E’ valida la nuova elezione di domicilio nella comparsa conclusionale?

Se la variazione del domicilio eletto non avviene nel corso dell’udienza, essa deve essere resa nota in un atto indirizzato alla controparte. È, pertanto, valida anche la nuova elezione di domicilio contenuta nella comparsa conclusionale, poiché la controparte ne ha legale conoscenza attraverso il deposito in cancelleria.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 807/16 depositata il 19 gennaio. Il fatto. I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d’appello di Venezia presso la Cassazione, per opporsi al rigetto del ricorso contro la sentenza definitiva del Tribunale di Vicenza, che li condannava al pagamento di un credito vantato dalla banca. Ricorso tardivo. Il Collegio di Cassazione ritiene, preliminarmente, che il ricorso sia inammissibile per tardività della proposizione, come previsto dai termini sanciti dall’art. 325 c.p.c Gli Ermellini fanno notare che tutti gli appellanti avevano, in sede di comparsa conclusionale davanti alla Corte d’appello, esplicitamente dichiarato la loro domiciliazione, variando così la precedente sede elettiva posta presso lo studio di un diverso difensore, collocandola presso la cancelleria del Tribunale davanti al quale pendeva il processo. La sentenza impugnata veniva notificata ai procuratori delle parti presso la Corte d’appello veneziana nell’agosto 2008 il ricorso per cassazione veniva, invece, notificato nel giugno 2009, quindi, ben oltre il termine previsto di 60 giorni. Legale conoscenza. Detto ciò, la Corte ritiene di dover applicare nel caso di specie il principio in base al quale, in tema di notificazione della sentenza impugnata, nel caso in cui avvenga nel corso del giudizio il mutamento del domicilio eletto, per dare effetto a tale variazione, ai fini della decorrenza dei termini per il gravame, è necessario garantire alla controparte la legale conoscenza dell’atto . Ne deriva che, se la variazione del domicilio eletto non avviene nel corso dell’udienza, deve essere resa nota in un atto indirizzato alla controparte, anche se non espressamente rivolto a comunicare tale mutamento. Seguendo tale ragionamento, risulta valida anche la nuova elezione di domicilio contenuta nella comparsa conclusionale, poiché la controparte ne ha legale conoscenza attraverso il deposito in cancelleria, indipendentemente dal fatto che la copia dell’atto venga ritirata o meno da procuratore della controparte. Nel caso concreto è stata la parte appellata a mostrare affidamento sul cambiamento di domiciliazione processualmente indotto dalla comparsa conclusionale degli appellanti, di conseguenza non è possibile lamentare la mancata conoscenza del domicilio per proporre correttamente ricorso presso la Corte. Per questi motivi la Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente alle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez I Civile, sentenza 22 ottobre 2015 – 19 gennaio 2016, numero 807 Presidente Di Palma - Relatore Ferro Il processo D.M. e R.N., il secondo anche come erede di L. N., entrambi altresì come rappresentanti della Erredi di N. R. e M. D., nonché procuratori speciali di A.V., impugnano la sentenza App. Venezia 7.5.2008, numero 669/2008 resa su RG. 2788/2004 con cui veniva rigettato il loro appello avverso la sentenza definitiva Trib. Vicenza 1.7.2004 numero 1064/04 e per l'effetto così respinta, per quanto qui d'interesse, la opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal presidente del locale tribunale in data 16.1.1993 in confronto degli attuali ricorrenti, quali fideiussori le persone fisiche della società Erredi e i primi due anche soci illimitatamente responsabili della stessa, con aggiornamento ai pagamenti nel frattempo ricevuti dalla banca, quanto alla somma di condanna per capitale ed interessi , nonché - conformemente alla sola nullità già dichiarata con sentenza non definitiva numero 1219/2002 del medesimo tribunale - degli interessi moratori, senza più capitalizzazione trimestrale. Ritenne la corte d'appello, in particolare, che a la Erredi s.numero c., pur se debitore principale, non era litisconsorte necessario rispetto ai fideiussori e soci, né si poneva una questione di violazione del contraddittorio b gli appellanti avevano omesso di appellare nuovamente la sentenza non definitiva numero 1219/2002 con l'appello proposto avverso quella definitiva numero 1064/2004, dovendo dunque le statuizioni della prima ritenersi passate in giudicato c erano inammissibili le eccezioni avanzate dagli appellanti per la prima volta con la precisazione delle conclusioni d non ricorreva nullità del mandato ad litem conferito con il ricorso per decreto ingiuntivo o comunque era intervenuta sanatoria con effetti ex tunc per ratifica espressa del legale rappresentante della società e era infondata la questione della legittimazione del Banco Ambrosiano Veneto in punto di cessione del credito f era infondata la contestazione sulla C.T.U. e le istanze istruttorie g era infondata la censura relativa ai criteri prima pattizi e poi legali, rispetto alla legge numero 154/1992, determinativi degli interessi h era irrilevante