Nel più ci sta il meno: il giudice può sempre invitare le parti a mediare anche se i diritti sono indisponibili

Con un’importante e ben argomentata pronuncia la nona sezione civile del Tribunale di Milano ha avuto modo di pronunciarsi sull’area di operatività della mediazione civile e, in particolare, sui poteri e le facoltà del giudice di invitare le parti a percorrere un percorso di mediazione civile e commerciale.

Un’ordinanza che svela come la mediazione sia un istituto con una potenziale area di operatività che va ben oltre le controversie aventi ad oggetto principale diritti disponibili art. 2 d.lgs. 28/2010 . Controversia sullo status. Alla base dell’ordinanza una controversia in materia di status e quindi, una tipica controversia su diritti indisponibili ove marito e moglie discutevano della nullità del matrimonio per bigamia e delle conseguenti questioni patrimoniali. Una controversia non soltanto particolare per le ragioni della pretesa e, cioè, la nullità per precedente matrimonio ma anche per la circostanza che, nel corso del giudizio, il marito veniva a mancare e il processo veniva proseguito dai suoi eredi. E’ questo il passaggio importante sul quale il giudice, con buona dose di sano realismo, fonda e giustamente la propria scelta di invitare le parti a tentare la strada della mediazione civile. Ed infatti – osserva il Tribunale – nel caso di specie, il soggetto che predicava un interesse morale sovrastante ogni altra pretesa cioè il marito è purtroppo deceduto. Le parti rimaste in causa eredi del marito e moglie superstite, all’esito dell’audizione – risultata utile grazie alla collaborazione degli avvocati – hanno lasciato emergere al di là della formale posizione processuale, l’effettivo interesse nel conflitto un interesse squisitamente patrimoniale e, in specie, i diritti sul patrimonio del de cuius peraltro molto complesso quanto a individuazione dei beni che lo compongono e della relativa disciplina applicabile. Diritti patrimoniali connessi a diritti indisponibili. Non vi è dubbio, quindi, che il cuore” della controversia è rappresentato dagli interessi economici pienamente disponibili delle parti e che la questione processualmente pregiudiziale di natura indisponibile e, cioè, lo status altro non sia diventata che l’occasione per discutere del patrimonio. In fondo, la presenza del diritto indisponibile nel procedimento civile non esclude la co-presenza di diritti del tutto disponibili e, quindi, negoziabili”. Sebbene indisponibile, però, il giudice deve decidere la controversia soltanto se le parti non soltanto propongono la domanda come in questo caso è già avvenuto ma se esse, concordemente, non vi rinunciano. Effetti dell’accordo sul processo sullo status. Ecco allora che l’eventuale e sperato raggiungimento di un accordo amichevole sul patrimonio potrà avere effetti indiretti sulla questione di status attraverso, ad esempio, proprio la rinuncia alla domanda. Non vi è dubbio che l’eventuale accordo sulla parte disponibile del processo può infatti avere poi ricadute sui procedimenti in generale infatti, la composizione del conflitto spegne l’interesse delle parti per la procedura giudiziale che, può, a questo punto, essere oggetto di atti dispositivi anche indiretti negozi processuali si pensi al caso della parte attrice che rinuncia alla domanda giudiziale avente ad oggetto diritti indisponibili . La natura dell’invito del giudice – Ecco allora che a seguito della valutazione della natura della specifica controversia e degli interessi che sono emersi il giudice decide di invitare le parti che poi hanno accolto l’invito a tentare la via della mediazione civile. Tuttavia quell’invito, osserva correttamente il giudice, non può essere un invito di cui all’art. 5 d.lgs. 28/2010 e, cioè, non fa scattare la fattispecie della domanda di mediazione come condizione di procedibilità. Ecco allora che si tratta di un invito come quello che solitamente i giudici rivolgono alle parti di coltivare le trattative” che è certamente un invito non vincolante e non in grado di dare vita ad una condizione di procedibilità. Peraltro, si tratta di un potere che rientra nel più generale potere di governance del processo da parte del giudice ai sensi dell’art. 175 c.p.c. Una facoltà che nel caso di specie è stata esercitata a seguito di un attento esame della natura della controversia e degli interessi delle parti un invito, quindi, non dettato da mere esigenze molto spesso espresse in alcune ordinanze apparentemente come l’unico importante di sfoltire il ruolo senza aiutare le parti a condividere la decisione di percorrere la strada della mediazione magari individuando alcune questioni utili per il raggiungimento dell’accordo.

