L’omessa motivazione e il principio del minimo costituzionale

Qualora vi sia una discrepanza fra dispositivo e motivazione prevale sempre quanto indicato nella parte motiva. La novella introdotta dall’art. 54 d.l. 22 giugno 2012 ha introdotto il principio del minimo costituzionale ovverosia la sentenza può essere cassata per omessa motivazione solo qualora il vizio integri la violazione di una legge costituzionalmente rilevante. Ne consegue che la Corte di legittimità non può valutare se la motivazione sia, o meno, sufficiente.

Questo è quanto ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17910/15, depositata il 10 settembre. La fattispecie. La nascita di un figlio è sempre una gioia, o così dovrebbe essere. Nel caso oggetto di studio la Corte d’appello di Napoli, confermando la sentenza resa dal giudice di prime cure , ha confermato l’obbligo per il padre di mantenere il figlio nato fuori dal matrimonio ai sensi dell’art. 277 c.c. precisando che il criterio liquidatorio è identico rispetto a quello utilizzato per il figlio nato in costanza di matrimonio e tenuto conto l’impegno economico già in essere a favore dell’altro figlio. Non domo il padre ha proposto ricorso in cassazione. Qualora vi sia un contrasto fra dispositivo e motivazione prevale sempre la seconda. Il ricorrente ha lamentato che il giudice del gravame avrebbe già deciso la controversia all’udienza di precisazione delle conclusioni, stante la data apposta sulla sentenza identica a quella dell’udienza, nonostante la concessione di termini per il deposito di memorie ai sensi dell’art. 190 c.p.c A tal proposito il Collegio ha osservato che nella parte motiva la Corte d’appello ha asserito che le parti hanno poi depositato comparse conclusionali e, pertanto, non vi possono essere dubbi che i giudicanti abbiano esaminato le memorie e l’indicazione della data è un mero errore materiale. L’esatto contenuto della decisione va individuato non soltanto alla stregua del solo dispositivo, ma questo deve essere integrato con la motivazione qualora vi sia una discrepanza prevale sempre quanto indicato in motivazione. Difetto di motivazione e principio del minimo costituzionale. A seguito della novella introdotta dall’art. 54 d.l. 22 giugno 2012, che ha riformulato l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è denunciabile in cassazione solo l’omessa motivazione che integra una violazione di una legge costituzionalmente rilevante. In altre parole, il vizio deve essere caratterizzato da una mancanza assoluta di motivi, da una motivazione apparente, nel contrasto tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione obiettivamente incomprensibile. Non può costituire motivo di cassazione la insufficienza della motivazione lamentata dal ricorrente. Omessa valutazione istanze istruttorie. Qualora la parte lamenti l’omesso esame delle istanze istruttorie ha l’onere di indicare la parte della decisione che sarebbe possibile sovvertire con l’ammissione delle formulate istanze.

Corte di Cassazione, sez. I Civile., sentenza 7 luglio – 10 settembre 2015, numero 17910 Presidente Forte – Relatore Genovese Svolgimento del processo 1. La signora C.G.O. , madre esercente la responsabilità genitoriale del minore C.G.E. , nato nel XXXX dalla medesima e da B.L. , ha adito il Tribunale di Napoli, citando quest'ultimo, per la determinazione dell'assegno di mantenimento del figlio, con la conseguente condanna al rimborso di quanto anticipato e al risarcimento dei danni morali e materiali patiti dal minore, per l'inadempimento dei doveri derivanti dalla filiazione. 2. Il B. si è costituito ed opposto alla domanda. 3. Il Tribunale ha condannato il convenuto a contribuire al mantenimento del figlio, con un assegno mensile di Euro 650,00, a decorrere dal febbraio 2007, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre alle spese mediche, scolastiche e di svago nella misura del 50%, e a rimborsare la somma di Euro 8.700,00 alla madre nonché a pagare la somma di Euro 75.000,00, a favore del minore, con il vincolo pupillare, oltre alle spese del giudizio. 4. Il soccombente ha proposto appello principale, deducendo l'errore a nel governo delle spese giudiziali che avrebbero dovuto essere compensate almeno in parte b nella determinazione del contributo, valutando le capacità economico-patrimoniale di ciascun genitore e senza omettere la considerazione del figlio primogenito, da mantenere anche a sue spese, sia nella sua residenza in Francia che nei soggiorni in Italia. 4.1 . La C. , a sua volta, ha impugnato la decisione in via incidentale chiedendo una maggiorazione dell'assegno. 5. La Corte territoriale ha respinto i due appelli e compensato le spese del secondo grado di giudizio. 