Nelle cause “inscindibili” il decorso dei termini per l’appello produce effetti nei confronti di tutte le parti

In ipotesi di litisconsorzio processuale, trova applicazione il principio secondo cui la notifica eseguita a istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e di quella destinataria della notificazione, l’inizio del termine breve per la proposizione dell’impugnazione contro tutte le altre parti.

Il caso. Il caso deciso dalla Cassazione con la sentenza n. 23662/15, depositata il 19 novembre, riguarda un’opposizione a decreto ingiuntivo promossa da una società di costruzioni s.r.l. contro un fornitore di calcestruzzo s.p.a. . Secondo l’opponente, il prodotto venduto non era idoneo all’uso e aveva provocato diversi danni. La s.p.a. si costituiva in giudizio respingendo ogni addebito e chiamava in manleva la propria assicurazione. Questa, a sua volta, ci costituiva, contestando qualsiasi responsabilità della propria assicurata. L’opposizione veniva rigettata sia in primo che in secondo grado e la s.r.l. proponeva ricorso in Cassazione Il decorso del termine per proporre impugnazione. Il punto fondamentale della sentenza in commento riguarda i motivi sollevati dalla compagnia di assicurazioni nel ricorso incidentale. Questa aveva sostenuto sin dal secondo grado di giudizio che, in realtà, l’appello proposto dalla s.r.l. doveva essere giudicato tardivo e inammissibile. L’attrice opponente aveva eletto domicilio in un Comune diverso da quello sede del Tribunale adito pur rimanendo nello stesso circondario e quindi – correttamente – la sentenza di primo grado era stata notificata in cancelleria e non presso il recapito professionale indicato. Da tale notifica in cancelleria quindi decorreva il termine breve” – non rispettato – per proporre l’impugnazione. Al contrario, la Corte d’appello aveva escluso che la notifica presso la cancelleria fosse idonea a far decorrere i termini per l’appello, avendo l’attrice opponente eletto domicilio comunque nell’ambito del Tribunale adito. La Cassazione condivide la tesi dell’assicurazione, ribadendo l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale il difensore che opera al di fuori del circondario del Tribunale adito deve domiciliarsi nel luogo in cui ha sede l’autorità giudiziaria presso il quale il giudizio si svolge, da intendersi come il Comune in cui ha effettivamente sede l’ufficio giudiziario in questione. In senso conforme, gli Ermellini ricordano i precedenti delle Sezioni Unite della Cassazione n. 10143/2012, e delle Sezioni semplici nn. 17764/2013 e 11333/2015 . Nel caso di specie trovava quindi applicazione l’art. 82, comma 2, l. n. 37/1934, in base al quale le notifiche possono essere effettuate presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria. Da questo momento decorrevano allora i termini per proporre impugnazione e la s.r.l. era decaduta con conseguente inammissibilità del gravame. Quale effetto per la decadenza sulle posizioni dei litisconsorti? Interessante è il passaggio in ordine all’effetto che tale decadenza produce sulla posizione dei litisconsorti. La notifica della sentenza effettuata dall’assicurazione presso la cancelleria era idonea a far decorrere i termini per l’appello nei riguardi di tutte le parti coinvolte nel giudizio di primo grado. L’assicurazione chiamata in garanzia impropria per manlevare la s.p.a. in caso di eventuali responsabilità della stessa aveva infatti contestato radicalmente il titolo dell’obbligazione principale. Per pacifica giurisprudenza, tale posizione dà luogo a cause inscindibili per la parte in cui il chiamato in garanzia contesta la responsabilità civile del garantito e scindibili per la parte in cui si contesta invece l’obbligazione di garanzia cfr. Cass. nn. 5112/1999 e n. 10311/2006 . L’inscindibilità della causa esige che il giudizio di impugnazione si svolga nei riguardi di tutte le parti che hanno partecipato alla fase precedente onde evitare che la medesima sentenza, relativa a posizioni giuridiche interdipendenti, possa passare in giudicato nei confronti di una delle parti e non delle altre. Corollario di quanto sopra è che, in simili ipotesi, la presenza di più parti deve persistere necessariamente anche nel secondo grado, al fine di evitare giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia rispetto ai medesimi soggetti. Secondo quanto descritto, nel caso in esame erano dunque applicabili le regole del litisconsorzio processuale in cause inscindibili, tra cui quella dell’unitarietà del termine per impugnare. Di conseguenza, la notifica eseguita correttamente presso la cancelleria, come visto sopra su istanza di una sola delle parti faceva scattare il cronometro” per proporre l’impugnazione avverso tutte le parti coinvolte nel giudizio. Pertanto la decorrenza dei termini ha prodotto effetti non solo nei confronti della parte che ha assunto l’iniziativa, bensì nei confronti di tutte le parti con radicale tardività dell’impugnazione in appello. La Cassazione accoglie quindi il ricorso incidentale e cassa senza rinvio la sentenza.