Delibere assembleari e mediazione: termine di decadenza per l’impugnazione

Se è stato esperito tentativo di mediazione, il termine di decadenza per l’impugnazione della delibera assembleare è sospeso dalla data di comunicazione alle altre parti della domanda di mediazione.

Così il Tribunale di Palermo con sentenza n. 4951/15 del 18 settembre. Il caso. Un condomino citava in giudizio il condominio nella persona del legale rappresentante, chiedendo la sospensione di delibere assembleari, datate 24 maggio, concernente la ripartizione di alcune spese inerenti allo stabile. Il termine di decadenza per impugnare una delibera assembleare decorre dalla data di comunicazione della richiesta di mediazione alle altre parti. Il Tribunale di Palermo ha dichiarato inammissibile l’azione, in quanto tardiva, evidenziando che durante il tentativo di mediazione, il termine di 30 giorni per impugnare le delibere assembleari, si sospende e riprende dalla data di redazione e deposito del verbale negativo. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 d. lgs. n. 28/2010, dalla data di comunicazione della mediazione alle altre parti, la domanda di mediazione impedisce la decadenza per una sola volta e se il tentativo fallisce, la domanda giudiziale deve essere proposta entro lo stesso termine di decadenza decorrente dal deposito del verbale. Il rispetto del termine perentorio di cui sopra, va riscontrato con riferimento all’art. 1137 c.c., il quale prevede che il termine per impugnare la delibera decorra dalla data della stessa o della sua comunicazione. L’art. 5 d. lgs. 28/2010, quindi, non richiama l’art. 2943 c.c. . Il Tribunale ha sottolineato che, nel caso di specie, il termine di decadenza per l’impugnazione della delibera assembleare è stato sospeso dalla data della comunicazione della domanda di mediazione alle altre parti. Fallito il tentativo di mediazione, esperito e verbalizzato in data 17 settembre, atteso che la comunicazione dell’istanza di mediazione era pervenuta in data 26 giugno, la parte attrice avrebbe dovuto iscrivere a ruolo la causa entro e non oltre la data del 19 settembre. Tale termine non è stato rispettato, per questo motivo il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’azione.

Tribunale di Palermo, sez. II Civile, sentenza 18 settembre 2015, n. 4951 G.O.T. Adelfio Motivi Con atto di citazione notificato in data 17.10.14 conveniva in giudizio il Condominio sito in in persona del legale rappresentante pro tempore chiedendo di dichiarare la sospensione della delibera del 27.5.2014 primo , secondo , terzo punto quarto punti dell'o.d.g., nel merito dichiarare che il condominio è tenuto a rielaborare le ripartizioni di spesa relative ai' due anni 2012-2013 sopra detti in considerazione dell'unità immobiliare da includere nel compendio condominiale e che l'onere economico della quota parte ad essa relativa va caricato sui condomini che ne risultino proprietari, annullare con qualsiasi formula al delibera del 9.92014 nei punti relativi al rendiconto anni 2012-2013 e alla ratifica della nomina dell'amministratore dichiarando l'invalidità della delibera dei 27.5.2014, con vittoria di spese competenze ed onorari di causa Si costituiva il Condominio sito in Palermo in persona del legale rappresentante pro tempore che eccepiva l'inammissibilità dell'azione in quanto tardiva, la carenza di legittimazione attiva dell'attore e nel merito chiedeva il dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria ,di spese competenze ed onorari di causa La causa, istruita sulla base della documentazione allegata in atti, fatte precisare le conclusioni, all'udienza odierna è stata decisa come da separato verbale che qui si intende ripetuto e trascritto. Ebbene è' pacifico che durante il tentativo di mediazione. il termine di trenta giorni per l'impugnazione delle delibere assembleari si sospende e riprende dalla data di redazione e deposito del verbale negativo . Il comma 6 dell'articolo 5 del Dlgs 28/2010 stabilisce che dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda, giudiziale , aggiungendo che, dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito dei verbale di cui all'articolo II presso la segreteria dell'organismo . Al fine di verificare il rispetto del predetto perentorio termine di legge occorre rifarsi al combinato disposto tra la vigente formulazione dell'art. 1137, comma II, cod. civ,, il quale recita Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti. Pertanto, è certo che l'art 5 del Dlgs. 28/2010 non richiama l'art. 2943 del 2 c.c. In fatto antecedentemente alla presente azione parte attrice, per impugnare le delibere assembleari del 27 maggio 2014 oggetto del presente giudizio, ha promesso una istanza di mediazione presso l'organismo di Palermo, la cui comunicazione è pervenuta al Condominio in data 26 giugno 2014, quindi al 29° giorno dal perfezionamento delle delibere qui impugnate, nonché al 28° giorno dalla data in cui parte attrice ne ha ricevuto il relativo verbale. P, termine di decadenza per l'impugnazione della delibera assembleare viene quindi sospeso - per una sola volta - dalla domanda di mediazione, ma non dal giorno della sua presentazione, bensì dal momento della comunicazione alle altri parti Orbene, nel caso che ci occupa la mediazione è fallita nel secondo incontro delle parti avvenuto in data 1710912014, in pari data veniva depositato il relativo verbale negativo presso la segreteria dell'Organismo e, contestualmente, riprendeva a decorrere il termine dei trenta giorni previsto ex lege per l'impugnazione, della delibera. Atteso che la comunicazione dell'istanza di mediazione proposta ex adverso era pervenuta in data 26 giugno 2014, cioè decorsi 28 giorni da quando parte attrice aveva ricevuto il verbale relativo alle delibere impugnate, quest'ultima avrebbe dovuto iscrivere la presente causa a ruolo, entro i due giorni a lei rimanenti per promuovere l'azione giudiziaria quindi entro non oltre la data del 19 settembre 2014, e non dopo un mese dalla suddetta perentoria scadenza, come nel caso che ci occupa. Da qui va accolta eccezione di inammissibilità della presente impugnazione e dunque ogni altro motivo non va esaminato. Le spese di lite , stante comunque la novità della materia e il comportamento processuale delle parti si compensano tra le parti nella misura di cui in parte dispositiva.