Per il Tribunale di Roma parti e avvocati devono metabolizzare il valore sociale e individuale e l'efficacia della mediazione

Una nuova sentenza della tredicesima sezione del Tribunale di Roma, giudice Moriconi, del 29 ottobre 2015 consente di fare il punto, ancora una volta, su alcuni delicati aspetti del rapporto tra mediazione e processo questa volta dal punto di vista culturale.

Il tutto – è bene dirlo sin da subito – in un caso in cui emerge la buona intenzione, da parte del giudice, di favorire quanto più possibile la soluzione concordata della controversia rispetto alla sentenza. Una buona intenzione che, come si può trarre anche da altri provvedimenti in materia, è testimoniata dal fatto che qui il giudice non intende limitarsi a generiche affermazioni di principio pure presenti in altri provvedimenti del tipo è bene che le parti raggiungano un accordo” anche perché la mole del contenzioso non consente altrimenti. Qui il giudice si impegna in prima persona prospettando concretamente ipotesi di soluzione cognita causa utilizzando il rafforzato strumento della proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. Il giudice individua un punto di equilibrio rispetto al quale invita le parti a confrontarsi in buona fede e correttezza. Sinistro stradale e ipotesi di accordo. Ma vediamo il caso affrontato. Il giudizio civile aveva ad oggetto la richiesta di risarcimento danni subiti a seguito di un sinistro stradale per la compagnia l'offerta doveva arrestarsi a 5.850 euro anche in considerazione di una affermata corresponsabilità del danneggiato che era passato con il semaforo giallo. Ecco allora che il danneggiato, prima di agire in giudizio correva l'anno 2012 proponeva una domanda di mediazione che si era conclusa, però, negativamente per assenza della parte chiamata e, cioè, dell'assicurazione. La proposta conciliativa del giudice e la mediazione delegata. Nel corso della causa il giudice secondo uno schema ricorrente per quel giudice formulava una proposta conciliativa e invitava, nel caso di mancata adesione, alla mediazione delegata ex art. 5, comma 2 d.lgs. 28/2010. Senonché, l'attore – che pure aveva aderito alla proposta del giudice – non attivava il procedimento di mediazione così come pure l'assicurazione. Per l'attore, infatti, non aveva senso la nuova id est la seconda mediazione essendone prevedibile l'esito infruttuoso avendo la compagnia assicuratrice, sollecitata più volte a mezzo mail dalla difesa dell'attore, comunicato di voler definire la causa con soli €.5.000 più €.2.000 per onorari”. Mediazione delegata dopo mediazione ante causam. Orbene, per il giudice – del tutto correttamente – circa la possibilità del giudice di disporre la mediazione demandata anche allorché sia stata già avviato e concluso negativamente un esperimento di mediazione obbligatoria non possono essere nutriti seri dubbi”. Ed infatti, sono diversi i presupposti e soprattutto il contesto nel quale si collocano i due tentativi di mediazione. Anzi, a mio avviso, ciò che più rileva per non ritenere inutile un secondo tentativo di mediazione sulla medesima controversia è, ad esempio, lo svolgimento di un'attività istruttoria, la possibile formulazione di una proposta da parte del giudice e tutto quanto potrebbe incidere su una diversa valutazione delle parti. Ma v'è di più. Il giudice richiama l'attenzione sul ruolo importante e anche decisivo degli avvocati che potranno evocare la possibilità per le parti, cogliendo le potenzialità del provvedimento del Giudice, di trovare ragionevoli soluzioni e punti di accordo, non celando, in mancanza, i possibili sviluppi negativi delle aspettative che l'inevitabile antagonismo insito nella avviata contesa giudiziaria tende, per ciascuna delle parti, a radicare ed esaltare”. E il giudice si duole proprio di questo nonostante avesse formulato una proposta che sarebbe molto stata corrispondente alla sentenza e l'assicurazione avesse offerto proprio quella somma l'attore ha ritenuto di non voler iniziare la mediazione volendo, verosimilmente, raggiungere un risultato più sostanzioso . Nessun giustificato motivo quindi per non avviare le mediazione anche se, in realtà, ai fini della condizione di procedibilità, rileva solo se la mediazione è stata