È valida l’impugnazione notificata al solo procuratore

E’ valida ed efficace la notificazione dell’atto di impugnazione effettuata mediante consegna di una sola copia al procuratore costituito, anziché di tante copie quanto sono gli interessati.

Così ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17271/15, depositata il 28 agosto. Il caso. La Corte d’appello di Roma dichiarava inammissibile l’appello proposto relativamente a una lite condominiale poiché l’atto di appello era stato notificato mediante la consegna di una sola copia al procuratore costituito nel precedente grado di giudizio. Una volta rilevata la nullità dell’atto di appello, la Corte capitolina ne ordinava la rinnovazione, che tuttavia veniva eseguita oltre l’anno di pubblicazione della sentenza, e pertanto, in violazione dell’art. 330, ultimo comma, c.p.c. Luogo di notificazione della impugnazione . L’appellante ricorre allora per cassazione, chiedendo alla S.C. se la notifica dell’atto di impugnazione effettuata tramite consegna di una sola copia al procuratore costituito, anziché di tante copie quanto agli interessati, è conforme all’art. 330, comma 1, c.p.c., anteriore alla l. n. 69/09, e sarebbe dunque valida o efficace, o se invece, è necessario eseguire notifica mediante consegna di tante copie quanti sono gli interessati. Notifica presso il solo procuratore costituito. Gli ermellini ritengono che il motivo sia fondato. A tal proposito, ricordano una sentenza delle Sezioni Unite Cass., sez. Unite, n. 29290/08 , citata anche dal ricorrente, secondo cui la notificazione dell’atto d’impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, tramite consegna di una sola copia, è valida ed efficace sia nel processo ordinario che in quello tributario. Ragionevole durata del processo. Tale statuizione giurisprudenziale deriva, secondo i giudici di legittimità, dalla generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, in virtù del quale deve ritenersi che non solo in riferimento alle notificazioni endoprocessuali ex art. 170 c.pc. Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento , ma anche per quelle regolate dall’art. 330, comma 1, c.p.c, il procuratore costituito è destinatario, e non semplice consegnatario, dell’atto di impugnazione, in quanto su di lui incombe l’obbligo di fornire ai propri rappresentati tutte le informazioni concernenti lo svolgimento e l’esito del processo. Pertanto, nel caso di specie, la Corte territoriale non avrebbe dovuto dichiarare la nullità della notifica eseguita tramite consegna di una sola copia al procuratore costituito, anziché di tante copie quanto era il numero degli interessati. Inoltre, avrebbe dovuto considerare che la rinnovazione della notifica era diretta a sanare il vizio formale rilevato e non integrava gli estremi di una nuova e autonoma notifica, con conseguente non applicazione di quanto previsto dall’art. 330, comma 1, c.p.c Per questi motivi, la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 27 maggio – 28 agosto 2015, n. 17271 Presidente Bucciante – Relatore Scalisi Svolgimento del processo C.E., con atto notificato il 23 ottobre 2003, proponeva appello avverso la sentenza n. 19759 del 2003 con la quale il Tribunale di Roma condannava lo stesso a rimuovere entro quindici giorni la conduttura di scarico presente nel sottotetto dell'edificio in Roma via Della Vetrina XX ed il vano realizzato in struttura prefabbricata ed infissi in alluminio sul terrazzo dell'edificio, nonché a chiudere la porta di accesso al sottotetto condominiale con l'ulteriore obbligo di ripristino della situazione antecedente alla realizzazione delle dette opere a sua esclusiva e totale spesa e veniva, anche, condannato alla refusione delle spese di lite in favore della K Secondo l'appellante, la sentenza impugnata era errata a per aver ritenuto il sottotetto condominiale, assumendo invece che lo stesso fosse pertinenza dell'appartamento di sua proprietà, o, comunque, di esserne divenuto proprietario in forza di usucapione b per aver ritenuto che il vano chiuso, realizzato sulla terrazza a livello di proprietà esclusiva dell'appellante, comportasse un pregiudizio al decoro architettonico dell'edificio, in particolare, per la scarsa visibilità di esso dall'esterno, deducendo che, comunque, non era stata data prova che l'edificio fosse vincolato e l'assenza di alcuna limitazione nel regolamento condominale. L'appellante chiedeva, dunque, la riforma