La notifica via PEC permette la decorrenza dei termini per proporre ricorso

Soltanto se il difensore del ricorrente indica negli atti del processo l’indirizzo di posta elettronica certificata è possibile ritenere valida la notifica.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2133/2016, depositata il 3 febbraio. Il caso. Il ricorrente adisce la Cassazione per chiedere l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Milano, che aveva giudicato inammissibile l’appello proposto in quanto effettuato in data successiva al termine breve d’impugnazione. Eccezione d’inammissibilità del ricorso. La Corte, anziché analizzare i quattro motivi di doglianza del ricorrente, decide di verificare preliminarmente la fondatezza dell’eccezione d’inammissibilità del ricorso formulata dalla controparte. Il resistente afferma che la notifica del ricorso per cassazione, effettuata in data 20 febbraio 2014, sarebbe tardiva poiché avvenuta oltre il termine di 60 giorni previsto dal codice di procedura civile. Infatti, la sentenza di secondo grado sarebbe stata notifica al ricorrente il 28 ottobre 2013, come si evince dalla relazione di notificazione dell’Ufficiale Giudiziario della Corte d’appello di Milano, presso il suo difensore. Notifica al procuratore costituito. La Cassazione afferma che nel caso concreto, salvo il principio che riconnette l’effetto della decorrenza del termine breve per l’impugnazione solo quando la notificazione della sentenza sia eseguita al procuratore costituito, deve tenersi presente l’orientamento giurisprudenziale prevalente, secondo cui la notifica della sentenza alla parte, presso il procuratore costituito , è equivalente a quella eseguita al procuratore stesso ex artt. 170 e 285 c.p.c. ed è idonea a far decorrere il termine breve dall’impugnazione. Questo orientamento è finalizzato ad assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza di una persona qualificata, che a sua volta possa esprimere un parere tecnico sulla possibilità della proposizione del ricorso. Nonostante il ricorrente abbia prodotto negli atti del ricorso la nota del funzionario della Corte milanese, attestante la mancata ricezione della notificazione della sentenza della stessa Corte d’appello, tale presunzione di non conoscenza è superata dalla relazione della notificazione firmata dall’Ufficiale giudiziario e da un nota dello stesso funzionario di Cancelleria, datata 6 novembre 2015, che, facendo riferimento alla precedente comunicazione del 6 maggio 2014, conferma l’avvenuta notificazione presso la Cancelleria della sentenza di secondo grado in data 28 ottobre 2013. Indicazione dell’indirizzo PEC per validità notifica. Il difensore del ricorrente deve indicare negli atti del processo, come previsto dall’art. 125 c.p.c., l’indirizzo di posta elettronica certificata, poiché soltanto se tale adempimento risulta eseguito è possibile ritenere valida la notificazione. La Corte evidenzia che, per valutare la validità della notificazione e la decorrenza del termine breve, è necessario verificare che il resistente abbia effettuato la notificazione all’avvocato dell’appellante presso il suo indirizzo PEC. Nel caso concreto è stato dimostrato che la domiciliazione digitale è stata regolarmente indicata e la notifica, utile per la decorrenza dei termini, è stata correttamente eseguita ed è valida. Per questi motivi la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 10 dicembre 2015 – 3 febbraio 2016, numero 2133 Presidente Vivaldi – Relatore Barreca Premesso in fatto È stata depositata in cancelleria la seguente relazione con la sentenza impugnata la Corte di Appello ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal Sig. G.P. , perché la notifica dell'atto di citazione in appello risultava essere tardiva, in quanto effettuata il 15/02/2013, ossia oltre il termine c.d. breve, di cui agli artt. 325 e 326 cod. proc. civ., posto che la sentenza di primo grado era stata notificata, ai sensi dell'art. 82 del R.D. 22/01/1934, numero 37 presso la cancelleria del Tribunale di Monza non avendo in primo grado l'avvocato dell'odierno ricorrente eletto domicilio nel circondario del Tribunale in data 07/12/2012 per la cassazione della sentenza ricorre il Sig. C.P. , affidando le sorti dell'impugnazione a quattro motivi di ricorso l'intimato resiste con controricorso preliminarmente occorre verificare la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata da parte resistente nel controricorso, ritualmente notificato e depositato, con la quale il resistente deduce che la notifica del ricorso, effettuata in data 20/02/2014, sarebbe tardiva, poiché avvenuta oltre i termini di cui agli artt. 325 e 326 cod. proc. civ., posto che in data 28/10/2013 sarebbe stata ritualmente notificata la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano all'odierno ricorrente, presso il suo procuratore costituito Avv. Marco Parolari, domiciliato ex lege presso la cancelleria della Corte di Appello non avendo egli eletto domicilio nel circondario dell'Autorità procedente l'eccezione appare fondata e si propone che venga accolta, per le ragioni di cui appresso. Il resistente ha depositato, unitamente al controricorso, una copia conforme all'originale della sentenza impugnata, la quale contiene una relazione di notificazione del seguente tenore a richiesta come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico della Corte d'Appello di Milano, ho notificato copia autentica della sentenza numero 3527/13 emessa dalla Corte d'Appello di Milano a C.P. , rappresentato e difeso dall'avv. Marco Parolari ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cernusco Lombardone LC Via del Lago di Como e dello Spluga numero 4 ed entrambi domiciliati ex lege presso la cancelleria della Corte d'Appello di Milano fatto salvo il principio per cui la legge riconnette l'effetto particolare della decorrenza del termine breve per l'impugnazione ai sensi degli artt. 325 e 326 cod. proc. civ., solo quando la notificazione della sentenza sia eseguita al procuratore costituito ai sensi degli artt. 170, primo comma, e 285 cod. proc. civ., non essendo idonea quella effettuata alla parte personalmente cfr. Cass., 1 giugno 2010, numero 13428 , nel caso di specie tale principio deve essere coordinato con l'altro orientamento