Multa contestata dinanzi al giudice di pace: sanzionato comunque il proprietario che nicchia sull’identificazione del conducente

Irrilevante, in sostanza, il fatto che il verbale, relativo a un eccesso di velocità, sia messo in discussione e sottoposto alle valutazioni del giudice di pace. Resta intatto l’obbligo del proprietario del veicolo di collaborare per l’identificazione della persona alla guida della vettura al momento dell’infrazione.

Contestazione chiarissima, e messa ‘nero su bianco’ dalla Polizia stradale eccesso di velocità. Multa contestata, e vicenda affidata alle valutazioni del giudice di pace. Ciò, però, non allunga all’infinito i tempi sul fronte dell’obbligo del proprietario del veicolo di fornire le generalità della persona che era alla guida della vettura. Legittima, quindi, nei suoi confronti, la sanzione per avere eccessivamente traccheggiato Corte di Cassazione, sez. VI Civile, sentenza n. 19380/15 depositata oggi Velocità. Vicenda facilmente riassumibile verbale elevato dalla Polizia stradale per violazione dei limiti di velocità. Una volta identificato il veicolo, scatta il confronto col proprietario per certificare le generalità del conducente al momento dell’infrazione al Codice della Strada. Ma il proprietario della vettura nicchia, non rispondendo all’invito, e viene, di conseguenza, sanzionato. A sorpresa, però, gdp e tribunale ritengono illegittimo il provvedimento. Come si spiega questa decisione? Per i giudici, in sostanza, in pendenza di ricorso – proprio come in questo caso – avverso la sanzione che comporta la sottrazione di punti dalla patente a carico del conducente, nessun obbligo di comunicazione sussiste in capo al proprietario del veicolo. Conducente. Tale visione, però, viene letteralmente demolita dai Giudici della Cassazione, i quali, accogliendo le obiezioni mosse dal Ministero dell’Interno, ribaltano completamente la situazione, sancendo la legittimità, ab origine , della sanzione applicata al proprietario della vettura. Riferimento decisivo, in questa ottica, è la sussistenza dell’ obbligo di collaborazione , a prescindere dall’ esito del giudizio che ha dato origine alla richiesta di identificazione del conducente. Su questo fronte, in sintesi, i giudici ribadiscono che il proprietario del veicolo che, invitato a comunicare il nominativo del conducente, ometta di ottemperare all’invito commette una evidente violazione dell’ obbligo di collaborazione nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione cui spetta l’espletamento dei servizi di polizia stradale . A fronte di tale principio, è irrilevante sia la sorte della violazione che era sottesa alla richiesta di informazioni della pubblica amministrazione, sia ogni procedura di segnalazione che deve essere fatta dall’organo accertatore all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza 9 aprile – 30 settembre 2015, n. 19380 Presidente Petitti – Relatore Parziale Svolgimento del processo 1. Il MINISTERO DELL'INTERNO impugna la sentenza n. 640/11 del Tribunale di Potenza, depositata il 5 maggio 2011, che ha respinto il suo appello avverso la sentenza del giudice di pace, che, a sua volta, aveva accolto il ricorso, depositato in data 5 aprile 2006, di F.F. avverso il verbale n. 180/0000024789 dell'11 gennaio 2006 della Polizia Stradale di Potenza con il quale gli era stata contestata la violazione dell'art. 180/8 d.lgs. 285/92, per non aver ottemperato all'invito di fornire all'Ufficio di Polizia le generalità del conducente al momento dell'infrazione, con riferimento al verbale n. ATX0000089047 elevato ai sensi dell'art. 142/9 Codice della Strada. 2. Secondo il ricorrente, il contravvenzionato eccepiva l'illegittimità della sanzione amministrativa atteso che il termine di trenta giorni di crei all'art. 126 bis CDS per comunicare i dati personali e della patente del conducente dovrebbe decorrere dalla definizione della contestazione effettuata e non dalla data di notificazione del verbale di accertamento il secondo provvedimento sanjonatorio, nel caso di specie, era stato emesso pendente ancora dinanzi al Giudice di Pace di Potenza il giudizio di opposizione al verbale di contestazione e, pertanto, doveva considerarsi affetto da nullità insanabile . 3. Il Giudice di Pace accoglieva il ricorso e il Tribunale rigettava l'impugnazione dell'Amministrazione. Secondo il ricorrente il giudice dell'impugnazione riteneva che in pendenza di ricorso avverso la sanzione che comporta la sottrazione di punti dalla patente a carico del conducente, nessun obbligo di comunica Lione sussista in capo al proprietario . 3. Impugna tale decisione l'Amministrazione che formula un unico motivo. Nessuna attività in questa sede ha svolto la parte intimata. Motivi della decisione 1. I motivi del ricorso. 1.1 - Col primo ed unico motivo di ricorso si deduce Violazione e falsa applicazione del combinato di posto degli artt. 126 bis e 180 del Codice della Strada, in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c . Rileva che il giudice dell'appello ha errato nella interpretazione delle norme richiamate. Richiama al riguardo il precedente di questa Corte n. 11811/2010, che ha ritenuto invece che sussiste un obbligo di collaborazione, autonomo ed indipendente dall'esito del giudizio che ha dato origine alla richiesta. 2. Il ricorso è fondato e va accolto. 2.1 -- La prospettazione dell'Avvocatura dello Stato è corretta ed è conforme ad un orientamento ormai consolidato di questo-Corte, che ha affermato che l'art. 180 C.d.S., comma 8, della cui applicazione qui si deve discutere, perché oggetto della sanzione contestata, punisce non specifici comportamenti trasgressivi nella circolazione altrimenti e partitamene sanzionati , ma il rifiuto della condotta collaborativa dovuta dal proprietario, ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal Codice della Strada, nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale Cass. 13748/07, riv. 598104 . Incorre pertanto in detta violazione il proprietario del veicolo che, invitato a comunicare il nominativo del conducente dello stesso in riferimento a una determinata occasione, ometta di ottemperare all'invito. Indifferente è quindi sia la sorte della violazione che era sottesa alla richiesta di informazioni della p.a., sia ogni procedura di segnalazione che deve esser fatta dall'organo accertatore all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida materia regolata dall'art. 126 C.d.S. . 3. Il ricorso va, quindi, accolto e il provvedimento impugnato cassato. Sussistendone i presupposti, ai sensi dell'art. 384 cpc, questa Corte può pronunciare sul merito, rigettando l'originaria opposizione e liquidando, secondo il principio della soccombenza, le spese dell'intero giudizio, come da dispositivo. P.T.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria opposizione. Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate per il primo grado in € 200,00 duecento per onorari e € 150,00 centocinquanta per diritti per il secondo grado in € 250,00 duecentocinquanta per onorari e € 150,00 centocinquanta per diritti e per il presente giudizio in € 500,00 cinquecento euro per compensi e € 200,00 duecento euro per spese, oltre a spese prenotate a debito.