparsa di costituzione e risposta, di proporre querela di falso contro la scrittura posta a fondamento della domanda di parte attrice.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 2714/2016, depositata l’11 febbraio. Il caso. La promissaria acquirente di due appartamenti proponeva giudizio, ex art. 2932 c.c., per ottenere l’adempimento del contratto di compravendita sulla base di una scrittura privata del 30.9.1986. In primo grado, il Tribunale respingeva la richiesta e dichiarava la falsità della scrittura privata, perché redatta su foglio firmato in bianco dal promittente venditore. La Corte d’Appello confermava la decisione di prime cure e dichiarava rituale la proposizione della querela di falso promossa dal convenuto. La promissaria acquirente svolgeva così ricorso in Cassazione. La decisione della Corte. Il punto centrale dell’ordinanza è relativo a presunti vizi insanabili della querela di falso richiesta dal promittente venditore. A tale istituto fanno generale riferimento i procedimenti diretti all’accertamento dell’autenticità o falsità della prova documentale. In particolare, esso è il solo strumento giudiziario per contestare l’efficacia di prova legale al documento prodotto in giudizio. È, quindi, certamente esperibile nei riguardi dell’atto pubblico e della scrittura privata riconosciuta, autenticata o verificata. Discussa era, invece, l’ammissibilità del procedimento nei confronti di scritture private non riconosciute o non legalmente considerate come riconosciute. L’istituto è stato, poi, ritenuto esperibile a partire dalla pronuncia delle Sezioni Unite numero 3734/1986. La querela di falso può essere promossa in via principale, cioè con un atto di citazione introduttivo di un giudizio che ha come unico scopo l’accertamento e la dichiarazione di falsità del documento contestato. In alternativa, può essere promossa in corso di causa con una dichiarazione da unirsi al verbale di udienza. Tale modalità comporta, dunque, un accertamento incidentale sulla tenuta” del documento impugnato che si innesta nell’ambito di un altro giudizio già pendente. L’art. 221, comma 2, c.p.c. specifica che la richiesta deve essere presentata dalla parte personalmente o a mezzo di procuratore speciale a pena di nullità rilevabile d’ufficio e non sanabile in tal senso, Cassazione 6959/1999 . Nel caso di specie, la ricorrente sosteneva che il promittente venditore avesse rilasciato una procura inidonea al proprio legale per svolgere la querela di falso. Si comprende, quindi, che la facoltà di promuovere tale accertamento non rientra tra i poteri ordinari del difensore al contrario è necessario uno specifico conferimento in tal senso. Il convenuto si era costituito in primo grado, contestando le pretese avversarie e anticipando la volontà di proporre querela di falso effettivamente presentata poi all’udienza del 4.10.1995. La promissaria acquirente, però, eccepiva la mancanza, nella procura, della specifica indicazione del documento da impugnare veniva così a cadere il requisito della specialità” prescritto dall’art. 221, comma 2, c.p.c La Cassazione, tuttavia, non accoglie tale motivo di ricorso e condivide la tesi sostenuta dalla Corte d’Appello nella sentenza di secondo grado. Per i Giudici, infatti, nel caso di specie, la mancata indicazione specifica dell’atto non comporta l’invalidità della procura, dal momento che dal tenore letterale della stessa emerge senza dubbio il collegamento con il giudizio in questione, dettagliatamente individuato con l’indicazione delle parti, dell’oggetto e del numero di ruolo generale. Peraltro, sin dalla comparsa di costituzione, il promittente venditore aveva espresso la volontà di proporre querela di falso contro la scrittura del 30.9.1986 effettivamente introdotta in udienza come anticipato , pertanto nessun dubbio poteva sussistere. Sotto altro profilo la ricorrente sosteneva che il convenuto non aveva indicato le prove necessarie, come prescritto sempre dall’art. 221, comma 2, c.p.c Tale indicazione era avvenuta non al momento della proposizione, ma al momento successivo della presentazione della querela di falso. La ratio della disposizione è quella di consentire al giudice di valutare preliminarmente se sussistono i presupposti che ne giustificano la proposizione in tal senso, Cassazione, Sezioni Unite, numero 15169/2010 , evitando di dilatare inutilmente i tempi del processo principale. Gli Ermellini respingono anche tale motivo, sottolineando che sebbene l’indicazione puntuale” fosse avvenuta nella fase di presentazione, gli elementi di prova erano stati anticipati anche in precedenza nella comparsa di risposta e all’udienza del 4.10.1995 in cui era stata proposta ufficialmente” la querela. Risultava, quindi, che già al momento della proposizione erano stati individuati gli elementi concreti fondanti l’attendibilità della querela, rispettando la ratio della norma sopra citata. La Cassazione, pertanto, respingeva il ricorso, confermando la decisione della Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 15 gennaio – 11 febbraio 2016, n. 2714 Presidente