Processo Civile Telematico: rimessione in termini in caso di errori nel deposito?

Il Tribunale di Milano, con una ordinanza dello scorso 8 ottobre, ha affrontato il delicato problema della rimessione in termini nel processo civile telematico in caso di errori nel deposito.

La fattispecie. Nel caso di cui ci si occupa all’udienza di discussione ex art. 420 c.p.c., parte attrice, in opposizione, richiedeva di poter depositare in forma cartacea la propria memoria ex art. 426 c.p.c. non rinvenendo nel fascicolo telematico la propria memoria depositata in via telematica nei termini assegnati dal giudice. La prova di tale tempestivo deposito veniva fornita depositando la ricevuta di avvenuta consegna proveniente dal gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia che, ai sensi dell’art. 16 bis, comma 7, d.l. n. 179/2012 e dell’art. 13, d.m. n. 44/2011, è sufficiente a provare la tempestività del deposito. Tuttavia il giudice rilevava il mancato deposito delle successive due ricevute attestanti l’esito dei controlli automatici e l’intervento manuale del cancelliere, dalle quali, secondo il giudicante, si evincerebbe il motivo del mancato inserimento della memoria nel fascicolo telematico, che potrebbe dipendere tanto da un errore dell’avvocato nella compilazione dei dati essenziali della busta telematica, quanto da un errore imprevisto dovuto ad un malfunzionamento del sistema informatico ministeriale. Preso atto della mancata esibizione delle ulteriori due ricevute, il Giudice milanese - che non potendo conoscere la natura dell’errore – suppone che lo stesso possa essere attribuito al sistema oppure all’avvocato nelle fasi di compilazione della busta per avere, ad esempio, inserito un numero di R.G. diverso da quello corretto. Ebbene, tale mancato deposito nonché la circostanza che la rimessione in termini venisse richiesta solo all’udienza e dopo ben 3 mesi dal deposito telematico, costituivano la motivazione del rigetto dell’istanza della convenuta e il rinvio della causa per discussione orale. Errato inserimento del numero di ruolo. Tale decisione, a parere di chi scrive, appare evidentemente fin troppo rigorosa nell’affermare il principio che errori riguardanti l’inserimento del numero di ruolo debbano essere sanzionati con il rifiuto del deposito e una mancata rimessione in termini. Tale fattispecie, infatti, rientra nella tipologia dei cosiddetti errori forzabili” dalla cancelleria, come ribadito dallo stesso Ministero della Giustizia, nella ormai nota circolare del 27 giugno 2014 aggiornata da ultimo lo scorso 23 ottobre 2015. Viene infatti disposto che le cancellerie, in presenza di anomalie del tipo WARN o ERROR, dovranno sempre accettare il deposito, avendo cura, tuttavia, di segnalare al giudicante ogni informazione utile in ordine all’anomalia riscontrata. Si può riscontrare che, ancora una volta, un rigido formalismo si pone in contrasto con le stesse norme processuali, laddove, le stesse disposizioni di attuazione del codice di procedura civile agli art. 77 e 111, prevedono che il cancelliere possa rifiutare il deposito, solo quando il deposito stesso manchi di uno degli atti giudiziari di parte o qualora la comparsa sia scritta in carattere poco chiaro e non facilmente leggibile. Peraltro, si ritiene come, nel caso di specie, il deposito telematico doveva intendersi perfezionato ai sensi dell’art. 16 bis, comma 7, d.l. n. 179/2012 secondo cui, il deposito telematico si intende perfezionato quando viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia. Un orientamento opposto giunge da Pescara In tal senso, peraltro, lo scrivente ritiene condivisibile un opposto orientamento del Tribunale di Pescara ordinanza del 2 ottobre 2015, dott. Carmine di Fulvio che rimetteva in termini un avvocato che, depositando la propria memoria in un fascicolo errato, si vedeva recapitare ben oltre il termine di scadenza un messaggio di rifiuto da parte della cancelleria. Purtroppo per la parte istante, invece, nel caso di specie, il Tribunale di Milano ha ritenuto che, - sulla base degli elementi ricavabili dalla ricevuta di consegna e dalle deduzioni a verbale - non vi sia modo di ritenere che la causa del rifiuto del deposito non sia imputabile all’avvocato depositante. Tale impostazione lascia notevolmente perplessi, dovendosi invece chiedere se, con