6. La Corte d'Appello di Napoli, per quello che qui ancora rileva, ha respinto il gravame principale, confermando la prima decisione a con riguardo alle spese giudiziali, avendo il primo giudice motivato, circa la soccombenza del B. in ordine alla sua eccezione infondata di inammissibilità della domanda della C. , sia riguardo alla congruità dell'assegno mensile di Euro 250,00 fino ad allora corrisposto per il mantenimento del figlio , sia alla sua domanda di risarcimento danni per nascita indesiderata nonché escludendo che la determinazione dell'assegno - in una minor misura rispetto a quello richiesto dalla genitrice -potesse costituire una parziale soccombenza della controparte b con riferimento alla determinazione del contributo previsto dall'articolo 277, comma 2, c.c., per il mantenimento del figlio minore nato fuori del matrimonio, premessa l'identità del criterio liquidatorio rispetto a quello utilizzabile anche per gli altri figli, la somma quantificata dai primi giudici andava confermata in ragione dell'entità di quanto percepito dal padre, mensilmente identica essendo, all'incirca, lo stipendio corrisposto dalla Nato, datore di lavoro comune ai genitori e per cui lavora anche la madre del minore , e in considerazione del suo compendio immobiliare, anche considerando l'impegno già in essere a favore dell'altro figlio primogenito . 7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il signor B. , con quattro mezzi di impugnazione, illustrati anche con memoria. 8. La signora C. resiste con controricorso e memoria ex articolo 378 c.p.c Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso indicato come preliminare, e con cui lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 24, co. 2, 111, co. 2, Cost., in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c. il ricorrente si duole del fatto che il giudice di secondo cure avrebbe deciso la causa omettendo l'esame delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, tempestivamente depositate dall'appellante nel rispetto dei termini concessi ex articolo 190 c.p.c., in quanto la decisione sarebbe stata assunta nella stessa data della celebrazione dell'udienza collegiale il 29 novembre 2013 , pur essendo stati assegnati i termini per il deposito delle comparse e delle repliche, effettivamente depositate dalle parti. 1.1. Si verserebbe, perciò, nell'ipotesi della violazione del diritto costituzionale di difesa ex articolo 24 Cost. e del principio del contraddittorio nei rapporti con le altre parti ed il giudice articolo 111 Cost. . 2. Con il secondo mezzo indicato come primo, e con cui si lamenta l'erronea applicazione dell'articolo 92 c.p.c., in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c. il ricorrente si duole della mancata compensazione, almeno parziale, delle spese del giudizio di primo grado in presenza di una non integrale soccombenza del B. . 3. Con il terzo indicato come secondo, e con cui si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132 numero 4 c.p.c. e 111, co. 2, Cost., in relazione all'articolo 360 c.p.c., per omessa motivazione il ricorrente lamenta la pretesa mancata motivazione in ordine alla sua condanna alla corresponsione a vario titolo degli importi indicati nella pronuncia, con riferimento al contributo di mantenimento del figlio, al rimborso delle spese sostenute e al risarcimento del danno esistenziale subito dal minore. 3.1. Il ricorrente, si duole della estrema laconicità della motivazione e dell'omissione di qualsiasi riferimento al lavoro espletato - su incarico del ricorrente - da studiosi di statistica dell'Università di Firenze, finalizzato al calcolo della giusta entità dei contributi a carico di ciascun genitore. 4. Con il quarto indicato come terzo, e con cui si lamenta la violazione dell'articolo 112 c.p.c., in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c., per omessa pronuncia sulle istanze istruttorie il ricorrente si duole della omessa pronuncia sulle istanze istruttorie. 5. Anzitutto deve essere esaminato il mezzo di ricorso denominato preliminare” e che, in realtà, corrisponde al primo motivo . 6.1. La denuncia di violazione di legge nella specie di disposizioni costituzionali non è fondata, poiché con essa si fa rilevare in realtà una contraddizione tra motivazione e dispositivo della sentenza, frutto della svista dell'estensore e del Presidente del collegio . 6.2. Infatti, si assume da parte del ricorrente che il giudice di secondo cure avrebbe deciso la causa omettendo la previa lettura delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, pure tempestivamente depositate dall'appellante, nel rispetto dei termini concessi ex articolo 190 c.p.c., in quanto la decisione sarebbe stata assunta nella stessa data della celebrazione dell'udienza collegiale il 29 novembre 2013 , pur essendo stati assegnati i termini per il deposito delle comparse e delle repliche, effettivamente depositate dalle parti nei termini stabiliti. 6.3. Invero, come si evince dalla lettura della motivazione, alla udienza del 29.11.2013, sulle conclusioni riportate in epigrafe, la causa è stata riservata a sentenza con i termini di cui all'articolo 190 c.p.c. le parti hanno poi depositato comparse conclusionali e memorie di replica ” p. 4 e non vi sono motivi per dubitare del rispetto di tale procedimento, osservato dai giudici, anche se poi è scritto a p. 9 della sentenza, alla fine del dispositivo che è stato cosi deciso in Napoli, in data 29.11.2013 ”. 