Prestazione non determinata nel contratto, ma dall’attore in sede di giudizio: dove si adempie? Alle Sezioni Unite l’ardua sentenza

Gli Ermellini hanno rilevato un contrasto nella giurisprudenza delle Sezioni Civili in merito al concetto di obbligazione pecuniaria, con riferimento all’art. 1182, comma 3, c.c. e quindi al luogo di adempimento della prestazione. Questione rimessa alla trattazione delle Sezioni Unite.

Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza interlocutoria n. 23527/2015, depositata il 17 novembre. Il caso. Una s.p.a. impugnava, con regolamento di competenza, la sentenza pronunciata dal Tribunale di Firenze, nella causa tra la stessa società ed una s.r.l., causa finalizzata ad ottenere il pagamento del corrispettivo dell’attività svolta. Il Tribunale adito accoglieva l’eccezione di incompetenza territoriale ed indicava la competenza del Tribunale di Macerata, ivi identificando la sede della parte convenuta ed il luogo in cui era stato concluso il contratto e concordata l’esecuzione della prestazione. Importo determinato dall’attore soltanto in sede di giudizio si adempie al domicilio del creditore?. Il Tribunale adito precisava che le obbligazioni pecuniarie devono essere individuate con riferimento ai debiti sorti originariamente come tali ed aventi ad oggetto, pertanto, la prestazione di una determinata somma di denaro già dal momento della loro costituzione. Deve ritenersi, per il Tribunale adito, obbligazione pecuniaria, con adempimento presso il domicilio del creditore ai sensi dell’art. 1182, comma 3, c.c. , esclusivamente quell’obbligazione che deriva da un titolo negoziale o giudiziale che ne abbia determinato la misura e la scadenza. Il Tribunale escludeva che la suddetta regola potesse trovare applicazione nel caso concreto, non essendo stato stabilito convenzionalmente l’importo del corrispettivo. Il giudicante sottolineava come, ove il credito non abbia natura liquida ed esigibile, l’adempimento dell’obbligazione debba essere effettuato presso il domicilio del debitore, in ossequio all’art. 1182, ultimo comma. Il Procuratore Generale chiedeva l’accoglimento dell’istanza di regolamento di competenza territoriale, rilevando come il forum destinatae solutionis , di cui all’art. 1182, comma 3, c.c. debba trovare applicazione in ogni controversia avente ad oggetto una somma di denaro, qualora l’attore abbia preteso il pagamento di una somma determinata. La Suprema Corte ha rilevato la sussistenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali nelle Sezioni Civili, nell’ambito dell’applicazione del criterio di competenza ai sensi dell’art. 1182, comma 3 e 4, c.c. . Gli Ermellini hanno, infatti, evidenziato che, da un orientamento, emerge l’irrilevanza del carattere prestabilito o meno della prestazione, dovendosi ritenere sufficiente che l’attore abbia adito l’Autorità Giudiziaria al fine di ottenere il pagamento di una somma indicata in modo puntuale altra tesi ritiene, invece, che debba applicarsi l’art. 1182 , comma 4, c.c. con adempimento dell’obbligazione presso il domicilio del debitore qualora la somma da corrispondere debba ancora essere determinata dalle parti o liquidata dal giudice, attraverso operazioni diverse dal mero calcolo aritmetico. La Suprema Corte, rilevando un contrasto in merito alla definizione di obbligazione pecuniaria rilevante ai sensi dell’art. 1182 c.c., ha rimesso gli atti al Primo Presidente della Corte di Cassazione, ai fini di un’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza interlocutoria 15 settembre – 17 novembre 2015, n. 23527 Presidente Petitti – Relatore D’Ascola Svolgimento del processo 1 Il Calzaturificio Due Elle spa, avente sede in omissis , ha impugnato con regolamento di competenza la sentenza resa dal tribunale di Firenze il 24 settembre 2014, nella causa da esso avviata contro la Trading Post srl di Civitanova Marche, per il pagamento di Euro 9.000 oltre Iva, corrispettivo di attività di studio e sviluppo di due linee di calzature. Accogliendo l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta, il tribunale adito si è spogliato della causa ha rilevato che il tribunale di Macerata è competente sia quale luogo in cui ha sede la parte convenuta, sia quale luogo in cui era stato concluso il contratto ed era stata