la questione della querela di falso, sotto il profilo della data, degli atti di fidejussione per debiti pregressi, stante il riferimento anche agli affidamenti già concessi. II ricorso è affidato a sette motivi e ad esso resiste la Banca con controricorso. I ricorrenti hanno altresì depositato memoria. I fatti rilevanti della causa e le ragioni della decisione Con il primo motivo il ricorrente deduce l'omessa pronuncia per erronea interpretazione dell'articolo 345 cod.proc.civ., nel testo anteriore alla legge numero 353 del 1990, avendo errato la sentenza impugnata ove ha trascurato che era possibile proporre nuove eccezioni anche in sede di precisazione delle conclusioni. Con il secondo e temo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione sulla procura a rappresentare in giudizio la banca, quale conferita in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, non avendo all'epoca i conferenti più tale potere, divenuto dell'amministratore delegato e comunque essendone privi sotto il profilo della rappresentanza sostanziale della banca stessa con il quarto e quintó motivo, viene fatto valere il vizio, per violazione di legge e motivazione, della ratifica, per come ricostruita dalla sentenza impugnata ed invero attuata dagli avvocati della banca, non già dal legale rappresentante e comunque con effetti solo e semmai ex nunc. Con il sesto motivo, il ricorrente deduce il vizio di motivazione per avere errato il giudice di primo grado nel non decidere su un'istanza istruttoria dei ricorrenti, senza che il giudice d'appello si sia pronunciato in modo esplicito sul punto. Con il settimo motivo vengono dedotti il vizio di motivazione e la violazione di legge per 'avere la corte d'appello ritenuto irrilevante la querela di falso relativa alla fidejussione, prestata per crediti posteriori e dunque inidonea, in difetto di esplicita pattuizione, a riferirsi a quelli pregressi. Ritiene il Collegio, in via preliminare, che il ricorso sia inammissibile, per tardività della sua proposizione ai sensi dell'articolo 325 cod.proc.civ., posto che sia gli appellanti originari R.N. e D.M., nonché L. N. e A.V., da un lato e pure l'interveniente Erredi di N. R. e M. D. s.numero c., dall'altro, in sede di comparsa conclusionale avanti alla corte d'appello avevano esplicitamente dichiarato la propria domiciliazione, così variando altra elettiva già posta presso lo studio di diverso difensore, collocando la nuova nella citata difesa scritta presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario avanti al quale pendeva il medesimo processo. La sentenza ora impugnata venne successivamente notificata, ex articolo 285 cod.proc.civ. e dalla banca appellata, ai procuratori delle citate parti in data 1.1.8.2008 puntualmente presso la cancelleria della Corte d'appello di Venezia, mentre l'unitario ricorso per cassazione è stato notificato dal lato del ricorrente solo il 19.6.2009, dunque ben oltre l'esaurimento del termine breve ex articolo 325-326 cod.proc.civ., conseguendone l'applicazione del principio, curva data continuità, per cumin tema di notificazione della sentenza impugnata, nell'ipotesi in cui, nel corso del giudizio, si sia verificata una variazione del domicilio eletto, perché tale variazione possa avere effetto ai fini della decorrenza dei termini per il gravame, è necessario che sia garantita alla controparte la legale conoscenza dellatto , non sussistendo infatti prescrizioni particolari di legge quanto all'osservanza di formalità per il mutamento nel corso del giudizio del domicilio eletto. Ne deriva che, ove la variazione non avvenga nel corso dell'udienza, con relativa verbalizzazione, essa deve essere resa nota in un atto indirizzato alla controparte, anche se non specificamente rivolto a comunicare il mutamento. Deve, pertanto, considerarsi validamente effettuata la nuova elezione di domicilio contenuta nella comparsa conclusionale, della quale la controparte ha legale conoscenza per effetto del mero deposito in cancelleria, in mancanza altresì di espresse prescrizioni del giudice al riguardo, indipendentemente dalla circostanza che la copia della comparsa venga effettivamente ritirata dal procuratore di controparte Cass. 5919/2000 . Tale principio parimenti va ribadito allorché, come nella fattispecie, sia stata parte appellata a mostrare pieno affidamento sul mutamento di domiciliazione processualmente introdotto in comparsa conclusionale dagli appellanti. e dall'intervenente, essendo del tutto irrilevanti le prove e le offerte di prova circa le ragioni di un preteso errore, come invocato circostanza estranea alla significatività dell'elezione nel frattempo compiuta e non revocata in forme equipollenti . Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, conseguendone la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente, secondo le regole della soccombenza e con liquidazione come meglio da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile iI ricorso condanna il ricorrente al pagamento dei compensi del presente procedimento, liquidati in euro 5.200 di cui euro 200 per esborsi , oltre al 15% a forfait per le spese, nonché agli accessori di legge.