Un primo incontro di mediazione un po’ inefficiente per colpa dell'organismo: meglio riprovare

Sempre più spesso i giudici di merito si confrontano con l'attività degli organismi di mediazione proprio come nel caso affrontato nell'ordinanza interlocutoria del 26 ottobre scorso della Terza Sezione Civile del Tribunale di Pavia.

Mediazione demandata. Orbene, il caso affrontato muove dalla scelta del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo di avvalersi del potere di invitare le parti a tentare la mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, d.lgs. n. 28/2010 c.d. mediazione demandata . Primo incontro oltre 3 mesi. A seguito di quell'invito, l'opponente aveva depositato un'istanza di mediazione davanti ad un organismo di mediazione che, però, provvedeva a fissare la data del primo incontro, addirittura, ben oltre il termine massimo dell'intera procedura e, cioè, 3 mesi . Peraltro, ai sensi dell'articolo 8, d.lgs. n. 28/2010 all'atto di presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre 30 giorni olim 15 dal deposito della domanda . Che entro 30 giorni deve essere fissata la data oppure deve svolgersi l'incontro come appare più sensato in ogni caso è certo che l'incontro non può svolgersi ben oltre il termine massimo di durata che l'articolo 6, comma 1, fissa in 3 mesi. E ciò del resto deriva anche dal fatto che, a seguito del decreto del fare, entro i 3 mesi si dovrebbero poter tenere più incontri di mediazione almeno un incontro oltre al primo incontro informativo” previsto pure per la delegata . Mediatore assente. Inoltre, il primo incontro non si era potuto tenere per indisponibilità del mediatore e quindi le parti decisero di rinviare il primo incontro di poco più di un mese. Questo accordo sebbene non emerga dalla lettura dell'ordinanza l'esatta dizione impiegata di rinviare oltre l'incontro consentirebbe di rendere comunque possibile la mediazione dal momento che le parti possono proseguire ben oltre il limite massimo e l'eventuale loro accordo sarà sotto questo aspetto valido ed efficace come già rilevato, correttamente, dalla giurisprudenza. Resta il dubbio e anche la curiosità di sapere se questo verbale di rinvio” venne sottoscritto alla presenza oppure no di un mediatore in sostituzione. Ed infatti, a mio avviso, qui l'Organismo di mediazione – proprio perché i tempi massimi erano già spirati, sembra per fatto dell'organismo stesso – forse avrebbe potuto sostituire il mediatore e far tenere comunque quell'incontro. Ma soprattutto, il dubbio è - viste le richieste di svolgere il procedimento in via telematica - se a quell'incontro vi fossero oppure no già le parti presenti. Primo incontro movimentato. Ma è accaduto di più. Ed infatti, il giudice all'udienza di verifica” dell'espletamento del tentativo di mediazione apprende che qualcosa è successo ma non comprende che cosa dal momento che nessuna delle parti ha prodotto un verbale di mediazione. All'udienza i difensori delle parti svolgono alcune deduzioni. L'opponente deduceva che l'incontro non si sarebbe potuto tenere perché il cliente avrebbe inutilmente chiesto all'organismo di svolgere l'incontro con modalità telematica . L'opposto, dal canto suo, deduceva che l'opponente non avrebbe partecipato all'incontro senza addurre alcun giustificato motivo . Maggiore chiarezza A questo punto il giudice viste le conseguenze sanzionatorie che potrebbero avere effetti anche sulla sorte del decreto ingiuntivo chiede alle parti maggiori chiarimenti su che cosa sia successo durante gli incontri. ma nel rispetto della riservatezza. Ma in modo molto opportuno ed in linea con quanto da sempre sostenuto su questo giornale nel rapporto tra mediazione e processo il giudice precisa che non intende violare la riservatezza del procedimento. Ed infatti, scrive alle parti di fornire ulteriori chiarimenti con eventuali documenti a supporto, sull'esito della procedura tenutasi presso l'organismo di mediazione adito dall'opponente, senza con questo violare l'obbligo di riservatezza che permea di sé la mediazione, non trattandosi certamente di entrare nel merito dell'eventuale negoziato tra le parti né delle eventuali dichiarazioni rese o delle informazioni comunque acquisite nel corso della procedura di mediazione . Rimessione in termini. In ogni caso, poi, il giudice svolge una considerazione importante specialmente quando la mediazione è condizione di procedibilità. L'eventuale sanzione dell'improcedibiltà non potrebbe mai essere pronunciata laddove il procedimento non abbia avuto un regolare svolgimento a causa delle impreviste inefficienze dell'organismo prescelto. Ecco allora che le eventuali inefficienze dell'organismo di mediazione a dovranno essere valutate dal Ministero che esercita la vigilanza sugli organismi di mediazione per le conseguenze anche di tipo sanzionatorio b non può andare a danno delle parti. In questi casi è bene che le parti possono riproporre una nuova domanda avanti allo stesso organismo o, forse meglio visto il precedente, verrebbe da dire , davanti ad un altro organismo di mediazione. Mediazione telematica facoltativa”. Da ultimo appare opportuno richiamare l'attenzione su un dato fondamentale e cioè sulla possibilità di avvalersi della telematica per lo svolgimento del primo incontro di mediazione. La lettura combinata del d.lgs. n. 28/2010 e del d.m. n. 180/2010 sembra portare a queste conclusioni a l'organismo non è obbligato a predisporre mezzi telematici per lo svolgimento della mediazione e b ove li preveda non può svolgere tutto il procedimento in modalità telematica. Orbene, al di là di cosa esattamente voglia significare tutto ciò, appare certo che così stando le cose è bene che le parti che depositano una domanda di mediazione verifichino preliminarmente se l'organismo è attrezzato oppure no alla telematica. È certo, infatti, che laddove la parte attivante intenda avvalersi della telematica e scelga un organismo che non sia attrezzato non possa avanzare nessuna lamentela per il fatto che quell'organismo non lo preveda.