una istanza di rimessione in termini più determinata”, - e comunque più incisiva - il nostro avvocato telematico avrebbe ottenuto una meritata rimessione in termini, atteso che l’errore principale è stato commesso dal cancelliere, che, pur potendo, non ha corretto l’errore sul numero di ruolo incasellando manualmente il deposito nel giusto fascicolo, che ben poteva essere individuato mediante una ricerca più approfondita, magari partendo dalle parti in causa, come descritto nella guida predisposta dallo scrivente e a cui si rimanda. http //cspt.pro/pubblicazioni/34-la-sorte-della-busta-telematica-recante-un-errore-nell-indicazione-del-numero-di-ruolo-di-nicola-gargano.html . Si ritiene, infatti, che una esaustiva istanza di rimessione in termini non dovrebbe neanche considerare una analisi dell’errore sulla terza ricevuta, atteso che a norma di legge cfr. art. 16 bis, comma 7, d.l. n. 179/2012 e art. 13, d.m. n. 44/2011 , il deposito dell’atto telematico si perfeziona nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia. Si dovrebbe, inoltre, far leva sulla eventuale tardività nel recapito della terza ricevuta che, se recapitata oltre il termine della scadenza, non consentirà all’avvocato depositante di ripetere il deposito correggendo l’errore. Occorrerebbe in ultimo richiamare, oltre i citati articoli 77 e 111 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura, anche il contenuto della circolare ministeriale del 23 ottobre 2015 che dovrebbe in ogni caso essere allegata all’istanza. Vi è poi un ulteriore circostanza non considerata dal giudice, che evidentemente ben poteva analizzare la ricevuta di consegna del deposito verificandone il contenuto. Infatti non si può non rilevare che per impostazione predefinita della quasi totalità dei gestori PEC le ricevute di consegna sono di tipologia c.d. completa” e contengono pertanto anche il messaggio originale ed eventuale allegato che, nel caso di specie è costituito dal file atto.enc” che contiene al suo interno l’atto principale, gli allegati e il datiatto.xml contenente i dati strutturati del deposito , file cifrato con il certificato del Tribunale di destinazione, che viene decifrato dai sistemi informatici del tribunale, ma che, in caso di errore, potrà evidentemente essere aperto anche manualmente dalla cancelleria con l’adeguato supporto dei tecnici del C.I.S.I.A [i] . E’ consigliabile, dunque, configurare sempre la propria PEC con la ricevuta completa. Così come è opportuno accertarsi tempestivamente dell’esistenza di eventuali anomalie nei depositi telematici, non lasciando trascorrere troppo tempo prima di chiedere eventualmente la rimessione in termini. Se, infatti, nel caso di specie non si ritiene di condividere la necessità addotta dal giudicante di esibire le due ulteriori ricevute, tale accertamento ben poteva essere effettuato demandando alla cancelleria le verifiche di cui sopra mentre si potrebbe condividere la censura del giudicante, laddove ha ritenuto che parte attrice avrebbe dovuto attivarsi immediatamente per chiedere la rimessione in termini, anziché attendere la data dell’udienza del 7 ottobre 2015. Infatti, se è pur vero che il deposito telematico, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 16 bis , comma 7, d.l. n. 179/2012 e 13, d.m. n. 44/2011, si perfeziona nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, non ci si può disinteressare dei successivi eventi, atteso che il deposito viene effettivamente posto a conoscenza della controparte nel momento in cui viene accettato dalla cancelleria. Sarà dunque buona prassi dell’avvocato telematico attivare le soluzioni più opportune al caso di specie, contattando tempestivamente la cancelleria in caso di errori nei controlli automatici comunicati dopo la scadenza dei termini o depositando tempestivamente la propria istanza di rimessione in termini in caso di rifiuto da parte della cancelleria, attingendo alle procedure descritte nella guida sopra richiamata. [i] I CISIA, Coordinamenti Interdistrettuali per i Sistemi Informativi Automatizzati, sono i distaccamenti territoriali della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati istituiti con Decreto ministeriale 18 dicembre 2001, art. 8, con compiti di individuazione delle esigenze informatiche degli uffici del territorio e pianificazione delle risorse economiche e strumentali necessarie, progetti a livello locale, diffusione dei progetti nazionali, acquisizione di beni e servizi informatici, gestione del personale, indirizzo e coordinamento del personale tecnico-informatico, assistenza sistemistica agli uffici pareri di congruità tecnico economica, con i magistrati referenti distrettuali, i capi e i dirigenti amministrativi degli uffici, attività di funzionario delegato, gestione delle risorse strumentali