attivata o no . La strada per la diffusione della cultura della mediazione. Le parole sono chiare se le parti avessero compreso e metabolizzato, già prima del provvedimento, il valore sociale ed individuale e l'efficacia della mediazione, il giudice non avrebbe scritto questa sentenza, l'attore avrebbe portato a casa una ragionevole somma di denaro, l'avvocato la sua parcella e l'assicurazione la tranquillità di non vedersi arrivare, dopo questa sentenza, una nuova causa che la improcedibilità che si dichiara non impedisce in alcun modo . Ne è derivata una sentenza di improcedibilità dell'azione dell'attore con conseguenziale condanna al pagamento delle spese processuali. Infine, dall'esame della sentenza emerge un punto fondamentale per lo sviluppo della mediazione per cambiare il corso delle cose serve che tutti camminino nella stessa direzione giudici, avvocati, parti e mediatori che devono essere di qualità come viene correttamente ricordato. Ma senza dimenticare, però, un altro importante e fondamentale attore che deve metterci del suo” e cioè il legislatore che sebbene abbia intrapreso un po' a pizzichi e bocconi, da ultimo, con il d.l. n. 132/2014 e il d.l. n. 83/2015 deve perseguire anche dal punto di vista della provvista economica necessaria l'obiettivo della efficienza della giustizia civile che rimane la precondizione necessaria per sviluppare la mediazione civile e la cultura delle ADR.

Tribunale di Roma, sez. XIII, sentenza 29 ottobre 2015 Giudice Moriconi I fatti della causa Lamentava l'attore che il giorno 19 marzo 2012 mentre attraversava a piedi alle ore 23,15 circa via dei Monti Tiburtini, all'altezza dell'incrocio con la carreggiata di via dei Durantini, durante la fase di regolare attraversamento pedonale, effettuato sulle strisce pedonali con semaforo verde, veniva travolto dall'autovettura di proprietà di condotta da che procedeva a velocità eccessiva ed oltre i limiti consentiti per quel tratto di strada. La compagnia assicuratrice si costituiva facendo presente che aveva già risarcito l'attore con la somma di €.5.850,00 e che essendo quanto l'attore corresponsabile per aver attraversato imprudentemente con luce gialla come si evinceva dalla relazione della P.M. la somma era da considerarsi satisfattiva. Con ordinanza del 16.6.2014 il giudice disponeva la mediazione demandata ai sensi del novellato articolo 5 co.II° del decr.lgsl.28/10. All'udienza di verifica la difesa dell'attore faceva presente che il R. aveva a suo tempo 3.12.2012 e prima della causa introdotto una procedura di mediazione in quel momento ancora obbligatoria in materia di RCA, che si era conclusa negativamente per l'assenza dell'assicurazione. Aggiungeva che avendo il R. aderito alla proposta del giudice, la domanda di mediazione demandata dal giudice non era stata introdotta dall'attore né dall'altra parte attivata essendone prevedibile l'esito infruttuoso avendo la compagnia assicuratrice, sollecitata più volte a mezzo mail dalla difesa dell'attore, comunicato di voler definire la causa con soli €.5.000 più €.2.000 per onorari. Ed invero a tal fine l'attore produceva una missiva nella quale la compagnia, evidenziato che il giudice, presupposta una invalidità permanente del 7%, aveva effettuato i calcoli, nella proposta ex articolo 185 bis, sulla base delle tabelle del tribunale invece che per quelle previste per le micropermanenti, aveva formulato la suddetta offerta €.5.000 più €.2.000 per onorari . La mancata comprensione da parte dei soggetti costituiti del valore e dell'efficacia della mediazione L'improcedibilità della domanda L'articolo 5 co. II° prevede che fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione in tal caso l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di giudizio di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione . Circa la possibilità del giudice di disporre la mediazione demandata anche allorché sia stata già avviato e concluso negativamente un esperimento di mediazione obbligatoria non possono essere nutriti seri dubbi. E' stato più volte sottolineata la diversità di presupposti e contesto nei quali si collocano la mediazione obbligatoria e quella demandata. Ed invero nell'ordinanza del 16.6.2014 il giudice osservava Va precisato che