Paga il premio, anche se in ritardo: garanzia assicurativa resta sospesa

L’accettazione, da parte dell’assicuratore, del pagamento tardivo del premio non può configurare una rinuncia alla sospensione della garanzia assicurativa tale accettazione, infatti, è idonea esclusivamente ad evitare la risoluzione di diritto del contratto.

In questo senso si è pronunciata la Corte di Cassazione. con la sentenza n. 23901/15 depositata il 24 novembre. Il caso. Una donna agiva in giudizio nei confronti di un’amministrazione comunale, per ottenere il risarcimento dei danni derivatigli da una caduta la cui causa parte attrice riconduceva ad una buca coperta di foglie, sita sul marciapiede di una strada. Nel procedimento intervenivano gli eredi di parte attrice, venuta a mancare nelle more del giudizio, ed una compagnia assicuratrice, chiamata in garanzia dal Comune. Il giudice di prime cure condannava il Comune al pagamento di una somma a titolo di risarcimento, rigettando la domanda di garanzia per l’assenza di copertura assicurativa. L’amministrazione soccombente presentava domanda di gravame, che la Corte territoriale competente dichiarava inammissibile. Il Comune ricorreva per cassazione, lamentando la violazione dell’art. 2051 c.c., in relazione al mancato riconoscimento del caso fortuito. L’amministrazione ricorrente, inoltre, rilevava violazione degli artt. 1901, 1460, comma 2, e 1375 c.c. , in relazione all’asserita condotta in mala fede della compagnia assicuratrice, che aveva accettato il pagamento del premio pur essendo a conoscenza della sospensione della copertura assicurativa, realizzatasi a causa di un disguido nel pagamento. Assicuratore ha facoltà di rifiutare la garanzia assicurativa?. La Cassazione ha preliminarmente dichiarato l’inammissibilità del motivo di ricorso inerente alla violazione dell’art. 2051 c.c. la sentenza di primo grado aveva, infatti, fondato l’accoglimento della domanda su due autonome rationes decidendi, argomentando sia in relazione all’art. 2051, sia con riferimento all’art. 2043 c.c. . Per questo motivo, il Collegio ha rilevato il difetto di interesse del ricorrente, dal momento che la sentenza sarebbe comunque fondata, in relazione all’art. 2043 c.c. . La Suprema Corte ha affermato che deve escludersi che l’accettazione da parte dell’assicuratore del pagamento tardivo del premio possa configurare una rinuncia alla sospensione della garanzia assicurativa tale accettazione, infatti, è idonea esclusivamente ad evitare la risoluzione di diritto del contratto. Gli Ermellini hanno ribadito il consolidato principio per cui, nell’ambito assicurativo, l’art. 1901, comma2, c.c. sospensione della garanzia per mancato pagamento del premio rappresenta applicazione dell’eccezione di inadempimento, prevista dall’art. 1460 c.c. . Deve, pertanto, essere esclusa la sussistenza, in capo all’assicuratore, della facoltà di rifiutare la garanzia assicurativa in caso di contrarietà a buona fede come nel caso in cui l’assicuratore medesimo abbia, sia pure tacitamente, manifestato la volontà di rinunciare alla sospensione, ad esempio tramite ricognizione del diritto all’indennizzo ovvero accettazione del versamento tardivo del premio senza effettuazione di riserve, nonostante la conoscenza del pregresso verificarsi del sinistro . Nel caso di specie, come sottolineato dalla Corte di legittimità, l’assicurazione ha accettato il pagamento quando ancora non era a conoscenza del sinistro verificatosi durante il periodo di scopertura. Per le ragioni sopra esposte, la Cassazione ha rigettato il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, sentenza 14 ottobre – 24 novembre 2015, n. 23901 Presidente Finocchiaro – Relatore Carluccio Svolgimento del processo 1. B.E. - assumendo di essere caduta a causa di una buca coperta di foglie lungo il marciapiede di una strada comunale - propose domanda di risarcimento del danno nei confronti del Comune. Nel processo, in esito al decesso dell'attrice, intervennero quali eredi la sorella Annunziata e il nipote V.L. quest'ultimo anche quale procuratore della prima e l'Assicurazione, chiamata in garanzia dal Comune. Il Tribunale condannò il Comune al pagamento di oltre Euro 43 mila a favore degli eredi e rigettò la domanda di garanzia per assenza di copertura assicurativa. 2.L'appello proposto dal Comune, in riferimento all'intera statuizione, fu dichiarato inammissibile ex articolo 348 bis c.p.c. dalla Corte di appello di Venezia, con ordinanza del 10 dicembre 2013, comunicata nella stessa data. 3. Il Comune propone ritualmente ricorso per cassazione con richiesta di notifica del 7 febbraio 2014, entro i 60 giorni dalla comunicazione della ordinanza di inammissibilità ai sensi dell'articolo 348 ter terzo comma c.p.c. , avverso la sentenza di primo grado del 2 aprile 2012 , con due motivi, esplicati da memoria. Resiste con controricorso V.L. , anche quale procuratore di B.A. . L'assicurazione, ritualmente intimata, non si difende. Svolgimento del processo 1. Va preliminarmente rilevato che, al contrario di quanto sostiene il controricorrente che pure riconosce essere dirette le censure solo nei confronti della sentenza, il ricorso, - unitamente al quale sono state depositate l'ordinanza ex articolo 348 bis c.p.c. e la sentenza di primo grado, e nel cui svolgimento del processo si da conto della intervenuta ordinanza - è diretto a censurare solo la sentenza di primo grado. 