Tribunale di Milano, sez. XIII Civile, ordinanza 13 gennaio - 8 ottobre 2015 Giudice Chiarentin Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 7 ottobre 2015, osserva quanto segue. L'attrice in opposizione, nel corso dell’udienza di discussione ex art. 420 c.p.c. svoltasi in data 7 ottobre 2015, ha chiesto di poter depositare in formato cartaceo memoria ex art. 426 c.p.c. con allegati, rilevando di avere provveduto a depositare la predetta memoria per via telematica in data 3 luglio 2015 – dunque nel rispetto del termine perentorio del 7 luglio 2015 fissato da questo Giudice con propria ordinanza del 13 maggio 2015 – memoria che, per causa ignota all’attrice, non risultava rinvenibile nel fascicolo telematico. A dimostrazione della tempestività del deposito telematico produceva la ricevuta di avvenuta consegna proveniente dal gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia. Parte opposta ha eccepito la tardività del deposito cartaceo della memoria e dei relativi documenti allegati. Ciò premesso, si osserva che l’attrice opponente, a dimostrazione della tempestività del deposito telematico, ha prodotto la ricevuta di avvenuta consegna dal gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, giusta il disposto del comma 7 dell’art. 16 bis del D.L. 179/2012 che espressamente prevede che il deposito di cui ai commi da 1 a 4 cioè il deposito per via telematica degli atti e dei documenti si ha per avvenuto nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna dal gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia”. Tuttavia, l’attrice ha omesso di depositare le ulteriori due ricevute previste dal comma 7 dell’art. 13 del D.M. 44/2011, ovvero quelle che il gestore dei servizi telematici restituisce al mittente e nelle quali viene dato atto dell'esito dei controlli effettuati dal dominio giustizia, nonché dagli operatori della cancelleria o della segreteria. Può verificarsi, infatti, che il file trasmesso in via telematica non venga accettato dalla cancelleria perché non firmato, o perché, ad esempio, affetto da errore verificatosi nella compilazione del file DatiAtto in formato XML che deve corredare l’atto da depositare e che deve contenere le informazioni strutturate nonché tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo” art. 12 delle Specifiche tecniche emanate dal Ministero della Giustizia con decreto 16.4.2014 , ivi compresi dunque numero di ruolo generale e parti. Nella fattispecie in esame, non avendo la difesa dell’attrice prodotto queste due ricevute, non è dato conoscere se si sia trattato di un errore del sistema oppure di un errore attribuibile all’attrice nella compilazione dell’atto per avere, ad esempio, depositato la memoria per via telematica con un numero di R.G. diverso da quello corretto. Il deposito di un atto processuale in un fascicolo non pertinente è affetto da nullità perché mancante dei requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo art. 156 cpv. c.p.c. . Il deposito in cancelleria ha, infatti, la funzione di comunicare la memoria alla controparte art. 170 co. 4 c.p.c. , oltre che al giudice. Questa funzione viene del tutto a mancare se l’atto non può essere reso accessibile nel pertinente fascicolo telematico perché indirizzato altrove. Le stesse considerazione valgono nel caso di atto non firmato. Funzione del citato art. 16-bis co. 7 introdotto dalla legge 17.12.2012 n. 221 è quella di esonerare il depositante dal rischio di tardività del deposito in ragione di ritardi di lavorazione a lui non imputabili – ci si riferisce proprio ai controlli automatici effettuati dal dominio giustizia e, soprattutto, a quelli manuali degli operatori di cancelleria che possono avvenire a distanza di giorni – ma non dal rischio di nullità del deposito per carenza dei requisiti indispensabili. Ciò premesso, ed interpretando la richiesta di produzione