consolidato di questa Corte secondo cui la notifica della sentenza alla parte presso il procuratore costituito è equivalente a quella eseguita al procuratore stesso ed è, pertanto, idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione, oltre che per il notificante cfr. Cass. S.U., 13 giugno 2011, numero 12898 , certamente per il notificato Cfr. Cass., 2 aprile 2009, numero 8071 ed altre successive . In particolare, con riferimento alla questione posta dal resistente va richiamato e ribadito il principio di diritto per il quale ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione la notifica della sentenza alla parte presso il procuratore costituito - ancorché eseguita nel luogo ove questi deve considerarsi elettivamente domiciliato a norma dell'art. 82 del R.D. numero 37 del 1934 - deve considerarsi equivalente alla notifica al procuratore stesso ai sensi degli artt. 170 e 285 cod. proc. civ., soddisfacendo, l'una e l'altra forma di notificazione, l'esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della persona professionalmente qualificata ad esprimere un parere tecnico sulla convenienza e l'opportunità della proposizione del gravame ”. così Cass., 28 aprile 2000, numero 5449 , con la precisazione per la quale il procuratore va indicato per nome e cognome e come destinatario, in tale qualità, della notificazione presso la cancelleria del giudice a quo, ai sensi dell'art. 82 del regio decreto 22 gennaio 1934, numero 37, onde potere ritenere che permanga, in forza di queste specificazioni, un collegamento tra la parte, il suo procuratore e il domicilio reale di quest'ultimo, in modo che il procuratore possa avere conoscenza dell'atto a lui destinato arg. ex Cass. 19 marzo 2004, numero 5563, nonché, di recente, Cass. 27 febbraio 2014, numero 2698 . Poiché nel caso di specie la relazione di notificazione della sentenza impugnata contiene il riferimento a [ ] a C.P. , rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Parolari [ ] , in applicazione dei principi di diritto appena richiamati, non può farsi distinzione tra notificazione al procuratore domiciliatario per la parte e notificazione alla parte presso il procuratore domiciliatario cfr. anche Cass. 15 giugno 2004, numero 11257 24 novembre 2005, numero 24795 18 aprile 2014, numero 9051 . Pertanto, essendo stata la sentenza notificata come sopra in data 28 ottobre 2013, risulta tardiva la notificazione del ricorso in data 20 febbraio 2014”. La relazione è stata notificata come per legge. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Ritenuto in diritto A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione. Giova precisare che la documentazione prodotta dal ricorrente ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., consistente nella nota rilasciata dal funzionario presso la Corte d'Appello di Milano - cancelleria centrale civile del 6 maggio 2015 - con la quale si comunica la mancata ricezione della notificazione della sentenza della stessa Corte d'Appello numero 3527/13 -, è superata, oltre che dalla relazione di notificazione a firma dell'Ufficiale giudiziario indicata nella relazione, da altra nota dello stesso funzionario di cancelleria del 6 novembre 2015, depositata dal resistente - con la quale facendo seguito ed a rettifica della precedente comunicazione resa in data 6/5/14 [ ]” si conferma l'avvenuta notificazione presso la cancelleria della sentenza anzidetta, in data 28 ottobre 2013. Resta così confermata tale ultima data come quella dell'avvenuta notificazione presso la cancelleria ai sensi e per gli effetti dell'art. 82 del R.D. numero 37 del 1934. Occorre allora verificare se, come sostenuto dal ricorrente nella memoria in atti, il resistente, già appellato, avrebbe dovuto effettuare la notificazione, ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione della sentenza d'appello, all'avvocato dell'appellante, all'epoca l'avv. Marco Parolari, presso l'indirizzo PEC del medesimo, che, a detta del ricorrente, sarebbe stato indicato in atti e comunicato al suo ordine di appartenenza. La norma di riferimento è costituita dall'art. 125, comma primo, cod. proc. civ., come modificata dall'art. 25 della legge 12 novembre 2011 numero 183 prima della sostituzione attuata dall'art. 45 bis, comma 1, del d.l. 24 giugno 2014 numero 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014 numero 114 , ai sensi della quale, nell'atto di parte il difensore deve, altresì, indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicata la proprio ordine e il proprio numero di fax ”. Soltanto se tale adempimento risulta eseguito, è possibile la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata. Orbene, nell'atto di citazione in appello - la cui lettura è possibile a questa Corte perché necessaria per delibare l'ammissibilità del ricorso - si legge che l'appellante è giudizialmente assistito e rappresentato dall'avv. Marco Parolari, c.f. [ ], con studio in Cernusco Lombardone LC - via Spluga numero 4, ivi elettivamente domiciliato fax [ ], email marco.parolari at lecco.pecavvocati.it, per le comunicazioni di Cancelleria ex artt. 134 co. 3 e 136 co. 3 cp.c. ”. Testuale è pertanto la mancata indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata utilizzabile per le notificazioni ad istanza di parte e testuale è l'elezione di domicilio in luogo diverso dalla sede della Corte d'Appello. Né vi è luogo a dibattere dell'ambito applicativo della norma dell'art. 16 sexies del decreto legge numero 179 del 2012 convertito nella legge numero 221 del 2012, che prevede la domiciliazione digitale, poiché questa è stata inserita dall'art. 52, comma 1, lett. b , del decreto legge numero 90 del 2014, convertito nella legge numero 114 del 2014, non applicabile nel caso di specie. Ne consegue la validità della notificazione della sentenza effettuata presso la Cancelleria della stessa Corte d'Appello, anche ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, secondo quanto già esposto nella relazione. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. numero 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore del resistente, nell'importo complessivo di Euro 5.400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. numero 115 del 2002, si da atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.