totale della sentenza impugnata ed, eventualmente, che venisse determinata la somma dovuta a titolo di indennità di soprelevazione. Degli appellati Condominio di Via Vetrina XX AA.VV. solo la K si costituiva, opponendosi al gravame e chiedendo che venisse dichiarato inammissibile o di rigettarlo nel merito. La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 1059 del 2009, dichiarava inammissibile l'appello e condannava l'appellante al pagamento delle spese del grado. Secondo la Corte capitolina, risultava dagli atti che la sentenza impugnata era stata pubblicata il 3 giugno 2003 e l'atto di appello era stato notificato il 23 ottobre 2003, mediante consegna di una sola copia al procuratore costituito nel precedente grado del giudizio, rilevata dalla Corte la nullità della notifica dell'atto di appello con ordinanza ne disponeva la rinnovazione che veniva eseguita in data 26 aprile 2007, ma oltre l'anno di pubblicazione della sentenza e, dunque, in violazione della normativa di cui all'art. 330 ultimo comma cpc. La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da E. C. con ricorso affidato ad un motivo. K., Condominio di via della Vetrina XX Roma, AA.VV, intimati in questa fase non hanno svolto attività giudiziale Motivi della decisione 1.= Con l'unico di ricorso, E. C. lamenta la violazione falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 cpc., ed, in specie dell'art. 330, primo comma cpc. Secondo il ricorrente avrebbe erroneamente giudicata nulla con l'ordinanza del 14 febbraio 2007 la notifica dell'atto di appello a AA.VV. eseguita mediante consegna di una sola copia al procuratore costituito anziché di tante copie quanto gli interessati. A sostegno di tale opinione indica la sentenza n. 29290 del 2008 delle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione, nonché la modifica dell'art. 330 primo comma apportata dalla legge n. 69 del 2009. Pertanto, conclude il ricorrente, dica la Corte di Cassazione se la notifica dell'atto di impugnazione eseguita mediante consegna di una sola copia al procuratore costituito, anziché di tante copie quanto gli interessati è conforme alla corretta interpretazione dell'ars. 330 primo comma cpc, nel testo anteriore alla legge n., 69 del 2009 che ha recepito l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con sentenza n. 29290 del 2008 e sarebbe, dunque, valida ed efficace, ovvero, se è necessario eseguire la notifica mediante consegna di tante copie quanti sono gli interessati. l .1. Il motivo è fondato. Come insegnano le Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione Cass. n. 29290 del 15/12/2008 la notificazione dell'atto d'impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, mediante consegna di una sola copia o di un numero inferiore , è valida ed efficace sia nel processo ordinario che in quello tributario, in virtù della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che non solo in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall'art. 170 cod. proc. civ., ma anche per quelle disciplinate dall'art. 330 primo comma, cod. proc. civ., il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell'atto di impugnazione, ma ne è il destinatario, analogamente a quanto si verifica in ordine alla notificazione della sentenza a fini della decorrenza del termine d'impugnazione ex art. 285 cod. proc. civ., in quanto investito dell'inderogabile obbligo di fornire, anche in virtù dello sviluppo degli strumenti tecnici di riproduzione degli atti, ai propri rappresentati tutte le informazioni relative allo svolgimento e all'esito del processo. Alla luce di questo principio la Corte di Roma non avrebbe potuto –come invece ha affermato dichiarare nulla la notifica effettuata mediante consegna di una sola copia al procuratore costituito, anziché di tante copie quanti erano gli interessati. E, comunque, la Corte di Roma, avrebbe dovuto tener conto, e non sembra lo abbia fatto, che la rinnovazione era volta a sanare il vizio formale che era stato riscontrato e non integrava gli estremi di una nuova ed autonoma notifica ed, essendo una rinnovazione e non una nuova ed autonoma notifica alla stessa, non andava applicata la normativa di cui all'art. 330 primo comma cpc. In definitiva, il ricorso va accolto la sentenza impugnata cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Roma, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Roma, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.