Il mandato dell’amministratore si proroga tacitamente se non interviene la revoca

In assenza delle irregolarità previste dall’art. 1129 c.c. e dell'eventuale delibera di revoca, la nomina dell’amministratore in carica da un anno è prorogabile tacitamente per un altro anno.

Così il Tribunale di Milano con decreto n. 2486/15 del 2 ottobre. Il caso. Il ricorrente chiedeva la revoca dell’Amministratore di condominio, contestando inadempimenti e violazioni da parte dello stesso. Proroga tacita della nomina dell’amministratore in assenza delle irregolarità derivanti dal codice civile. Il Collegio ha ritenuto insussistenti le irregolarità previste dall’art. 1129 c.c. per la revoca dell’amministratore. In particolare, ha precisato che, in contraddittorio, l’amministratore ha documentato di essere in possesso dei requisiti soggettivi per lo svolgimento dell’incarico ed ogni informazione relativa al resistente è contenuta nelle carte intestate, correlate di esatta denominazione della società di persone cui è affidato l’incarico. Il Tribunale ha rilevato che le assemblee di nomina hanno approvato il compenso spettante all’amministratore e che l’omesso inserimento della sua nomina all’ordine del giorno dell’ultima assemblea è conforme alla nuova disciplina in materia di condominio, per la quale la durata in carica dell’amministratore è tacitamente prorogabile ad altro anno salvo delibera di revoca. I documenti condominiali sono accessibili e possono essere liberamente consultati, in quanto è noto il luogo ove i registri si trovano il Collegio ha, inoltre, sottolineato che la mancata apertura di un conto corrente condominiale è stata smentita documentalmente dal resistente e la regolarizzazione della posizione è stata confermata dall’assemblea. Il Tribunale ha infine chiarito che la mancata convocazione dell’assemblea per deliberare sulla partecipazione alla mediazione, introdotta dal ricorrente, non è una omissione rilevante il Condominio non è parte del contenzioso e non sussiste, nel procedimento di specie, alcuna previsione di mediazione obbligatoria. L’assemblea ha riconfermato la nomina dell’amministratore, con il rispetto dei quorum di legge. Per le ragioni sopra esposte il Tribunale ha emesso decreto di rigetto dell’istanza.

Tribunale di Milano, sez. Volontaria Giurisdizione, decreto 2 ottobre 2015, n. 2486 Presidente Manunta Fatto e diritto Il Collego, sciogliendo la riserva di cui a verbale del 1.10.15, ritenuto che • il ricorrente chiede la revoca dell'Amministratore del Condominio, lamentando una serie di inadempimenti e di violazioni da parte dell'Amministratore stesso • all'esito del contraddittorio e seguendo l'elenco delle censure mosse dal ricorrente stesso risulta che - i dati relativi all'Amministratore sono indicati in tutte le carte intestate, comprese le comunicazioni postali, con l'esatta denominazione della società di persone cui è affidato l'incarico di amministrare il Condominio e con specifica indicazione anche del nominativo del socio accomandatario, tali dati risultano chiaramente anche sulla corrispondenza intercorsa con l'odierno ricorrente - i compensi dell'Amministratore sono stati approvati nelle stesse assemblee di nomina, con indicazione del compenso spettante all'Amministratore medesimo v. docc.6 prodotti dallo stesso ricorrente - il luogo in cui si trovano i registri condominiali ë inequivocabilmente identificato e identificabile nella sede della s.a.s. in , Milano - in assenza di diversa indicazione, ë evidente che i documenti condominiali potevano e possono essere liberamente consultati dai condomini, previo avviso e appuntamento non risulta, del resto, che, lo Studio abbia mai opposto un rifiuto o non abbia dato riscontro a richieste di accesso alla documentazione condominiale - i requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'incarico sono documentati dal resistente, che ha allegato anche l`attestato di partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale docc.3 e 4 - la mancata apertura di un conto corrente condominiale è smentita documentalmente doc-Z del resistente conto n. /15 presso , l'Amministratore, dunque, ha regolarizzato la posizione, provvedendo all'adempimento e successivamente con la delibera prodotta dal resistente stesso coree doc.17 ë stato confermato dall'assemblea con la prescritta maggioranza è, quindi, intervenuto un nuovo mandato, rispetto al quale risulta rispettato anche l'obbligo di apertura del conto corrente intestato al Condominio - l'omesso Inserimento all'ordine dei giorno dell'assemblea del 9.2.15 della nonnina dell'Amministratore è conforme alla nuova disciplina dei condominio, che prevede sostanzialmente la durata in carica dell'Amministratore per un anno tacitamente prorogabile per un altro anno, salvo delibera di revoca assunta dall'assemblea medesima - la mancata convocazione dì assemblea per deliberare sulla partecipazione alla mediazione introdotta dall'odierno ricorrente non costituisce omissione rilevante in effetti, nessun giudizio contenzioso è stato introdotto dal ricorrente nei confronti del Condominio a seguito della mancata partecipazione alla mediazione le uniche censure sollevate dal si limitano ad investire l'operato dell'Amministratore e, in effetti, sono state, fatte valere in questa sede di volontaria giurisdizione il Condominio, quindi, non ira e non è parte del contenzioso e alla presente procedura non è neppure applicabile l'obbligo della mediazione obbligatoria v. articolo 71 quater disp. att. c.c. - l'assemblea per l'eventuale revoca dell'Amministratore è stata convocata e si è tenuta, Concludendosi con la riconferma e/o nuova nomina dei resistente delibera adottata con i quorum di legge • alla luce di quanto precede emerge evidente che non sussistono le gravi irregolarità richieste dall'articolo 1 129 c.c, ai fini della revoca dell'amministratore • deve pronunciarsi la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spose di procedura, pur trattandosi di volontaria giurisdizione cfr. Casa, sent. n. 1274 del 13.03.1989 P.Q.M. Rigetta il ricorso, Condanna la parte ricorrente a rifondere al resistente le spese dei procedimento, che liquida in complessivi € 1.500,00 oltre accessori di legge. Si comunichi.