La comparsa di intervento va notificata al convenuto contumace se svolge domande nei suoi confronti

La comparsa per mezzo della quale avviene l’intervento e la costituzione dei terzi nel processo rappresenta un sostitutivo della citazione, consentito dal legislatore, sul presupposto che tutte le altre parti siano già costituite in giudizio, in quanto idoneo a portare a conoscenza delle medesime il fatto dell’intervento e le richieste dell’interventore. Ne deriva che, se una delle parti è contumace, l’interventore ha l’obbligo di notificargli la comparsa di intervento anche qualora si associ alle domande delle altre parti del giudizio, in quanto questi deve essere informato della presenza in causa di una nuova parte, salvo il caso che la comparsa non contenga domande nei suoi confronti.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17328/15, depositata il 31 agosto. Il caso. Una donna conveniva in giudizio un uomo – che rimaneva contumace –, deducendo che questi deteneva senza titolo un terreno di sua proprietà pertanto, chiedeva che lo stesso fosse condannato al rilascio del suddetto fondo in favore del legittimo proprietario. Nel corso dell’istruttoria, si costituiva il successore a titolo particolare dell’attrice nel diritto controverso, che faceva propria la domanda formulata dalla donna, senza però notificare l’atto al convenuto contumace. Il tribunale adito accoglieva la domanda attrice, ordinando al convenuto di rilasciare il terreno. La sentenza veniva appellata dagli eredi del convenuto contumace - deceduto nelle more del giudizio - e la Corte d’appello territoriale dichiarava inesistente la sentenza, in conseguenza della mancata notifica dell’intervento dell’avente causa dell’attrice al contumace. Ricorre per la cassazione di tale sentenza il successore a titolo particolare nel diritto controverso, sostenendo che la sentenza impugnata aveva errato nel ritenere inesistente la pronuncia di primo grado non poteva, infatti, essere riscontrata alcuna violazione del contraddittorio, dal momento che l’elencazione degli atti che devono essere notificati al contumace ai sensi dell’art. 292 c.p.c. deve considerarsi tassativa, e tra di essi non è ricompresa la comparsa di costituzione del successore a titolo particolare di una delle parti quando tale atto non contiene domande nuove e non comporta un radicale mutamento della preesistente situazione processuale sotto il profilo soggettivo. L’interventore deve notificare al contumace la comparsa di intervento che svolga domande nei suoi confronti. Sul punto, gli Ermellini hanno precisato che la comparsa per mezzo della quale avviene l’intervento e la costituzione dei terzi nel processo rappresenta un sostitutivo della citazione tale mezzo è stato consentito dal legislatore sul presupposto che tutte le altre parti siano già costituite in giudizio, in quanto idoneo a portare a conoscenza delle medesime il fatto dell’intervento e le richieste dell’interventore. Ne deriva che, se una delle parti è contumace, l’interventore ha l’obbligo di notificargli la comparsa di intervento, in quanto questi deve essere informato della presenza in causa di una nuova parte, pur se essa si associ alle domande degli altri soggetti - già partecipi del giudizio -, ben potendo il contumace contestare la legittimità dell’intervento ed opporre all’interventore eccezioni personali. La comparsa di intervento, quindi, in causa non deve essere notificata alle parti contumaci solo quando non contenga domande nei loro confronti. I Giudici di Piazza Cavour hanno poi ricordato che per giurisprudenza consolidata del Supremo Collegio in tema di notificazione dell’atto di riassunzione alla parte contumace, in base al combinato disposto degli artt. 292 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c., le ipotesi di riassunzione senza mutamenti sostanziali degli elementi costitutivi del processo, tra le quali rientra incontestatamente quello conseguente alla cancellazione dal ruolo, non richiedono la notificazione dell’atto di riassunzione alla parte contumace, mentre, al contrario, ove l’atto riassuntivo comporti un radicale mutamento della preesistente situazione processuale, il contumace deve esserne posto a conoscenza mediante la relativa notificazione, perché la duplice circostanza che egli abbia accettato la precedente situazione processuale e deciso di non partecipare al giudizio non consente minimamente di presumere che intenda mantenere la stessa condotta nella nuova situazione . La sentenza non è inesistente. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, quindi, il Supremo Collegio ha ritenuto che dall’omessa notifica dell’atto di intervento sia conseguita la nullità, ma non l’inesistenza della sentenza, come erroneamente ritenuto dalla Corte di merito, per cui, non essendo applicabili le disposizioni di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., il giudice d’appello aveva l’obbligo di decidere la causa nel merito, secondo le regole generali. Va peraltro ricordato, prosegue la Corte, che, nel caso di specie, nella fase d’appello, il litisconsorzio era divenuto integro, essendo presenti o citate tutte le parti interessate, per cui si imponeva una pronuncia nel merito. Per queste ragioni, la Corte ha accolto il ricorso rinviando la causa ad altra sezione della Corte d’appello territoriale.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 4 giugno – 31 agosto 2015, n. 17328 Presidente Piccialli – Relatore Bursese Svolgimento del processo 1 - Con atto notificato il 7.9.1974 L.A. - dante causa dell'attuale ricorrente V.F. - conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Modica, S.G. di G. , deducendo che questi deteneva senza titolo un terreno di sua proprietà, sito in omissis , per cui ne chiedeva la condanna al rilascio del suddetto fondo in favore del legittimo proprietario. S.G., benché ritualmente citato, non si costituiva in giudizio e rimaneva contumace. Si procedeva all'istruzione della causa, ma il omissis decedeva l'avv. B.P., unico procuratore di L.A. , ma la causa non veniva interrotta. Il 7 maggio 2003 si costituiva V.F., avente causa di L.A. a mezzo di nuovo procuratore, che faceva propria la domanda formulata dalla L., senza però notificare l'atto al convenuto contumace. 2- Il tribunale adito, con sentenza 13/17 marzo 2000 accoglieva la domanda attrice ordinando a S.G. di rilasciare il terreno al V La sentenza veniva appellata dagli eredi S.G. deceduto nelle more , che formulavano diversi motivi d'appello. Costituitosi il solo V. , l'adita Corte d'Appello di Catania con sentenza n. 1122/2007, notificata il 31 maggio 2008, dichiarava inesistente la sentenza impugnata, in quanto il convenuto interveniente V.F. non aveva notificato - nel giudizio di 1^ grado - la sua comparsa di costituzione al convenuto S.G. di G. che era rimasto contumace. 2- Per la cassazione di tale sentenza ricorre V.F. sulla base di 2 mezzi resistono con controricorso gli eredi di S.G. S.G. nato nel 1952, D.R., D.R.G. e D.R. M. C. a seguito di ordinanza collegiale del 15.7.2014 è stato integrato il contraddittorio nei riguardi degli eredi L.A., nelle more deceduta, che però non hanno svolto difese. Motivi della decisione 1-Con il primo motivo del ricorso l'esponente denuncia la violazione dell'ari 292 c.p.c. e 101 c.p.c. sostiene che la comparsa di intervento del V. nel corso del giudizio di 1 grado, non andava notificata ai contumace ai sensi dell'ari 292 c.p.c La sentenza ha errato nel ritenere persino inesistente la sentenza di primo grado in quanto non vi era stata alcuna violazione delle regole del contraddittorio non ve dubbio che è tassativa la elencazione degli atti che devono essere notificati al contumace, tra i quali non è compresa la comparsa di costituzione del successore a titolo particolare di una delle parti, quando tale atto non contiene domande nuove e non comporta un radicale mutamento della preesistente situazione processuale sotto il profilo soggettivo. Il quesito di diritto è il seguente La comparsa d'intervento del successore a titolo particolare dell'attore, va notificata o meno al convenuto contumace, quando tale comparsa non contiene domande nuove nei confronti del medesimo convenuto contumace? . 