Petitti – Relatore Giusti Fatto e diritto Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 31 marzo 2014, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ. La causa, iniziata con citazione dell'8 marzo 1993, ha ad oggetto la richiesta di pronuncia ex art. 2932 cod. civ. promossa dalla promissaria R.M. nei confronti di P.V. in relazione alla promessa di vendita di cui alla scrittura privata del 30 settembre 1986, avente ad oggetto due appartamenti siti in Messina via Andria al piano V. Con sentenza in data 3 dicembre 2007 il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto - dinanzi al quale si è costituito P.C. , uno degli eredi di P.V. , deceduto nel corso del processo, mentre è rimasta contumace l'altra erede, P.S. - ha dichiarato la falsità della scrittura privata di compravendita in oggetto, perché redatta su foglio firmato in bianco da P.V. . La sentenza è stata confermata dalla Corte d'appello di Messina con sentenza in data 14 giugno 2012, con cui, tra l'altro, è stata dichiarata rituale la proposizione della querela di falso. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello la R. ha proposto ricorso, con atto notificato il 29 luglio-9 agosto 2013, sulla base di due motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 221 cod. proc. civ., per mancanza nella procura speciale dell'indicazione del documento da sottoporre a querela di falso e degli elementi e delle prove della falsità. Il motivo è infondato. È esatto che la procura speciale idonea a consentire al procuratore la proposizione della querela di falso ex art. 221 cod. proc. civ. deve contenere la specificazione del documento o dei documenti che la parte intende impugnare. Ma nella specie correttamente la Corte d'appello ha rigettato l'eccezione di invalidità della procura speciale, stante il collegamento tra il tenore della procura speciale rilasciata dal convenuto P.V. al proprio difensore Avv. Carmelo Torre per la proposizione della querela di falso con firma autenticata dal notaio Contartese il giorno 2 ottobre 1995 - che fa espresso riferimento al giudizio promosso da R.M. contro P.V. iscritto al n. 1463/93 RG Affari Civili del Tribunale di Barcellona P.G. - ed il contenuto della comparsa di costituzione e risposta, nella quale il convenuto aveva già espresso la volontà di proporre la querela di falso contro la scrittura privata del 30 settembre 1986 posta a fondamento della domanda attorea. Con il secondo mezzo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 221 e 222 cod. proc. civ. per mancanza di indicazione di prove, essendo queste state articolate, non al momento della proposizione, ma al momento della presentazione della querela. Le prove - assume la ricorrente - vennero articolate solo il 15 gennaio 1997 in sede di presentazione, quando la fase della proposizione si era esaurita. Il motivo è inammissibile, non constando che la relativa eccezione di nullità sia stata sollevata in primo grado, nella prima istanza o difesa successiva alla deduzione dei mezzi istruttori. Il ricorso può essere avviato alla trattazione in camera di consiglio, per esservi rigettato”. Letta la memoria di parte ricorrente. Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione, nel senso del rigetto del ricorso, contenuta nella relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ. che le osservazioni critiche contenute nella memoria illustrativa e ribadite dal difensore della ricorrente in camera di consiglio non sono suscettibili di condurre a una diversa conclusione che, invero, correttamente la Corte d'appello ha escluso che la procura speciale conferita al difensore con firma autenticata dal notaio necessitasse della specificazione del documento impugnato, giacché il chiaro riferimento, nella detta procura speciale, al giudizio in corso promosso da R.M. contro P.V. e la volontà già espressa dal convenuto nella comparsa di risposta di proporre querela di falso contro la scrittura privata di vendita posta a fondamento della domanda dell'attrice, eliminano in radice ogni incertezza sull'oggetto della procura speciale che, inoltre, la Corte d'appello ha dato atto - con preciso esame degli atti processuali e della scansione procedimentale - che, sebbene la puntuale indicazione degli elementi e delle prove della falsità sia avvenuta con la presentazione della dichiarazione di querela, anche in precedenza, sia in comparsa di risposta che all'udienza del 4 ottobre 1995, in cui era stata proposta la querela, erano stati indicati gli elementi e le prove della falsità la circostanza che la firma venne apposta dal P. su foglio in bianco per utilizzo diverso, quale il rilascio di procura alle liti da parte di N.C. , marito della R. , al quale il foglio era stato consegnato in presenza di P.C. già al momento della proposizione, cioè, sono stati indicati gli elementi concreti fondanti l'attendibilità della querela che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede che, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013 , che ha aggiunto il comma 1-quatar all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.