Arbitrato: la concorde volontà delle parti sulla procedura esclude la violazione del contraddittorio

Mancando la determinazione delle regole processuali da adottare, gli arbitri sono liberi di decidere la struttura e l’articolazione del giudizio, con l’unico limite di garantirne la funzionalità ed assicurare il rispetto del principio del contraddittorio che, per quanto si riferisca essenzialmente al momento della chiusura della trattazione del giudizio, può essere derogato ove in tal senso sia concorde la volontà successiva delle parti.

La Prima Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23402 depositata il 16 novembre 2015, si è occupata della validità del lodo arbitrale emesso in una vicenda di appalto d’opera. Il fatto. L’appaltatrice impugnava dinanzi alla Corte d’appello il lodo arbitrale con cui era stata condannata al pagamento di una somma di denaro e con cui, parimenti, era stato dichiarato risolto il contratto di appalto per sua colpa. Il giudice respingeva l’appello ritenendo che non vi fosse stata nella pronuncia alcuna violazione del contraddittorio, come invece sostenuto dall’impugnante, giacché le parti avevano concordato sulla procedura arbitrale che, di fatto, era stata caratterizzata da più udienze istruttorie con conclusione del procedimento all’udienza in cui, alla presenza dei difensori tecnici, era stato svolto il contraddittorio. La decisione era impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione dall’appaltatrice. Per quanto in questa sede preme mettere in evidenza, la ricorrente si doleva del fatto che la Corte territoriale avesse disatteso la giurisprudenza di legittimità che, in un caso analogo, aveva riconosciuto la violazione del principio del contraddittorio a causa della mancata concessione di un termine per formulare conclusioni o per la discussione. La decisione delle parti di non richiedere un termine per la discussione Il gravame era ritenuto inammissibile dall’organo di nomofilachia in virtù dell’incongruenza tra quanto lamentato dalla ricorrente e quanto effettivamente accaduto. Invero, il fatto che la procedura arbitrale si fosse snodata per più udienze istruttorie, che le parti avessero depositato memorie, senza richiedere un termine per la discussione ovvero per il deposito di conclusionali, accettando, quindi, di mandare per la decisione il lodo alla udienza di sopralluogo alla presenza dei difensori tecnici, era stata una loro libera ed incontestabile scelta. ed il rispetto del contraddittorio nella procedura negoziata. Secondo la Corte occorreva piuttosto interrogarsi sul rispetto del contraddittorio nell’ambito dell’attività negoziata e concordata tra le parti già in passato infatti il Supremo Organo di legittimità, con la sentenza n. 1608/2000, aveva evidenziato come, allorché le parti non decidano di regolamentare preventivamente la procedura arbitrale, lasciandola così nelle mani degli arbitri, con facoltà per questi di svolgere il procedimento nel modo ritenuto più opportuno, non possa ritenersi violato il principio del contraddittorio. Nella medesima direzione, l’art. 829, comma 2, c.p.c. sostiene che, ove la parte abbia dato causa ad una nullità, ove non l’abbia eccepita ovvero ove vi abbia rinunciato, non possa impugnare la violazione di una regola relativa allo svolgimento di un procedimento arbitrale. Concludendo. D’altra parte è comunque vero che, sebbene il principio generale sia quello di stabilire preventivamente le regole del procedimento, è pur possibile che le medesime regole vengano modificate nel corso del giudizio, purché vi sia anche l’assenso degli interessati, ivi compreso dell’arbitro. Nessuna violazione del principio del contraddittorio e, quindi, nessuna nullità del lodo è dunque configurabile per gli Ermellini in assenza di limitazioni del diritto di difesa della parti, giacché, nella vicenda in esame, erano state le stesse parti ad aver preventivamente accettato il concreto atteggiarsi della procedura senza nulla rivendicare.