Tribunale di Pavia, sez. III Civile, ordinanza 26 ottobre 2015 Giudice Marzocchi Osserva 1 che l’ordinanza del 12.01.2015, valutati gli elementi emersi riteneva opportuno disporre una mediazione demandata ponendo l’onere dell’avvio alla parte più diligente 2 che dagli atti prodotti nel fascicolo cartaceo risulta che una procedura di mediazione era avviata dall’opponente con deposito dell’istanza il 26.01.2015 presso un organismo di mediazione iscritto nel registro ministeriale e operante in Pavia prot. n. 4/15 3 che l’incontro preliminare fissato dall’organismo per il 28.04.2015, per inciso oltre il termine di durata massima fissato dall’art. 6, co. 1, D.Lgs. 28/2010, non si teneva per impossibilità del mediatore nominato 4 che a quanto si legge nel citato verbale di rinvio” della mediazione in atti, la procedura era rinviata di comune accordo tra le parti al 5.06.2015 5 che non è in atti alcun documento che comprovi l’esito del procedimento di mediazione avviato dall’opponente 6 che il difensore dell’opponente all’udienza del 21.10.2015 deduceva che l’incontro non si sarebbe potuto tenere perché il cliente avrebbe inutilmente chiesto all’organismo di svolgere l’incontro con modalità telematica mentre il procuratore della convenuta opposta deduceva per contro che l’opponente non avrebbe partecipato all’incontro senza addurre alcun giustificato motivo 7 che il procuratore della convenuta opposta non svolgeva alcuna espressa contestazione alla precisa deduzione avversaria 8 che tali contrapposte deduzioni difensive richiedono un approfondimento, viste le conseguenze sanzionatorie che potrebbero avere effetti anche sulla sorte del decreto ingiuntivo 9 che occorre che le parti forniscano al giudicante ulteriori chiarimenti con eventuali documenti a supporto, sull’esito della procedura tenutasi presso l’organismo di mediazione adito dall’opponente, senza con questo violare l’obbligo di riservatezza che permea la mediazione, non trattandosi certo di entrare nel merito dell’eventuale negoziato tra le parti né delle eventuali dichiarazioni rese o delle informazioni comunque acquisite nel corso della procedura di mediazione 10 che il D.Lgs. 28/2010 oltre a fissare all’art. 6, co. 1 il termine massimo di durata della procedura di mediazione presuppone, all’art. 16, co. 3, l’eventualità che gli organismi di mediazione adottino modalità telematiche per lo svolgimento degli incontri, purché garantiscano alle parti il rispetto della riservatezza dei dati 11 che ove la procedura attivata non abbia avuto un regolare svolgimento a causa di impreviste inefficienze dell’organismo prescelto e, in ogni caso, per causa non imputabile alle parti, è necessario che queste possano essere rimesse in termini per valutare se avviare altra mediazione avanti allo stesso o ad altro organismo. Si rammenta che anche l’incontro svolto in via telematica non esonera dal rispetto dell’art. 8, co. 1, D.Lgs. 28/2010 al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato” 12 che le parti, prima della declaratoria di improcedibilità della domanda e indipendentemente da un provvedimento che le mandi in mediazione, sono sempre e comunque titolari della facoltà di avviare la detta procedura, considerata anche la non perentorietà del termine di quindici giorni per l’avvio della mediazione obbligatoria Sent. ex art. 281 sexies, cpc, Trib. Pavia RG. 239/14, ud. 14.10.2015 . P.Q.M. Riservato ogni provvedimento sulle istanze verbalizzate all’udienza del 21.10.2015 1 invita entrambe le parti a fornire ulteriori e documentati chiarimenti in ordine all’esito della procedura di mediazione n. prot. 4/15 di cui sopra 2 invita entrambe le parti a valutare l’eventualità di avviare una nuova procedura di mediazione avanti ad un organismo attrezzato per svolgere gli incontri con modalità telematiche 3 Rinvia per gli incombenti di cui sopra e per l’eventuale precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies cpc all’udienza del 16.11.2015, ore 12,30. Si comunichi.