documentale svolta all’udienza del 7 ottobre 2015 dalla difesa dell’opponente come una istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., ritiene il Tribunale che la parte possa accedere a una rimessione in termini qualora dimostri di essere incorsa in decadenze per causa a lei non imputabile. Nella fattispecie in esame, non avendo parte opponente prodotto le ulteriori due ricevute previste dal comma 7 dell’art. 13 del D.M. 44/2011, non ha assolto all’onere di dimostrare che il deposito in via telematica non si sia perfezionato per causa a lei non imputabile. A ciò si aggiunga che parte opponente è venuta a conoscenza della circostanza relativa all’assenza della propria memoria nel fascicolo telematico quantomeno a far data dal 18 settembre 2015, data in cui parte opposta ha depositato in via telematica la propria memoria integrativa nella quale dava atto che gli attori non hanno depositato telematicamente la memoria ex art. 426 c.p.c., né tantomeno alcun nuovo documento”. Sarebbe stato, dunque, onere dell’attrice opponente, in omaggio al generale dovere di diligenza e di lealtà processuale, attivarsi immediatamente per chiedere la rimessione in termini, anziché attendere la data dell’udienza del 7 ottobre 2015, condotta quest’ultima che si ritiene non solo lesiva del principio del contraddittorio, ma anche caratterizzata da un marcato fine dilatorio. Dalle argomentazioni che precedono, segue il rigetto della richiesta di produzione avanzata dalla difesa dell’opponente. Ritenuta la causa matura per la decisione, rinvia per discussione orale e decisione all’udienza del 13 gennaio 2016 alle ore 11.30. Si comunichi.

Tribunale di Pescara, sez. Civile, ordinanza 2 ottobre Giudice Di Fulvio Fatto e diritto Il Giudice dott. Carmine Di Fulvio, a scioglimento della riserva che precede, ritenuto di poter accogliere l'istanza di rimessione m termini formulata dal difensore di parte convenuta ai sensi dell'att. 153 comma 2 c.p.c. in quanto dagli atti prodotti a supp01to di detta istanza risulta che il termine finale per la tempestiva costituzione in giudizio della parte convenuta è scaduto il 26.6.2015 per causa non imputabile a tale parte ed invero 1 la comparsa di costituzione e risposta della convenuta è stata inviata telematicamente entro detto termine finale, segnatamente il 26.6.2015 alle 16,33, con esito di controlli automatici deposito terminati con successo 2 solo il 1.7.2015 è pervenuto al difensore di parte convenuta il messaggio di atto rifiutato per deposito fascicolo errato” e, pertanto, detto difensore ha nuovamente provveduto a trasmettere per via telematica la citata comparsa di risposta, ma quando ormai il termine del 26.6.2015 era spirato 3 dunque il banale errore materiale di indicazione del numero del fascicolo di destinazione del suddetto atto difensivo è stato segnalato dal sistema telematica solo il 1.7.2015, anziché immediatamente, come dovrebbe avvenire se tale sistema fosse ideato e realizzato in modo da funzionare adeguatamente e cioè con efficienza quantomeno pari a quella umana in operazioni automatizzabili in proposito si osserva, infatti, che qualsiasi operatore addetto ad uno sportello di Cancelleria, all'atto di ricevere una comparsa di risposta sarebbe perfettamente in grado di rilevare immediatamente, semplicemente incrociando i dati relativi ai nominativi delle parti o in causa e al numero della causa, l'indicazione erronea del numero del fascicolo da parte del depositante l'atto e di segnalarglielo, sicché identica capacità si può e si deve pretendere da un sistema telematico 4 pertanto si può ritenere che patte convenuta sia incorsa m una decadenza per causa imputabile essenzialmente ad un difetto del predetto sistema, inidoneo a segnalare all'interessato un semplice errore materiale, come tale non meritevole di essere sanzionato con una decadenza processuale. P.Q.M. in accoglimento della predetta istanza di rimessione in termini, dichiara la tempestività della costituzione in giudizio di patte convenuta considerato che il procuratore di parte attrice ha chiesto la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., assegna alle parti tali termini, con decorrenza iniziale dal 20.10.2015 giorno da computare nei termini, e rinvia la causa per la valutazione delle eventuali richieste istruttorie all'udienza del omissis .