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 20 ottobre – 16 novembre 2015, n. 23402 Presidente Forte – Relatore Genovese Svolgimento del processo 1. La Corte d'Appello di Venezia ha respinto l'impugnazione di nullità del lodo arbitrale, proposta dalla Cooperativa Artcoop S.c.a.r.l. appaltatrice di lavori avverso il lodo pronunciato dall'arbitro unico nominato di comune accordo con i signori M.E. e F. committenti e, in relazione al contratto di appalto tra di loro intercorso, l'ha dichiarato risolto per fatto e colpa della Cooperativa, condannando la medesima al pagamento - in favore degli appaltanti - di una somma di danaro, compensate quelle per le minori opere eseguite, da parte dell'impresa appaltatrice. 2. La Corte territoriale, peraltro, ha respinto le doglianze di nullità del lodo, per quello che ancora interessa in questa sede a riguardo alla violazione del principio del contraddittorio, in quanto avendo le parti concordato l'andamento della procedura, snodatasi per più udienze istruttorie e, non avendo formulato richieste di discussione o di termine per memorie conclusionali, esse avrebbero accettato la conclusione del procedimento con l'udienza nella quale, presenti i difensori tecnici delle parti, venne svolto il sopralluogo b in riferimento alla asserita contraddittorietà della motivazione, relativa alla percentuale di lavori eseguiti ed alla corrispondente somma riconosciuta rispetto al valore di tutte le opere, atteso che la percentuale di quanto realizzato costituirebbe solo una inconferente notazione, al massimo un pò approssimativa. 3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la soccombente Cooperativa, con due mezzi. 4. I committenti resistono con controricorso e memoria ex art. 378 c.p.c Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso violazione e falsa applicazione degli artt. 816 e 829, 1 co., n. 9, c.p.c., nella parte in cui impongono all'arbitro di garantire il rispetto del principio del contraddittorio, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. la ricorrente denuncia il fatto che la Corte territoriale avrebbe deciso la questione di diritto in modo difforme dalla giurisprudenza della SC, come espressa, ad es., nella sentenza n. 20828 del 2004, riguardante un caso analogo di mancata concessione di un termine, dopo l'istruttoria, per formulare le conclusioni o per la discussione”. 2. Con il secondo violazione e falsa applicazione dell'art. 829, 1 co., n. 4, c.p.c., nella parte in cui non ha ravvisato disposizione contraddittorie” nel lodo impugnato, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. la ricorrente lamenta la contraddittorietà esistente nella motivazione del lodo, tra l'entità dei lavori effettuati dalla Cooperativa, come stimati dall'arbitro 65% del valore complessivo dell'opera, pari a Euro 700.000,00 , e quanto poi riconosciuto come valore delle opere realizzate pari ad Euro 308.900,00 che non corrisponderebbero al 65% sopra menzionato . 3. I resistenti hanno eccepito l'inammissibilità dei due mezzi. 4. Il primo mezzo è inammissibile. 4.1. Infatti, il motivo non coglie affatto la ratio decidendi contenuta nella sentenza della Corte territoriale, che ha respinto la doglianza con riferimento al fatto che le parti avevano concordato con l'arbitro l'andamento della procedura, che a si era snodata per più udienze istruttorie b aveva visto le parti depositare anche le memorie, senza che le stesse avessero formulato una richiesta di discussione o di fissazione di un termine per il deposito delle conclusionali, accettando che il procedimento passasse in decisione” nell'udienza in cui era stato fissato e venne effettivamente svolto il sopralluogo, alla presenza dei difensori tecnici di ciascuna parte. 4.2. Il mezzo di cassazione, invece, si limita a segnalare - in astratto - il contrasto tra tale decisione ed il principio di diritto posto dalla richiamata sentenza di questa Corte, senza avvedersi che la peculiarità del caso in esame avrebbe richiesto di affrontare ben altro problema e cioè quello del rispetto in concreto del principio del contraddittorio, nell'ambito dell'attività negoziata e concordata tra le parti contendenti e in relazione all'accordo tra di loro raggiunto. 