Decadenza imputabile al sistema telematico? Va accolta l’istanza di rimessione in termini

Merita accoglimento l’istanza di rimessione in termini formulata nell’interesse della parte che sia incorsa in una decadenza imputabile al sistema telematico, che ha segnalato solo successivamente alla scadenza del termine per il deposito dell’atto il messaggio di atto rifiutato per deposito fascicolo errato .

Lo ha deciso il Tribunale di Pescara con un’ordinanza del 2 ottobre 2015. Il caso. Il Tribunale di Pescara è stato chiamato a pronunciarsi su un’istanza di rimessione in termini formulata dal difensore del convenuto ai sensi dell’art. 153, comma 2, c.p.c., ed ha ritenuto che dagli atti prodotti a supporto dell’istanza in parola risultasse che il termine finale per la tempestiva costituzione in giudizio del convenuto fosse scaduto per causa non imputabile alla parte. Il sistema avrebbe dovuto segnalare immediatamente l’errore. In particolare, il Tribunale ha rilevato che la comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta era stata inviata telematicamente entro il termine finale previsto a pena di decadenza dal codice di rito con esito di controlli automatici deposito terminati con successo . Solo in un secondo momento, successivo alla scadenza del termine de quo , era poi pervenuto al difensore di parte convenuta il messaggio di atto rifiutato per deposito fascicolo errato , in seguito al quale il legale aveva provveduto ad una nuova trasmissione per via telematica della citata comparsa di risposta. Tale – banale – errore di indicazione del numero di fascicolo di destinazione dell’atto difensivo, sottolinea il Tribunale abruzzese, avrebbe dovuto essere segnalato immediatamente, se il sistema fosse ideato e realizzato in modo da funzionare adeguatamente e cioè con efficienza quantomeno parti a quella umana in operazioni automatizzabili . Qualsia operatore di cancelleria, infatti, ricevendo un atto di comparsa di costituzione e risposta, secondo i Giudici pescaresi sarebbe perfettamente in grado di rilevare immediatamente, semplicemente incrociando i dati relativi ai nominativi delle parti in causa e al numero della causa, l’indicazione erronea del numero del fascicolo da parte del depositante e di segnalarglielo , e pertanto la medesima capacità può e deve essere pretesa da un sistema telematico. La decadenza in cui è incorsa parte convenuta, concludono quindi dal Tribunale, è imputabile essenzialmente ad un difetto del sistema e pertanto l’istanza di rimessione in termini deve essere accolta.

Tribunale Ordinario di Pescara, sez. Civile, 2 ottobre 2015 Giudice Di Fulvio Il Giudice dott. Carmine Di Fulvio, a scioglimento della riserva che precede, ritenuto di poter accogliere l'istanza di rimessione m termini formulata dal difensore di parte convenuta ai sensi dell'art.l53 comma 2 c.p.c. in quanto dagli atti prodotti a supporto di detta istanza risulta che il termine finale per la tempestiva costituzione in giudizio della parte convenuta è scaduto il 26.6.2015 per causa non imputabile a tale parte ed invero 1 la comparsa di costituzione e risposta della convenuta è stata inviata telematicamente entro detto termine finale, segnatamente il 26.6.2015 alle 16,33, con esito di controlli automatici deposito terminati con successo 2 solo il 1.7.2015 è pervenuto al difensore di parte convenuta il messaggio di atto rifiutato per deposito fascicolo errato” e, pertanto, detto difensore ha nuovamente provveduto a trasmettere per via telematica la citata comparsa di risposta, ma quando ormai il termine del 26.6.2015 era spirato 3 dunque il banale errore materiale di indicazione del numero del fascicolo di destinazione del suddetto atto difensivo è stato segnalato dal sistema telematico solo il 1.7.2015, anziché immediatamente, come dovrebbe avvenire se tale sistema fosse ideato e realizzato in modo da funzionare adeguatamente e cioè con efficienza quantomeno pari a quella umana in operazioni automatizzabili in proposito si osserva, infatti, che qualsiasi operatore addetto ad uno sportello di Cancelleria, all'atto di ricevere una comparsa di risposta sarebbe perfettamente in grado di rilevare immediatamente, semplicemente incrociando i dati relativi ai nominativi delle parti in causa e al numero della causa, l'indicazione erronea del numero del fascicolo da parte del depositante l'atto e di segnalarglielo, sicché identica capacità si può e si deve pretendere da un sistema telematico 4 pertanto si può ritenere che parte convenuta sia incorsa in una decadenza per causa imputabile essenzialmente ad un difetto del predetto sistema, inidoneo a segnalare all'interessato un semplice errore materiale, come tale non meritevole di essere sanzionato con una decadenza processuale P.Q.M. in accoglimento della predetta istanza di rimessione in termini, dichiara la tempestività della costituzione in giudizio di parte convenuta considerato che il procuratore di parte attrice ha chiesto la concessione dei termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c., assegna alle parti tali termini, con decorrenza iniziale dal 20.10.2015 giorno da computare nei termini , e rinvia la causa per la valutazione delle eventuali richieste istruttorie all’udienza del 9.2.2016 ore 10,30.