Prescrizione del danno: quando comincia a decorrere il dies a quo?

Il dies a quo del termine di prescrizione del danno da illecito istantaneo con effetti permanenti comincia a decorrere non dalla data dell’irreversibile trasformazione del suolo per la realizzazione dell’opera pubblica, ma dal momento in cui l’azione dell’Amministrazione venga o possa essere avvertita dal proprietario come danno ingiusto e irreversibile. Inoltre, la prova del relativo dato deve essere fornita dall’Amministrazione stessa.

Così ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 17336, depositata il 31 goato 2015. Il caso. Il Tribunale di Patti condannava il Comune di un paese a risarcire il danno per occupazione appropriativa subita da una società per la perdita di proprietà della porzione del suo fondo irreversibilmente convertita in strada pubblica e parcheggio. La Corte d’appello di Messina accoglieva parzialmente il gravame del Comune, ma la decisione veniva cassata dalla S.C. che rilevava la formazione del giudicato interno sulla qualificazione come appropriativa” dell’occupazione attuata dal Comune, rendendo così necessario determinare il dies a quo del termine di prescrizione. In sede di rinvio, la Corte di Messina riteneva che la domanda fosse prescritta, sottolineando che, non essendo l’occupazione legittima, il termine iniziale del relativo quinquennio era da individuare nel momento dell’irreversibile trasformazione dell’area, intervenuta ben nove anni prima, con conseguente tardività dell’azione. Ricorre per cassazione la società, sostenendo che il dies a quo andrebbe individuato non nella data di irreversibile trasformazione dell’area, bensì in quella di entrata in vigore del d.P.R. numero 327/01. L’art. 43 in esso contenuto, applicabile anche retroattivamente, esclude infatti che l’Amministrazione si appropri di un bene in mancanza di un titolo previsto dalla legge, con la conseguenza che l’originario proprietario resta tale e diventando irrilevante la data in cui si è eseguita l’opera pubblica. Illegittimità per eccesso di delega. La S.C. ritiene che il ricorso vada accolto, premettendo però che l’art. 43 prima menzionato è stato dichiarato illegittimo per eccesso di delega dalla Corte Costituzionale Corte Cost. numero 293/10 e che l’art. 42 bis introdotto per colmare la lacuna con il d.l. numero 98/11, convertito con la l. numero 111/11, non è applicabile ai fatti anteriori al 30 giugno 2003, data di entrata in vigore del citato d.p.r. numero 327. Cass., sez. Unite, numero 735/15 , la quale ha bandito l’occupazione acquisitiva come titolo di acquisto della proprietà in capo all’Amministrazione . Individuazione del dies a quo. Tuttavia, l’esigenza di superare gli aspetti fortemente critici della disciplina dell’istituto dell’occupazione acquisitiva rispetto al Protocollo addizionale alla cedu, art. 1 come interpretato dalla Corte di Strasburgo, ha portato la Suprema Corte a condividere il principio in virtù del quale il dies a quo del termine di prescrizione del danno da illecito istantaneo con effetti permanenti comincia a decorrere non dalla data della trasformazione irreversibile o se antecedente, dalla scadenza del periodo dell’occupazione legittima , bensì dal momento in cui l’azione dell’Amministrazione venga o possa essere percepita dal proprietario come un danno ingiusto e irreversibile . Inoltre, incombe in capo all’Amministrazione stessa l’onere di fornire la prova del relativo dato. La sentenza impugnata, poiché non ha aderito a tale principio, deve essere pertanto cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 2 luglio – 31 agosto 2015, n. 17336 Presidente Salvago – Relatore Sambito Svolgimento del processo Con sentenza del 20/12/1995-51111996, il Tribunale di Patti condannò il Comune di Oliveri al risarcimento del danno da occupazione appropriativa subito dalla Società Azimut a r.l. per la perdita di proprietà della porzione del suo fondo, irreversibilmente trasformata a strada pubblica ed a parcheggio. Il Tribunale rigettò l'eccezione di prescrizione, e ravvisò i presupposti per la liquidazione del danno richiesto, in ragione del valore venale del terreno. II gravame dal Comune fu, in parte, accolto dalla Corte d'Appello di Messina, ma la relativa decisione fu cassata, con sentenza n. 15949 dei 2005, da questa Corte, che, per quanto, ancora interessa, rilevò l'intervenuta formazione del giudicato interno sulla qualificazione come appropriativa dell'occupazione effettuata dal Comune, con conseguente necessità di individuare il dies a quo del termine di prescrizione. Giudicando in sede di rinvio, la Corte messinese ritenne prescritta la domanda, proposta nel 1988, evidenziando che, in difetto di occupazione legittima, il termine iniziale del relativo quinquennio andava individuato nell'irreversibile trasformazione dell'area, intervenuta nell'anno 1979, con conseguente tardività dell'azione. Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso Società Azimut a r.L, affidato ad un mezzo, successivamente illustrato da memoria, al quale il Comune ha resistito con controricorso. Motivi della decisione 1. Col proposto ricorso, deducendo la violazione di nonne di diritto, la ricorrente lamenta che la Corte territoriale non aveva tenuto conto che il dies a quo della prescrizione andava individuato, in base allo jus superveniens non più dalla irreversibile trasformazione del suolo per la realizzazione dell'opera pubblica, ma, dalla data di entrata in vigore del dPR n. 327 del 2001 , il cui art. 43, applicabile anche per le fattispecie pregresse, esclude che l'Amministrazione diventi proprietaria di un bene in assenza di un titolo previso dalla legge, con perdurante sussistenza del diritto di proprietà e conseguente irrilevanza della data in cui si è realizzata l'opera pubblica. 2. Il ricorso va accolto per le seguenti considerazioni. 3. Va premesso che l'invocato art. 43 del dPR n. 327 del 2001, che aveva dettato una prima regolamentazione dell'acquisizione sanante nell'ambito di un sistema organico di norme destinato a superare l'istituto dell'occupazione acquisitiva, è stato dichiarato l'illegittimo, per eccesso di delega, con sentenza n. 293 del 2010 della Corte costituzionale e che l'art. 42 bis, introdotto, per colmare il vuoto, col D.L. n. 98 del 2011, art. 34, co 1, convertito con la L n. 111 del 2011, è inapplicabile ai fatti anteriori alla data del 30 giugno 2003 di entrata in vigore del menzionato dPR n. 327 cfr. al riguardo, Cass. SU n. 735 del 2015 4. Peraltro, come già rilevato da questa Corte con la precedente sentenza n. 15949 del 2005, sulla qualificazione della domanda in termini di occupazione appropriativa piuttosto che usurpativa si e formato il giudicato, avendo in tal senso statuito il Tribunale senza che sul punto fosse stato proposto appello, ragion per cui e stato demandato al giudice del rinvio l'accertamento sulla decorrenza della prescrizione la questione dell'intervenuta acquisizione a titolo originario del bene, già di proprietà del ricorrente, in capo al Comune logicamente incompatibile con l'invocata acquisizione sanante per effetto dell'occupazione e della manipolazione del bene stesso non può, in conclusione, esser più posta in discussione, considerazione che rende inapplicabile nella specie il diverso principio, affermato dalle SU di questa Corte con la citata sentenza 735 del 2015, che, in ossequio alla giurisprudenza dalla Corte EDU secondo cui l'espropriazione deve sempre avvenire in buona e debita forma , ha messo al bando l'istituto dell'occupazione acquisitiva come titolo di acquisto della proprietà in capo all'Amministrazione considerandolo alla stegua di un illecito permanente di diritto comune . 5. Tuttavia, l'esigenza di superare i punti di criticità della disciplina dell'istituto dell'occupazione acquisitiva rispetto all'art. 1 del protocollo addizionale alla Convenzione EDU come interpretato dalla Corte di Strasburgo tra le tante, le sentenze Carbonara & amp Ventura c. Italia, 30 maggio 2000 Scordino c. Italia, 15 e 29 luglio 2004 Acciardi c. Italia, 19 maggio 2005 De Angelis c. Italia, 21 dicembre 2006 Pasculli c. Italia, 4 dicembre 2007 , ha indotto questa Corte Cass. n. 8965 del 2014 a fissare il condivisibile principio secondo cui il dies a quo del termine di prescrizione del danno da illecito istantaneo con effetti permanenti inizia a decorrere non dalla data dell'irreversibile trasformazione o se antecedente dalla scadenza del periodo dell'occupazione legittima , ma dal momento in cui l'azione dell'Amministrazione venga o possa essere percepita dal proprietario come danno ingiusto ed irreversibile, e che la prova del relativo dato incombe sull'Amministrazione stessa. 6. L'impugnata sentenza, che non si e attenuta al suddetto principio, deve, in conseguenza, esser cassata con rinvio alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione, per la determinazione del quantum, secondo il principio già fissato nella precedente sentenza, previa valutazione, nei termini anzidetti, dell'eccezione di prescrizione e per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Messina, in diversa composizione.