Tribunale di Milano, sez. IX Civile, ordinanza 15 luglio 2015 Giudice Estensore Buffone Mediazione civile e diritti indisponibili Mediazione demandata dal giudice – Espunzione dell’istituto dal dlgs 28 del 2010 ad opera del dl 69 del 2013 – Persistente del potere in capo al giudice - Sussiste art. 5 dlgs 28 del 2010 La nuova formulazione normativa dell’art. 5 comma II d.lgs. 28 del 2010 non è incompatibile con un generale potere del giudice art. 175 c.p.c. di sollecitare un percorso volontario di mediazione mediante un invito invito che, se seguito dalla adesione delle parti, ha il vantaggio per le parti stesse di non comportare conseguenze in punto di procedibilità della domanda. Infatti, la mediazione demandata dal giudice, altro non è se non una forma di mediazione volontaria, veicolata dal suggerimento del magistrato l’espunzione dell’istituto della cd. mediazione demandata dal giudice a seguito del d.l. 69 del 2013 , pertanto, non esclude e nemmeno limita la facoltà del giudicante di sollecitare una riflessione nei litiganti, mediante invito a rivolgersi spontaneamente ad un organismo di mediazione. Si ricade nell’ambito dei normali poteri di governance giudiziale 175 c.p.c. . Né più e né meno di quanto già avviene per il celebre invito a coltivare trattative . Pertanto, è sempre possibile – pur nella vigenza dell’attuale versione normativa del dlgs 28 del 2010 – che il giudice inviti le parti ad avviare il procedimento di mediazione, su scelta volontaria. Mediazione civile demandata dal giudice – Esperibilità in processi aventi ad oggetto diritti indisponibili – Possibilità – Sussiste - Condizioni art. 5 dlgs 28 del 2010 La presenza del diritto indisponibile nel procedimento civile non esclude la co-presenza di diritti del tutto disponibili e, quindi, negoziabili. E, in genere, a fronte di una azione che ricada su diritti disponibili è sussistente un interesse sostanziale della parte che anche solo indirettamente mira al soddisfacimento di situazione giuridiche soggettive negoziabili. In un habitat processuale in cui convivano pretese a giurisdizione necessaria e interessi suscettibili di transazione, deve trovare spazio il principio secondo il quale la mediazione civile è suscettibile di trovare applicazione per quella parte” di procedimento in cui imperano interessi disponibili e, perciò, negoziabili. L’eventuale accordo sulla parte disponibile del processo può, infatti, avere poi ricadute sul procedimenti in generale infatti, la composizione del conflitto spegne” l’interesse delle parti per la procedura giudiziale che può, a questo punto, essere oggetto di atti dispositivi anche indiretti negozi processuali. Si pensi al caso della parte attrice che rinuncia alla domanda giudiziale avente ad oggetto diritti indisponibili . Rileva in fatto X nato a , USA , in data 1920, residente in , , contraeva matrimonio con rito civile con nata a , il 1936 , in Genova, in data 1959 atto n . Dall’unione nascevano i figli e nato a 1960 . I coniugi si separavano dinanzi al Tribunale di Genova, in data 1979. Nel 1983, a seguito di ricorso del , il Tribunale della West Virginia pronunciava il divorzio tra la . e il marito della pronuncia divorzile, la veniva a conoscenza solo in un momento successivo. In particolare, quando apprendeva che, dopo tale pronuncia, il aveva contratto matrimonio, a New York, con nata a , Colombia, in data 1955 . La denunciava il che, a seguito di giudizio di appello celebrato dinanzi alla Corte di Appello di Genova, veniva giudicato responsabile del delitto di bigamia, di cui all’art. 556 c.p. sentenza 1990 . Pronuncia che risulta passata in giudicato. In data 5 dicembre 1990, con sentenza n. , il Tribunale di Genova pronunciava lo scioglimento del matrimonio trascritto al n. , anno 1959, , celebrato dalla e dal su accordo delle parti, il Tribunale riconosceva alla moglie un assegno una tantum di 250.000 dollari americani. In data 2008, e trascrivevano il loro matrimonio presso i registri dello Stato Civile del Comune di , 