nel dicembre 2012 è stato tentato dall'attore un percorso di mediazione volontaria. Si ritiene che tale circostanza, vale a dire che l'attrice abbia proposto prima e fuori della causa, una domanda di mediazione non ha rilevanza ai fini che qui interessano la natura volontaria o obbligatoria , non sia impeditiva all'esercizio ed all'attivazione da parte del Giudice della mediazione demandata di cui all'articolo 5 co.II° del decr.lgsl.28/2010 nella versione riformata dal D.L.69/13 cit Si tratta infatti, ove la mediazione demandata sia frutto di una precisa e riflettuta decisione del Giudice che assume in questo caso una funzione di assistenza e guida, di modelli diversi e non alternativi, che si sviluppano con presupposti, forza ed efficacia non sovrapponibili. Da quanto si espone di seguito è di solare evidenza che nella mediazione demandata la realizzazione della condizione di procedibilità è solo una delle sue ragion d'essere. Esse consistono piuttosto nel giudizio del Giudice secondo il quale sussistono, nel caso specificamente esaminato, anche e specialmente considerate le difese della controparte in un complessivo bilanciamento nel senso anche letterale del termine con quelle dell'attore, le condizioni positive perché le parti possano pervenire ad un accordo amichevole, di tipo conciliativo o transattivo. La forza e l'efficacia è del tutto diversa. Il momento in cui il Giudice invia le parti in mediazione è svincolato da rigidità processuali se non quelle molto avanzate del giudizio conclusioni/discussione , consentendogli di individuare e di scegliere il momento più propizio in relazione alle circostanze ed agli sviluppi della causa e ciò anche in relazione alle difese articolate dalle parti . La possibilità, come la presente ordinanza testimonia, di rappresentare pacatamente, con equidistanza ed imparzialità, i punti di debolezza e di forza delle rispettive posizioni, consente di esaltare la sensibilità culturale e giuridica dei difensori, che tanto ruolo hanno nella mediazione riformata. E, tramite essi, parlare alle parti che pertanto dovranno essere informate nel modo più ampio e sostanziale dai difensori circa il contenuto del provvedimento, al fine che esse possano, esattamente come in ambito sanitario, determinarsi verso la scelta migliore da assumere, in ordine alla quale è precondizione una adeguata consapevolezza. Compito dei difensori è quello di evocare la possibilità per le parti, cogliendo le potenzialità del provvedimento del Giudice, di trovare ragionevoli soluzioni e punti di accordo, non celando, in mancanza, i possibili sviluppi negativi delle aspettative che l'inevitabile antagonismo insito nella avviata contesa giudiziaria tende, per ciascuna delle parti, a radicare ed esaltare. Con la mediazione demandata si evita di intraprendere percorsi spesso già condannati in partenza si pensi ad una mediazione obbligatoria prima della causa nella quale saranno protagonisti necessari soggetti terzi, come assicurazioni successivamente chiamate ovvero a situazioni in ordine alle quali le risultanze della consulenza tecnica disposta dal giudice sono determinanti per meglio fissare l'ubi consistam della lite e ciò perché è il Giudice che sceglie, con oculatezza, il momento migliore per disporne l'avvio. Dell'assistenza si è già detto. Se del caso, e questo lo è, il provvedimento di avvio alla mediazione demandata può contenere, ad opera del Giudice, utili indicazioni e parametri che difensori e parti, assistite da mediatori di qualità, potranno sviluppare nel miglior modo. Infine la diversa e solo eventuale onerosità del nuovo procedimento di mediazione per il quale il primo incontro preliminare alla mediazione vera e propria sconta, in caso di insuccesso, il solo pagamento delle modeste spese di avvio previste dalla normativa vigente cfr.per la autorevole conferma di tale opinamento la Circolare del Ministero della Giustizia 27 novembre 2013 Entrata in vigore dell’articolo 84 del d.l. 69/2013 come convertito dalla l. 98/2013 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, che modifica il d.lgs. 28/2010. Primi chiarimenti esclude che quello che di fatto si presenta come una -sia pure legittima seconda mediazione possa essere un aggravio irragionevole per le parti