concordata l'esecuzione della prestazione di pagamento del corrispettivo. La sentenza ha osservato che in corso di trattazione non era stato contestato che il criterio del luogo di conclusione del contratto faceva collocare in Macerata il foro competente. Ha aggiunto che era determinante il luogo previsto per l’adempimento. A questo proposito ha ritenuto che le obbligazioni pecuniarie si identificano soltanto nei debiti che siano sorti originariamente come tali e cioè aventi ad oggetto sin dalla loro costituzione la prestazione di una determinata somma di denaro . Ne ha desunto che costituisce obbligazione pecuniaria, da adempiere al domicilio del creditore al tempo della sua scadenza, ex art. 1132, terzo comma, cod. civ., soltanto l'obbligazione derivante da titolo negoziale o giudiziale che ne abbia stabilito la misura e la scadenza stessa. Ha pertanto escluso l'applicabilità di tale regola di competenza nel caso odierno, in cui la determinazione del corrispettivo non sarebbe stata convenzionalmente stabilita. In tali casi secondo il tribunale, che ha citato Cass. n. 2591/1997 e Cass. n. 21000/11, l'obbligazione deve essere adempiuta, salvo diversa pattuizione, al domicilio del debitore, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 1182, non trattandosi di credito liquido ed esigibile. 2 Il ricorso, notificato il 23 ottobre 2014 dal Calzaturificio, non è stato resistito, poiché Trading Post srl è rimasta intimata. Il Procuratore Generale nelle conclusioni scritte depositate il 19 maggio 2015 ha chiesto l'accoglimento del'istanza di regolamento di competenza. Ha dedotto che Ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 cod. proc. civ. e 1182 cod. civ., il forum destinatae solutionis , previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora l'attore abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito . Ha citato in proposito Cass. 10837/11 12455/10 7674/05. 3 Il Collegio non può che rilevare l'esistenza di un contrasto, nella giurisprudenza delle sezioni civili, a proposito dell'applicazione del criterio di competenza fissato nei commi 3 e 4 dell'art. 1182 c.c., disposizione secondo la quale L'obbligazione avente per oggetto una somma, di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha, al tempo della, scadenza. Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l'obbligazione e ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio. Negli altri casi l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza” . È infatti innegabile che secondo la giurisprudenza citata dalla requisitoria e dal ricorso è irrilevante che la prestazione richiesta non sia convenzionalmente prestabilita, essendo sufficiente che l'attore abbia agito per il pagamento di una somma da esso puntualmente indicata. Altra parte della giurisprudenza considera invece che quando la somma deve essere ancora determinata dalle parti, o, in loro sostituzione, liquidata dal giudice, mediante indagini ed operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione il quarto comma dell'art. 1182, secondo cui l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza Cass. 22326/07 . Il foro del creditore ex art. 1182 terzo comma potrebbe operare solo nel caso di somma già contrattualmente determinata nel suo ammontare. Il Collegio ritiene che sia insita in queste posizioni una linea di contrasto circa il concetto di obbligazione pecuniaria rilevante ex art. 1182 terzo comma, linea di contrasto che ha trovato talora una via di fuga nel rilievo che ai fini della competenza occorre avere riguardo ai fatti per come prospettati dall'attore, prescindendo della fondatezza delle contestazioni formulate dal convenuto o comunque concernenti il merito della causa. Pare opportuno che la questione sia rimessa alle Sezioni Unite affinché, su una questione di massima che involge un contenzioso di considerevole portata, venga fatta chiarezza, stabilendo se sia applicabile l'art. 1182 c.c. comma terzo qualora nel contratto non risulti predeterminato l'importo del corrispettivo di una prestazione, ma tale importo venga autodeterminato dall'attore nell'atto con cui fa valere la propria pretesa creditoria. P.Q.M. La Corte rimette gli atti al Primo Presidente della Corte di Cassazione ai fini dell'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.