6.4. Orbene, come questa Corte ha già avuto modo di affermare Cass. Sez. 2, Sentenza numero 15585 del 2007 , nell'ordinario giudizio di cognizione, l'esatto contenuto della pronuncia va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione nella parte in cui la medesima rivela l'effettiva volontà del giudice. Ne consegue che è da ritenere prevalente la parte del provvedimento che è da considerare come maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del dictum giudiziale. 6.5. Nel caso di specie, il contrasto tra la motivazione ed il dispositivo deve essere sciolto a favore di quanto riportato in motivazione atteso che l'indicazione della data di deliberazione, così come riportata nel dispositivo, è quello dell'udienza di precisazione delle conclusioni, non certo quella della seduta di camera di consiglio, tenutasi necessariamente in una data successiva, non menzionata come avrebbe dovuto ma verosimilmente posteriore alla data di deposito delle memorie conclusionali. Tanto è vero che la sentenza è stata depositata solo il 17 aprile 2014, ossia circa cinque mesi dopo la data di precisazione delle conclusioni, in una data altrimenti troppo lontana se fosse stata quella della seduta deliberativa , che appare invece non tale e del tutto compatibile proprio con la decisione della controversia, avvenuta credibilmente solo dopo il deposito delle memorie ed il decorso dei termini stabiliti per queste incombenze , esattamente come riportato in motivazione a p. 4 . 6.6. Ne consegue che l'errore in cui sono incorsi i giudici di appello nel datare la decisione in calce al provvedimento, lungi dall'essere un'ipotesi di contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, costituisce solo un errore materiale, come tale emendabile ai sensi degli articoli 287 e 288 cod. proc. civ. procedura emendativa mai richiesta alla Corte territoriale, anche per fugare il dubbio espresso - in questa impropria sede - dal ricorrente che se ne duole . 7. Quello denominato come primo motivo di ricorso ma che in realtà corrisponde al secondo mezzo e che attiene alla mancata compensazione, anche parziale, delle spese del primo grado di giudizio, deve essere dichiarato inammissibile. 7.1. Infatti, il mezzo di impugnazione corrisponde a critiche svolte nel giudizio di appello e riprende lì dove le aveva già svolte, ossia nell'appello le censure avanzate in quella sede ma senza che siano esaminate e criticate, nella loro struttura motivazionale, le nuove argomentazioni, per quanto sintetiche, elaborate nella sentenza impugnata a p. 5 della motivazione . 8. Quello denominato come secondo motivo di ricorso ma che in realtà corrisponde al terzo mezzo e che attiene alla presunta mancata motivazione in realtà ben presente , deve essere dichiarato altrettanto inammissibile. 8.1 . Infatti, questa Corte, con riferimento alle sentenze pubblicate oltre il termine di trenta giorni successivo all'entrata in vigore della legge numero 134 del 2012 che ha convertito il DL numero 83 del 2012 , ha dettato un diverso tenore della previsione processuale invocata 360 numero 5 c.p.c. la cui interpretazione è stata così chiarita dalle SU civili nella Sentenza numero 8053 del 2014 la riformulazione dell'articolo 360, primo comma, numero 5, cod. proc. civ., disposta dall'articolo 54 del d.l. 22 giugno 2012, numero 83, conv. in legge 7 agosto 2012, numero 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'articolo 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico , nella motivazione apparente , nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile , esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. 8.2. Tale non è certamente il caso della sentenza impugnata che, alle pp. 6-8, riporta una sintetica ma congrua e perciò sufficiente motivazione esplicativa delle ragioni addotte a sostegno della conferma delle statuizioni deliberate dal primo giudice. 8.2.1. Perciò la critica svolta, per quando assai ampia anche se costituita, come per il mezzo di ricorso precedentemente esaminato, essenzialmente dalla riproduzione - anche pedissequa - delle ragioni svolte in sede di appello incorre nell'inammissibilità dello strumento utilizzato, in conformità del principio di diritto sopra richiamato. 9. Lo stesso deve dirsi per il quarto motivo di ricorso definito come terzo in quanto, in disparte la reiterazione, quasi pedissequa, delle doglianze svolte in sede di appello, il mezzo non correla l'omissione istruttoria rendendola autosufficiente con le ragioni della sua proposizione con il punto della decisione che, quei mezzi, ove ammessi, sarebbero idonei a confutare o sovvertire. 10. In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese giudiziali, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questa fase che liquida, in favore della resistente, nella complessiva misura di Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali forfettarie ed accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1- quater d.P.R. numero 115 del 2002, da atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Dispone che, ai sensi dell'articolo 52 D. Lgs. numero 198 del 2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.