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 15 ottobre – 19 novembre 2015, n. 23662 Presidente Spirito – Relatore Sestini Svolgimento del processo La società Geom. Ricciardello Costruzioni s.r.l. propose opposizione avverso il decreto emesso ad istanza della Calcestruzzi s.p.a. per il pagamento di forniture di calcestruzzo sostenne che il materiale era affetto da vizi tali da renderlo inidoneo all'uso previsto e richiese l'accertamento dei danni patiti a seguito dell'inadempimento dell'opposta. La Calcestruzzi s.p.a. si costituì in giudizio contestando le deduzioni e pretese avversarie e chiamò in causa, per l'eventuale manleva, la Assicurazioni Generali s.p.a Il Tribunale di Bergamo rigettò l'opposizione con sentenza che è stata confermata dalla Corte di Appello di Brescia. Ricorre per cassazione la società Geom. Ricciardello Costruzioni, affidandosi a tre motivi resiste la Calcestruzzi s.p.a., a mezzo di controricorso contenente ricorso incidentale condizionato basato su un unico motivo, mentre la compagnia assicuratrice non svolge attività difensiva. Motivi della decisione 1. La Corte bresciana ha rigettato l'eccezione di tardività dell'appello che era stata sollevata dalla Assicurazioni Generali sul rilievo che il gravame era stato proposto fuori termine rispetto alla notifica della sentenza effettuata dalla compagnia assicuratrice presso la cancelleria del Tribunale di Bergamo, ove doveva intendersi domiciliato il difensore della soc. Geom. Ricciardello Costruzioni ex art. 82, 2 co. R.D. n. 37/1934 . La Corte ha osservato come risulti dall'atto di opposizione a decreto ingiuntivo l'elezione di domicilio della ditta Ricciardello in omissis presso il recapito professionale dell'avv. Lina Bonina, in via XXXXXXXX, ubicato nell'ambito del distretto di questa Corte ciò premesso, ha escluso che la notifica della sentenza di primo grado presso la cancelleria del Tribunale fosse idonea a produrre l'effetto di far decorrere il termine per proporre l'appello. Nel merito, la Corte ha confermato la sentenza di primo grado, recependo le conclusioni della già espletata C.T.U., rigettando le istanze istruttorie dell'appellante e dichiarando l'irrilevanza - ai fini di causa - della pendenza di un procedimento penale per il reato di frode in forniture, in cui la Ricciardello figurava come parte offesa. 2. Con tutti e tre i motivi, la ricorrente principale ha prospettato vizi motivazionali in relazione ai profili dell'accertamento dell'idoneità del calcestruzzo primo motivo , della mancata pronuncia sulla domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni secondo motivo e del rigetto delle istanze istruttorie terzo motivo . Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato, la Calcestruzzi s.p.a. ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 325, 326 e 327 C.P.C., in relazione agli artt. 285 e 170 C.P.C., nonché all'art. 82 r.d. 22 gennaio 1934 n. 37 e, altresì, omessa motivazione su un punto decisivo della controversia . Ha assunto la ricorrente incidentale che il difensore della soc. Ricciardello, avv. Bonina del foro di Messina, aveva eletto domicilio in omissis , ossia in un comune diverso da quello di Bergamo, sede del Tribunale adito che, pertanto, tale elezione era da considerarsi tamquam non esset e che, operando la previsione di cui all'art. 82 R.D. n. 37/1934, la notifica della sentenza era stata ritualmente eseguita -dalla Assicurazioni Generali - al procuratore della Ricciardello presso la Cancelleria del Tribunale di Bergamo, in data 1.2.2006 che, quindi, la notifica dell'atto di appello da parte della medesima Ricciardello era da considerarsi tardiva, in quanto effettuata nel mese di maggio 2006. Ha aggiunto che la decadenza della Ricciardello dall'impugnazione si era verificata anche nei confronti della Calcestruzzi s.p.a., pur non trattandosi della parte che aveva assunto l'iniziativa di notificare la sentenza di primo grado infatti, ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio processuale a fronte della chiamata in garanzia impropria della compagnia assicuratrice e della contestazione, da parte della chiamata, della responsabilità della propria assicurata , era applicabile la regola propria delle cause inscindibili della unitarietà del termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che la notifica eseguita ad istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e di quella destinataria della notificazione, l'inizio del termine per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altri parti, sicché ove, a causa della scadenza del termine, sia intervenuta la decadenza dall'impugnazione, questa esplica i suoi effetti non solo nei confronti della parte che ha assunto l'iniziativa, ma anche nei confronti di tutte le altre parti . 