1998 matrimonio contratto in New York, il 1983 . Con atto di citazione notificato in data 2014, X citava in giudizio la affinché fosse dichiarata la nullità del matrimonio contratto in America nel 1983, con efficacia ex tunc . Il giudizio veniva iscritto al n. dell’anno 2014. La . si costituiva in data 2015 resistendo alle domande. Con atto di citazione notificato in data 2014, citava in giudizio la affinché fosse dichiarata la nullità del matrimonio contratto da lei e da X, in America nel 1983, con efficacia ex tunc . Il giudizio veniva iscritto al n. dell’anno 2014. La si costituiva in data 2015 resistendo alle domande. In corso di processo, X decedeva. All’udienza del 2015, il giudice proponeva alle parti di valutare l’opportunità di intraprendere un percorso di mediazione civile. Con note trasmesse entro i termini, le parti aderivano all’invito del giudice. Osserva in diritto [1]. Il decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito in L. 9 agosto 2013 n. 98 ha, come noto, espunto dal decreto legislativo n. 28 del 2010 la cd. mediazione su invito del giudice sostituendola con la cd. mediazione ex officio in quest’ultimo caso, il tribunale prescrive alle parti di intraprendere un percorso di mediazione, a pena di improcedibilità della domanda. La nuova formulazione normativa dell’art. 5 comma II d.lgs. 28 del 2010 non è affatto incompatibile con un generale potere del giudice art. 175 c.p.c. di sollecitare un percorso volontario di mediazione mediante un invito invito che, se seguito dalla adesione delle parti, ha il vantaggio per le parti stesse di non comportare conseguenze in punto di procedibilità della domanda. Infatti, la mediazione demandata dal giudice, altro non è se non una forma di mediazione volontaria, veicolata dal suggerimento del magistrato l’espunzione dell’istituto, pertanto, non esclude e nemmeno limita la facoltà del giudicante di sollecitare una riflessione nei litiganti, mediante invito a rivolgersi spontaneamente ad un organismo di mediazione. Si ricade nell’ambito dei normali poteri di governance giudiziale 175 c.p.c. . Né più e né meno di quanto già avviene per il celebre invito a coltivare trattative . Pertanto, è sempre possibile – pur nella vigenza dell’attuale versione normativa del dlgs 28 del 2010 – che il giudice inviti le parti ad avviare il procedimento di mediazione, su scelta volontaria. [2]. Assodato che il giudice può imporre/prescrivere la mediazione civile ma anche semplicemente suggerirla, deve rilevarsi che, nella fattispecie, il procedimento ha ad oggetto diritti non disponibili l’azione primaria, infatti, mira a caducare il vincolo matrimonio celebrato tra l’attore principale defunto in corso di processo e la convenuta. La presenza del diritto indisponibile nel procedimento civile non esclude la co-presenza di diritti del tutto disponibili e, quindi, negoziabili. E, in genere, a fronte di una azione che ricada su diritti disponibili è sussistente un interesse sostanziale della parte che anche solo indirettamente mira al soddisfacimento di situazione giuridiche soggettive negoziabili. In un habitat processuale in cui convivano pretese a giurisdizione necessaria e interessi suscettibili di transazione, deve trovare spazio il principio peraltro anche affermato dalla Suprema Corte secondo il quale la mediazione civile è suscettibile di trovare applicazione per quella parte” di procedimento in cui imperano interessi disponibili e, perciò, negoziabili v. Cass. Civ., Sez. Un., 22 luglio 2013 n. 17781 . L’eventuale accordo sulla parte disponibile del processo può, infatti, avere poi ricadute sul procedimenti in generale infatti, la composizione del conflitto spegne” l’interesse delle parti per la procedura giudiziale che può, a questo punto, essere oggetto di atti dispositivi anche indiretti negozi processuali. Si pensi al caso della parte attrice che rinuncia alla domanda giudiziale avente ad oggetto diritti indisponibili. [3]. Nel caso di specie, il soggetto che predicava un interesse morale