La vicenda, a far tempo dalla comunicazione della proposta del giudice alle parti e fino al mancato avvio della mediazione, è paradigmatica di quanto sia ancora lontano il raggiungimento del fondamentale obiettivo di una generale diffusa e soddisfacente comprensione ed apprezzamento da parte dell'utenza e del Foro che tuttavia, come la stessa Magistratura ha fatto in subiecta materia notevoli progressi assiologici nell'ultimo anno e mezzo del valore strategico per il contenimento della straripante mole di contenzioso e per la pacificazione sociale che diffonde, dei vantaggi in termini di tempi stretti di conclusione e di certezza dell'ottenimento del bene della vita oggetto dell'accordo, e, in definitiva, dei straordinari risultati che la mediazione può offrire. In questo caso, ed è di tutta evidenza, per un conveniente e conclusivo accordo, sarebbe stato sufficiente sedersi intorno al tavolo di un bravo e competente mediatore, le parti personalmente quanto all'attore e rappresentata la compagnia assicuratrice da un procuratore speciale, entrambe assistite dai rispettivi legali, con una reale volontà di chiudere la controversia presto e bene, utilizzando le preziose indicazioni offerte dal giudice. Il quale faceva chiaramente intendere, nell'ordinanza, che le affermazioni rese nell'immediato ai vigili urbani intervenuti da parte della compagna del R., partecipe con lui all'evento, e che ammetteva un attraversamento quanto meno affannoso e imprudente con semaforo giallo e si era a tarda notte, era buio , avrebbero potuto condurre ad una decisione affermativa di una qualche misura di concorso di colpa del danneggiato. Il giudice, è pur vero, che effettuava i calcoli sulla base delle tabelle del tribunale, ma è altrettanto vero che prendeva per buona, in quella fase di proposta, senza aver prima disposto ed acquisito una consulenza medica, la percentuale di invalidità indicata dall'assicurazione 7% e non quella dell'attore 9% . La proposta del giudice, come è scritto nell'ordinanza, non è una sentenza, piuttosto un'autorevole e meditata indicazione, allo stato e sulla base degli atti, di un punto di equilibrio conciliativo, irrorato di equità, sulle quale ben possono ed anzi debbono le parti, in caso di difficoltà ad accordarsi sull' esatto contenuto della proposta, continuare a discutere, anche con l'ausilio di un soggetto terzo ed imparziale, qual'è il mediatore, a tale fine essendo previsto nell'ordinanza di cui supra il successivo percorso di mediazione. L'assicurazione rispondeva alla mail della difesa dell'attore proponendo ciò che si è detto supra €.5000 + €.2000, oltre al già corrisposto che è più meno quello che il giudice avrebbe verosimilmente accertato e concesso all'esito di un percorso istruttorio CTU, testimonianze , applicativo delle tabelle previste per le micropermanenti, in ambito di concorso di colpa del pedone. Cosa dice tutto questo? Che se le parti avessero compreso e metabolizzato, già prima del provvedimento, il valore sociale ed individuale e l'efficacia della mediazione, il giudice non avrebbe scritto questa sentenza, l'attore avrebbe portato a casa una ragionevole somma di denaro, l'avvocato la sua parcella e l'assicurazione la tranquillità di non vedersi arrivare, dopo questa sentenza, una nuova causa che la improcedibilità che si dichiara non impedisce in alcun modo. E de hoc satis. Essendo pacifico che il procedimento di mediazione non è stato avviato, e non essendo stato addotto -come dimostrato supra alcun valido motivo giustificativo, ne consegue la improcedibilità della domanda. Le spese che vengono regolate secondo le previsioni – orientative per il giudice che tiene conto di ogni utile circostanza per adeguare nel modo migliore la liquidazione al caso concreto della l.24.3.2012 numero 27 e del D.M. Ministero Giustizia 10.3.2014 numero 55 vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda eccezione e deduzione respinta, così provvede DA'ATTO della mancata attivazione dell’esperimento di mediazione demandata DICHIARA improcedibile la domanda di V.-M. R. CONDANNA V.-M. R. al pagamento delle spese di causa che liquida in favore della spa in persona del legale rappresentante pro tempore in complessivi €.1.300,00 oltre IVA, CAP e spese generali.