4.3. Infatti, questa Corte Sez. 1, Sentenza n. 1608 del 2000 ha già chiarito, con principio condiviso dal Collegio e a cui in questa sede viene data continuità, che non può ritenersi violato il principio del contraddittorio allorché, in assenza di regole previamente concordate tra le parti compromittenti, gli arbitri, i quali hanno la facoltà di regolare il procedimento nel modo ritenuto più opportuno, non concedano - ad esempio - eventuali repliche, dopo aver consentito alle parti il dialettico svolgimento delle rispettive deduzioni e controdeduzioni anche dopo la chiusura dell'istruttoria , non vigendo per il giudizio arbitrale le preclusioni previste dal codice di rito nella specie, gli arbitri, dopo aver invitato entrambe le parti a dedurre successivamente al deposito delle note conclusionali, non avevano concesso al ricorrente un ulteriore termine per la replica . 4.4. Del resto, ai sensi dell'art. 829, 2 co., c.p.c., la parte che abbia dato causa a un motivo di nullità, o vi abbia rinunciato, o che non abbia eccepito nella prima istanza o difesa successiva la violazione di una regola che disciplina lo svolgimento del procedimento arbitrale, non può per questo motivo impugnare il lodo”. 4.4.1. E, a tale proposito, questa Corte Sez. 1, Sentenza n. 9761 del 2011 ha già chiarito che, l'accordo delle parti sulle norme da osservare nel procedimento arbitrale, che deve essere concluso prima dell'inizio dello stesso, può intervenire anche dopo tale inizio, purché ricorra, in tal caso, anche l'assenso degli arbitri invero, la norma che pone il limite temporale nel loro interesse, affinché possano conoscere, prima di accettare l'incarico, le regole procedurali che saranno chiamati ad applicare ha carattere dispositivo e derogabile con il consenso degli interessati. 4.5. Con particolare riferimento, poi, alla doglianza di cui al mezzo di cassazione, va ribadito quanto a suo tempo enunciato da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1988 del 2005, secondo cui, nel giudizio arbitrale, l'omessa fissazione della udienza di discussione e di precisazione delle conclusioni non è causa di nullità del lodo di per se stessa, ma solo se tale omissione abbia effettivamente inciso, limitandolo, sul diritto di difesa delle parti, o anche di una sola di esse. La relativa valutazione va effettuata riportandosi alla situazione processuale antecedente alla pronuncia. 4.6. In sostanza, in tema di contraddittorio nell'ambito del giudizio arbitrale, va affermato il principio secondo cui in mancanza di determinazione delle regole processuali da adottare, gli arbitri sono liberi di decidere la struttura e l'articolazione del giudizio, con l'unico limite di garantirne la funzionalità e assicurare il rispetto del principio del contraddittorio che, per quanto si riferisca essenzialmente al momento della chiusura della trattazione del giudizio, può essere derogato ove in tal senso sia concorde la volontà successiva delle parti. 5. Il secondo mezzo di cassazione è infondato. 5.1. Con esso si lamenta la contraddittorietà esistente nella motivazione del lodo, tra l'entità dei lavori effettuati dalla Cooperativa, come stimati dall'arbitro 65% del valore complessivo dell'opera, pari a Euro 700.000,00 , e quanto poi riconosciuto come valore delle opere realizzate pari ad Euro 308.900,00 che non corrisponderebbero al 65% sopra menzionato, ma al 45% del totale . 6. Interpretando correttamente la motivazione della sentenza, tuttavia, si ha modo di verificare che il ragionamento giudiziale si è incentrato non tanto su quel valore percentuale espresso erroneamente ma sul fatto che le opere realizzate fossero pari ad Euro 308.900,00 e che i committenti avessero corrisposto la somma di Euro 259.000,00, con un danno patito da questi ultimi, per il mancato realizzo del surplus, pari a Euro 65.000,00. 6.1. In tale ambito motivazionale, come si vede, l'erronea indicazione della percentuale dei lavori è del tutto irrilevante, essendo necessari, nell'economia della decisione, quei dati fattuali che sono, invece, incontestati e ben presenti nel corpo del ragionamento e che, pertanto, consentono di pervenire alla conclusione cui gli arbitri sono giunti. 7. Il ricorso, complessivamente infondato, deve essere respinto,con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali,liquidate - in favore dei controricorrenti, in solido - come da dispositivo. P.Q.M. Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, in favore dei controricorrenti, in solido, che si liquidano in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00, per esborsi, oltre spese generali forfettarie ed accessori di legge.