2- Con il 2^ motivo l'esponente denuncia la violazione dell'art. 301 c.p.c. in relazione all'art. 299 c.p.c., corredato dal seguente quesito Posto che il ricorrente con la comparsa del 7.2.2003 si è costituito in giudizio ai fini della prosecuzione del processo ai sensi degli artt. 299 e 301 c.p.c., l'atto con il quale il successore a titolo particolare dell'attore si costituisce va notificato o meno al convenuto contumace? . 3- i suddetti motivi possono essere esaminati insieme essendo strettamente connessi. In effetti vi può essere incertezza se ne caso in esame la comparsa di costituzione nel caso di specie successione a titolo particolare nel diritto controverso dev'esse essere notificata al convenuto contumace. Il Collegio però ritiene che l'atto doveva essere notificato al contumace, la cui inosservanza però, non comporta affatto l'inesistenza come ritenuto dalla Corte d'Appello , ma solo la nullità del rapporto processuale. Intanto va precisato che la comparsa, per mezzo della quale, a norma dell'art. 267 c.p.c., avviene l'intervento e la costruzione dei terzi nel processo, rappresenta un sostitutivo della citazione ed e un mezzo che il legislatore ha consentito sul presupposto che tutte le altre parti siano già costituite in giudizio, in quanto idoneo a portare a conoscenza delle medesime il fatto dell'intervento e le richieste dell'interventore. Consegue da ciò che, se alcuna delle parti è contumace, l'interventore ha l'obbligo di notificare la comparsa d'intervento, in quanto il contumace deve essere informato della presenza in causa di una nuova parte, anche se questa si associ alle domande degli altri soggetti, già partecipi del giudizio, ben potendo il contumace anche contestare la legittimità dell'intervento ed opporre all'interventore eccezioni personali Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1337 del 29/05/1964 . Dunque la comparsa d'intervento in causa non deve essere notificata alle parti contumaci, quando non contenga domande nei loro confronti, domanda che però nel nostro caso indubbiamente sussisteva Cass. n. 2033 del 26/02/1987 . Al riguardo, ha stabilito questa S.C. che, in tema di notificazione dell'atto di riassunzione alla parte contumace, in base al combinato disposto degli artt. 292 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c., le ipotesi di riassunzione senza mutamenti sostanziali degli elementi costitutivi del processo, tra le quali rientra incontestatamente quella conseguente alla cancellazione della causa dal ruolo, non richiedono la notificazione dell'atto di riassunzione alla parte contumace, mentre, al contrario, ove l'atto riassuntivo comporti un radicale mutamento della preesistente situazione processuale, il contumace deve esserne posto a conoscenza mediante la relativa notificazione , perché la duplice circostanza che egli abbia accettato la precedente situazione processuale e deciso di non partecipare al giudizio non consente minimamente di presumere che intenda mantenere la stessa condotta nella nuova situazione Cass. Sez. 2, sentenza n. 13981 del 24/06/2011 . L'omessa notifica dell'atto d'intervento, dunque, ha comportato la nullità, ma non l'inesistenza della sentenza, come erroneamente ritenuto dalla corte territoriale, per cui, non essendo applicabili le disposizioni di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., il giudice d'appello aveva l'obbligo di decidere la causa nel merito, secondo le regole generali. Va peraltro ricordato che, nella fattispecie, nella fase d'appello, il litisconsorzio era divenuto integro, essendo presenti o citate tutte le parti interessate, per cui s'imponeva una pronuncia nel merito da parte della Corte. 5- Conclusivamente il ricorso dev'essere accolto dev'essere cassata la sentenza impugnata con rinvio la causa, anche per le spese processuali, ad altra sezione della Corte d'appello di Catania, la quale deciderà secondo i principi come sopra stabiliti. P.Q.M. accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese processuali, ad altra sezione della Corte d'appello di Catania.