Notifica al portiere: non c’è onere di attestare le vane ricerche

Mentre è da ritenersi nulla la notifica al portiere che non contenga una specifica attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate dall’art. 139, comma 2, c.p.c., nessun altro onere è previsto per l’attestazione della specificità delle vane ricerche di quelle stesse persone.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 22294 depositata il 30 ottobre 2015. Il caso. Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione proposta dall’odierno ricorrente per l’annullamento di una cartella esattoriale. L’interessato proponeva appello avverso la decisione , ma il Tribunale di Roma respingeva la domanda di gravame. Il condannato ricorreva per cassazione, lamentando violazione dell’art. 139 c.p.c. e degli artt. 22 e 23 della l. 689/81, con riferimento alla necessità, nel caso di specie, della spedizione della raccomandata al destinatario del verbale di accertamento, secondo il disposto dell’art. 139 c.p.c., comma 3 e 4. Il ricorrente rilevava, inoltre, l’erronea applicazione dell’art. 139 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 5, c.p.c, in relazione all’onere per chi ponga in essere la notifica di attestare l’assenza del destinatario, anche senza formule sacramentali. Chi effettua la notifica non ha l’onere di attestare la specificità delle vane ricerche. La Suprema Corte ha evidenziato che il d.l. n. 248/2007 , poi l.n. 31/2008, ha introdotto l’onere della spedizione della raccomandata del verbale di accertamento, ai fini della validità della notifica. Gli Ermellini hanno escluso l’applicazione della normativa di cui sopra, nel caso di specie, non essendo la stessa vigente all’epoca della notifica del verbale. La Corte di legittimità ha, inoltre, precisato il principio per cui la relata di notifica non necessita di particolari formule sacramentali ed ha evidenziato che, nel caso di specie, la stessa attestava l’effettuazione della notifica, a seguito di assenza dei soggetti indicati dalla legge art. 139, comma 2, c.p.c. e la consegna del plico al portiere correttamente identificato. La Suprema Corte ha sottolineato che mentre in fattispecie differenti da quella in esame ove vi è l’indicazione dell’assenza , è nulla la notificazione nelle mani del portiere che non contenga una specifica attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate dall’art. 139, comma 2, c.p.c., nessun altro onere è richiesto per l’attestazione, postulata dal ricorrente, della specificità anche delle vane ricerche di quelle stesse persone . Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 5 giugno – 30 ottobre 2015, n. 22294 Presidente Bucciante – Relatore Oricchio Considerato in fatto Con sentenza n 39869/2006 il Giudice di Pace di Roma rigettava l'opposizione proposta da A.C. per l'annullamento della cartella esattoriale n. 09720050222880428. Avverso l'anzidetta decisione interponeva appello, con atto notificato il 31 ottobre 2006, il medesimo A Resisteva al proposto gravame il Comune di Roma. Con sentenza n. 10133/2009 il Tribunale di Roma rigettava l'appello e condannava l'appellante al pagamento delle spese del giudizio. Per la cassazione della suddetta decisione d'appello ricorre l'A. con atto fondato su due articolati ordini di motivi. Resiste con controricorso l'intimato Comune. Ha depositato memoria, ai sensi dell'art. 3.78 c.p.c., l'A Ritenuto in diritto 1. Con il primo ordine di motivi si denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 139 c.p.c. e artt. 22 e 23 L. 689/81 in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. . Il motivo è corredato dalla formulazione, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c, di apposito quesito. Quest'ultimo è posto, in sostanza, al fine di conoscere se, nella fattispecie, era necessaria la spedizione e la relativa prova della raccomandata al destinatario del verbale di accertamento ai sensi dell'art. 139 c.p.c., co. 3 e4. Orbene il previsto onere, ai fini della validità della notifica v. Cass. civ., Sez. Seconda , Sent. 19 gennaio 2007, n. 1258 , della spedizione della suddetta raccomandata è conseguente alla modifica legislativa introdotta quanto alle notifiche -come quella de qua a mezzo del servizio postale dal D.L. n. 248/2007 L. 31/2008 e quindi, dall'entrata in vigore di tale modifica. In proposito va rammentato come già questa Corte ha avuto modo di precisare che per la notificazione dei detti atti processuali la nullità della notifica al portiere non seguita dalla notizia al destinatario a mezzo di raccomandata è applicabile ratione temporis solo alla notifica eseguita dopo l'entrata in vigore della sudetta legge di conversione Cass. civ., Sez. Seconda, Sent. 4 dicembre 2012, n. 21725 . Poiché la notifica del verbale in questione risale al 25 marzo 2001 è evidente che la succitata norma, così come novellata, non si applicava all'epoca. Tale considerazione rende del tutto infondato il motivo in esame. 2. Con il secondo motivo si deduce la falsa applicazione dell'art. 139 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 5 c.p.c. con riferimento all'addotto onere dell'agente notificatore di attestare anche senza formule sacramentali l'assenza del destinatario e degli altri soggetti previsti dall'art. 139 c.p.c . Come può evincersi dalla relata di notifica e soprattutto, per quanto qui interessa, atteso il vizio denunciato dalla motivazione della sentenza gravata emerge con chiarezza il motivo della regolarità , in punto, della effettuata notifica. Infatti, proprio l'invocato principio , che la relata di effettuazione della notifica non necessita di particolari formule sacramentali Cass. SS. UU., Sent. 20 aprile 2015, n. 8214 comporta la regolarità, in ipotesi, dell' effettuata attestazione. Nella fattispecie, infatti, la notifica -come già motivatamente evidenziato nella gravata decisione attesta l'effettuazione a seguito della assenza dei soggetti indicati dalla legge ed, inequivocamente, dallo stesso modulo prestampato e, quindi, la consegna -come per legge del plico al portiere identificato, senza peraltro contestazione alcuna in atti, sulla identità personale di quest'ultimo. Per di più la parte ricorrente nulla adduce, in violazione del principio di autosufficienza, quanto all'aspetto residuale della mossa censura relativa alla questione della mancata attestazione delle vane ricerche delle persone indicate in ordine di preferenza tra loro e rispetto al portiere . Infatti la censura, in punto, appare come formulata in questo grado del giudizio e, quindi, nuova ne vi è allegazione atta a dimostrarne la pregressa formulazione. In ogni caso va evidenziato che, nel mentre in fattispecie differenti da quella in esame ove vi è l'indicazione dell'assenza , è nulla la notificazione nelle mani del portiere che non contenga una specifica attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate dall'art. 13, II co. c.p.c. Cass. civ., SS.UU. 20 aprile 2005, n. 8214 , nessun altro onere è richiesto per l'attestazione, postulata dal ricorrente, della specificità anche delle vane ricerche di quelle stesse persone. Il secondo motivo esaminato è, pertanto, anch'esso infondato. 3. L'infondatezza dei motivi comporta il rigetto del proposto ricorso. 4. Le spese seguono la soccombenza e si determinano così come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del contro ricorrente delle spese del giudizio, determinate in € 700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.