3. Va esaminata prioritariamente la questione - sollevata con l'incidentale - dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, e ciò sebbene l'incidentale sia stato proposto come condizionato la questione del giudicato non può, infatti, essere condizionata all'esito dello scrutinio del ricorso principale in quanto investe la stessa esistenza del potere decisorio cfr. Cass., S.U. n. 15612/2006 e Cass. n. 15362/2008 ed è – peraltro - rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. 3.1. Atteso che il difensore operante extra districtum deve domiciliarsi nel luogo ove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso - per ciò dovendosi intendere il comune ove ha sede l'ufficio giudiziario adito cfr. Cass. S.U. n. 10143/2012, Cass. n. 17764/2013, Cass. n. 17908/2013, Cass. n. 11333/2015 - l'elezione del domicilio della Ricciardello in OMISSIS , ossia in un comune diverso da quello di Bergamo, comportava l'applicazione dell'art. 82, 2 co. l. n. 37/1934, con conseguente possibilità che le notifiche venissero effettuate presso la Cancelleria dell'autorità giudiziaria. Ha errato, dunque, la Corte territoriale quando ha respinto l'eccezione di tardività sollevata dalla società Assicurazioni Generali e ha affermato che l'elezione di domicilio in omissis ubicato nell'ambito del distretto di questa Corte , ma non coincidente con la sede del tribunale comportava l'inidoneità della notifica della sentenza presso la Cancelleria al contrario, sulla base del dato pacifico - emergente dalla stessa sentenza impugnata - che l'atto di appello venne notificato il 31.5.2006 a fronte di una rituale notifica della sentenza in cancelleria effettuata in data 1.2.2006, deve ritenersi che l'appello fosse tardivo. È parimenti corretto il rilievo della Calcestruzzi s.p.a. secondo cui la notifica della sentenza da parte della Assicurazioni Generali era idonea a far decorrere il termine per l'appello anche nei confronti di tutte le altre parti infatti, versandosi in ipotesi di litisconsorzio processuale, poiché la Generali - chiamata in garanzia impropria dalla Calcestruzzi - aveva contestato il titolo dell'obbligazione principale cfr. Cass. n. 20552/2014 , deve trovare applicazione il principio secondo cui la notifica eseguita a istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e di quella destinataria della notificazione, l'inizio del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti Cass. n. 5697/2002 . A fronte della tardività dell'impugnazione e del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, il giudizio non avrebbe potuto – dunque - essere proseguito a ciò conseguono l'accoglimento del ricorso incidentale e la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata cfr. Cass. n. 24245/2011 . Il ricorso principale viene a risultare, invece, inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito dell'accoglimento dell'incidentale. 4. Le spese del secondo grado e del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. 5. Benché il ricorso principale sia stato proposto successivamente al 30.1.2013, non ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, che pone a carico del ricorrente la cui impugnazione sia stata respinta o dichiarata inammissibile o improcedibile l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato poiché, infatti, la ratio della norma va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, il meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame, ma non anche per quella successiva, come nel caso di sopravvenuto difetto di interesse cfr. Cass. n. 13636/2015 . P.Q.M. la Corte, pronunciando sui ricorsi riuniti, cassa la sentenza senza rinvio e condanna la ricorrente principale a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidandole, quanto al giudizio di secondo grado, in Euro 6.000,00 di cui Euro 2.000,00 per diritti ed Euro 4.000,00 per onorari e, quanto al presente giudizio, in Euro 7.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi , il tutto oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.