sovrastante ogni altra pretesa cioè, il marito è, purtroppo, deceduto. Le parti rimaste in causa eredi del marito e moglie superstite , all’esito dell’audizione – risultata utile grazie alla collaborazione degli Avvocati – hanno lasciato emergere, al di là della formale posizione processuale, l’effettivo interesse” nel conflitto un interesse squisitamente patrimoniale e, in specie, i diritti sul patrimonio del de cuius . Interesse affatto secondario rispetto agli altri oggetto del processo e nemmeno meritevole di un diverso trattamento rimediale facendo capo a una situazione giuridica soggettiva presidiata dall’Ordinamento. Tuttavia, si tratta di un interesse che potrebbe ottenere un soddisfacimento diretto ed effettivo anche ricorrendo a una strada di composizione del conflitto diversa da quella attivata in sede giurisdizionale. Mediante l’annullamento del matrimonio, la convenuta perderebbe la titolarità dei diritti sul patrimonio, in qualità di coniuge ciò nondimeno, resterebbe nella piena disponibilità di beni già del de cuius trasmessi alla stessa dal medesimo allorché questi era in vita beni rispetto ai quali, potrebbero profilarsi altre azioni, soprattutto nel caso in cui tali trasferimenti” fossero qualificabili come liberalità indirette. Stima, dunque, questo Tribunale che una soluzione opportuna per le parti potrebbe essere quella di un accordo bonario in merito alla divisione del patrimonio del de cuius mediante l’assistenza di uno o più mediatori che possano assistere i litiganti e i loro Avvocati in una difficile e complicata opera di accertamento dei beni stessi e di possibile loro divisione valga ricordare, che i beni in questione sono eterogeni, riguardando mobili, immobili quote societarie e alcuni di essi versano pure in condizioni giuridiche affatto semplici da comporre es. i beni vincolati in Trust inoltre, una parte del patrimonio è all’estero e localizzata in diversi Stati. A parere di questo Tribunale, pertanto, l’eventuale sentenza soprattutto se di accoglimento non sarebbe idonea a comporre il conflitto potendo solo definire il procedimento. Peraltro, i tempi della procedura non possono stimarsi ristretti il processo è stato iscritto il 24 luglio 2014 e, già per le vicende anomale verificatesi decesso di una delle parti , è decorso un anno e si è tuttora nella fase della trattazione. Inoltre, si sono cumulate questioni processuali da affrontare che potrebbero determinare finanche la regressione del procedimento alla fase anteriore alla concessione dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c. [4]. All’esito del colloquio con i difensori, è parso dunque opportuno invitare le parti a sperimentare un percorso di mediazione civile, al fine di verificare la sussistenza in concreto di possibili assetti conciliativi ovviamente, con riferimento solo ed esclusivamente ai diritti di entrambi i litiganti sul patrimonio del de cuius , fermo il monopolio della giurisdizione sull’azione di annullamento. La seria collaborazione offerta dai difensori, induce, dunque, ad accogliere l’adesione delle parti all’invito del giudice e a fissare una udienza interlocutoria, con gli Avvocati, per fissare la modalità della mediazione luogo, tempi, organismo secondo quanto scelto dalle parti stesse udienza interlocutoria, peraltro, che risponde ai desiderata dei difensori. In quella sede, peraltro, questo Tribunale stima opportuno anche eventualmente formulare una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., al fine di offrire spunti ai mediatori e alle parti per le trattative proposta che, inevitabilmente, potrà essere anche di tipo predittivo, mediante una prognosi in merito alla possibile/probabile fondatezza dell’azione, sulla scorta dell’attuale stato e condizione della piattaforma probatoria. P.Q.M. Riserva la decisione sulle questioni pendenti, Dà atto che le parti hanno aderito all’invito giudiziale di procedere alla mediazione, Fissa l’udienza in data 16 SETTEMBRE 2015, ore 13.15, per quanto di cui in parte motiva.