2. La sentenza di primo grado censurata ha riconosciuto la responsabilità del Comune riconducendo la domanda di danni sia nell'ambito applicativo dell'articolo 2051 c.c. che in quello dell’articolo 2043 c.c 2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione dell'articolo 2051 c.c., unitamente a insufficiente motivazione ai sensi dell'articolo 360 n. 5, lamentando il mancato riconoscimento del caso fortuito e la mancata considerazione della condotta imprudente della danneggiata. Si denuncia insufficienza di motivazione nel non avere la sentenza considerato adeguatamente, ai fini dell'interruzione del nesso causale a la mancanza di tempo per togliere le foglie cadute sul marciapiede, dissestato per mancanza in alcuni punti dell'asfalto di copertura e senza una vera e propria buca, per effetto del temporale verificatosi subito prima della caduta quale fortuito b la condotta imprudente della danneggiata, in considerazione dell'età 84 anni , delle precarie condizioni fisiche colpita da ischemia pochi mesi prima , della conoscenza dei luoghi per essere il marciapiede vicino alla propria abitazione. 2.2. Nonostante la sentenza di primo grado impugnata avesse fondato l’accoglimento della domanda di danni su due autonome rationes decidendi , argomentando oltre che in riferimento all'articolo 2051 c.c. anche rispetto all'articolo 2043 c.c., la censura alla stessa si sviluppa solo rispetto al primo. Ne consegue l'inammissibilità del motivo di ricorso per difetto di interesse atteso che anche un ipotetico accoglimento dello stesso non potrebbe comportare la riforma della sentenza, che resterebbe fondata sulla riconosciuta e non censurata violazione dell'articolo 2043 c.c. da parte del Comune. 3.Con il secondo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1901,1460 secondo comma, e 1375 c.c Sulla premessa pacifica che il sinistro era avvenuto il 25 maggio 2003 e che il pagamento del premio assicurativo era stato effettuato il giorno 30 successivo, nonché che il sinistro era avvenuto durante il periodo di scopertura per non essere stato pagato il premio successivo alla scadenza convenuta, il Comune ricorrente si duole della automatica applicazione dell'articolo 1901, secondo comma, senza che fosse considerata la contrarietà a buona fede della condotta della assicurazione, la quale aveva accettato il pagamento del premio senza sollevare eccezioni, pur a conoscenza della sospensione della copertura assicurativa, avvenuta per mero disguido nel pagamento del premio di polizza pluriennale. 2.1. Il motivo non ha pregio e va rigettato. Va preliminarmente escluso ogni rilievo alla decisione richiamata in ricorso Sez. Un. n. 4631 del 2007 relativa alla previsione in contratto di una clausola regolativa del premio, in quanto non conferente rispetto alla specie all'attenzione della corte nella quale è assente tale clausola. Il ricorrente mira a dare rilievo all'avvenuta accettazione tardiva senza condizioni del pagamento del premio, che dovrebbe intendersi come rinuncia alla sospensione della garanzia assicurativa verificatesi per effetto dell'articolo 1901 secondo comma c.c., sapendo che il mancato pagamento era avvenuto per mero disguido. La giurisprudenza di legittimità, invece, esclude che l'accettazione da parte dell'assicuratore di un pagamento tardivo costituisca rinunzia alla sospensione della garanzia assicurativa, essendo solo idonea ad impedire la risoluzione di diritto del contratto. Cass. 5944 del 2014 . D'altra parte, la giurisprudenza ha riconosciuto rilievo al secondo comma dell’articolo 1460 c.c. solo entro determinati limiti, affermando che In tema di assicurazione, l’articolo 1901, secondo comma, cod.civ. - il quale prevede la sospensione della garanzia per effetto del mancato pagamento del premio alla scadenze convenute - costituisce applicazione dell'istituto generale dell'eccezione di inadempimento, di cui all'articolo 1460 cod.civ. In applicazione del secondo comma di tale disposizione deve, pertanto, negarsi all'assicuratore la facoltà di rifiutare la garanzia assicurativa ove ciò sia contrario a buona fede, come nel caso in cui l'assicuratore medesimo abbia, sia pure tacitamente, manifestato la volontà di rinunciare alla sospensione, ad esempio tramite ricognizione del diritto all'indennizzo ovvero accettazione del versamento tardivo del premio senza effettuazione di riserve, nonostante la conoscenza del pregresso verificarsi del sinistro”. Cass. n. 5944 del 2014 . Condizioni neanche dedotte nel caso di specie, avendo l'assicurazione accettato il pagamento, secondo quanto risulta dal ricorso, quando ancora non sapeva del sinistro avvenuto nel periodo di scopertura. 3. In conclusione, il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza nei confronti del controricorrente. Non avendo l’assicurazione svolto attività difensiva, non sussistono i presupposti per la pronuncia in ordine alle spese processuali del giudizio di cassazione nei confronti della stessa. P.Q.M. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.