Azione civile contro la discriminazione: inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto emesso in sede di reclamo

Nelle controversie in materia di discriminazione di cui all’art. 44 d.lgs. n. 286/1998 si applicano le norme sul procedimento cautelare uniforme e, in particolare, l’art. 669 octies, comma 6, c.p.c. sull’inizio della fase di merito. Pertanto, è inammissibile il ricorso per cassazione contro il decreto adottato dalla corte d’appello, in sede di reclamo, avverso l’ordinanza emessa a seguito di ricorso ex art. 44 citato, non essendo lo stesso qualificabile come provvedimento definitivo con carattere decisorio.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella pronuncia n. 16440 del 5 agosto 2015. Il caso. Un uomo disabile citava in giudizio la società che gestiva una sala cinematografica proponendo ricorso ex art. 3 l. n. 67/2006 Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittima di discriminazione . La domanda, respinta in primo grado, veniva successivamente accolta all’esito del giudizio di reclamo instaurato dal ricorrente. La società convenuta, reputando inesistente il ritenuto comportamento discriminatorio, si rivolge alla Corte di Cassazione. La tutela giurisdizionale contro le discriminazioni. In via preliminare, la Suprema Corte esamina l’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento collegiale emesso in sede di reclamo. Invero, trattasi di un provvedimento emanato all’esito di un giudizio svoltosi nelle forme previste dall’art. 44 d.lgs. 25 luglio 1998, che appunto individua un procedimento speciale per l’ipotesi in cui si debba accertare un comportamento discriminatorio. In materia, le Sezioni Unite della Cassazione avevano già affermato che l’art. 44 citato ha introdotto e disciplinato un procedimento cautelare con funzione anticipatoria della pronuncia di merito, al quale si applicano, in quanto compatibili, le norme sul procedimento cautelare uniforme regolato dal codice di procedura civile. In particolare, deve ritenersi applicabile la disposizione dell’art. 669 octies , comma 6, c.p.c. introdotta dall’art. 2, comma 3, lett. e bis d.l. n. 35/2005, convertito con modificazioni nella l. n. 80/2005 , che, limitatamente alle misure cautelari anticipatorie – quale quella in esame – esclude l’onere di iniziare il giudizio di merito entro un termine perentorio a pena di inefficacia del provvedimento. Inammissibilità del ricorso per cassazione. Ebbene, la mancanza, nel procedimento cautelare, del passaggio obbligatorio alla fase di merito, ed alla conseguente stabilizzazione dell’efficacia del provvedimento cautelare anticipatorio, determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. In definitiva, quindi, alla luce delle considerazioni svolte, la Suprema Corte afferma il principio per cui il procedimento previsto dall’art. 44 d.lgs. n. 286/1998 costituisce un procedimento cautelare, cui si applicano, in forza dell’art. 669 quaterdecies c.p.c., le norme sul procedimento cautelare uniforme previsto dal libro 4A, titolo 1A, capo 3A, in quanto compatibili in particolare si applica l’art. 669 octies c.p.c., sull’inizio della fase di merito. Ne consegue che, non essendo il decreto adottato dalla corte d’appello, in sede di reclamo avverso l’ordinanza emessa a seguito di ricorso ex art. 44 citato, qualificabile come provvedimento definitivo con carattere decisorio, è inammissibile contro di esso il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., né questo può essere convertito in regolamento preventivo di giurisdizione.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 27 aprile - 5 agosto 2015, numero 16440 Presidente Berruti – Relatore Vivaldi Svolgimento del processo La società UCI Nord srl già Multiplex srl ha proposto ricorso principale per cassazione affidato ad undici motivi illustrati da memoria avverso l'ordinanza del 7.10.2011, con la quale il tribunale di Reggio Emilia ha accolto il reclamo proposto da F.E. avverso l'ordinanza del 9.7.2007, che aveva rigettato il ricorso dallo stesso proposto ai sensi dell'art. 3 L. numero 67 del 2006 Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazione , dichiarando inesistente il ritenuto comportamento discriminatorio. Resistono con distinti controricorsi F.E. e Cinestar Gestioni srl che ha anche proposto ricorso incidentale affidato a cinque motivi. Motivi della decisione Il primo motivo è relativo all’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento collegiale del Tribunale di Reggio Emilia del 7 ottobre 2011, anche ai sensi degli artt. 360 bis c.p.c. e 375, numero 1 c.p.c Il provvedimento impugnato, che si fonda sull'esclusione del carattere discriminatorio delle condotte attribuite agli intimati, è stato emanato nell'ambito di un procedimento proposto e svoltosi ai sensi dell'art. 44 d.lgs 25.7.1986 numero 286. Le Sezioni unite di questa Corte hanno già affermato - dopo attento esame della questione - che l'art. 44 ha introdotto e disciplinato un procedimento cautelare con funzione anticipatoria della pronuncia di merito, al quale si applicano, in quanto compatibili, le norme sul procedimento cautelare uniforme regolato dal codice di procedura civile. In particolare la disposizione dell'art. 669 octies, comma 6, sulla esclusione dell'onere di iniziare il giudizio di merito entro un termine perentorio S.U. 2008 numero 6172 v. anche S.U. ord. 15.2.2011 numero 3670 S.U. ord. 30.3.2011 numero 7186 . Sotto quest'ultimo profilo, il carattere cautelare del procedimento introdotto dall'art. 44, e seguito dalle leggi successive che ad esso rinviano, si ricava da elementi testuali, interpretati in un quadro generale dell'ordinamento. Così a le disposizioni contenute nei commi 3, 4 e 5, che riproducono puntualmente l'art. 669 sexies c.p.c, sul procedimento cautelare uniforme b la previsione, contenuta nel comma 6, del reclamo al giudice superiore contro i provvedimenti del giudice adito, rimedio tipico contro i provvedimenti cautelari, alternativo all'appello c l'adozione, nell'ottavo comma, della formulazione, non dell'art. 388 c.p., comma 1 - relativo a chi si sottrae agli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna - ma di quella del comma 2, relativo a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile che prescriva misure cautelari. Il d.l. 14 marzo 2005, numero 35, art. 2, comma 3, lett. e bis , nnumero 2 e 3, convertito, con modificazioni, nella l. 14 maggio 2005, numero 80, ha introdotto all'art. 669 octies c.p.c. un comma 6, che abroga, a partire dal 1 marzo 2006, limitatamente alle misure cautelari anticipatorie, quale quella in esame, l'onere, contenuto nei primi due commi dello stesso art. 669 octies c.p.c., di iniziare l'azione di merito entro un termine perentorio, pena la perdita di efficacia del provvedimento cautelare, ed abroga corrispondentemente l'art. 669 novies c.p.c., comma 1, per il quale al mancato inizio dell'azione di merito conseguiva l'inefficacia del provvedimento cautelare. Questa innovazione, che avvicina il procedimento cautelare a quello a cognizione piena eventuale e successiva, riduce il suo carattere strumentale necessario rispetto al giudizio di merito con la conseguente irrilevanza della mancata previsione di una norma relativa al passaggio alla fase di merito. Inoltre, qualsiasi diritto, anche se oggetto di tutela sommaria o cautelare, può poi formare, ad iniziativa, non più obbligatoria, della parte interessata, oggetto di cognizione piena da parte del giudice. L'affermato carattere cautelare del procedimento e la circostanza che l'art. 669 quaterdecies c.p.c., preveda l'applicabilità - in quanto compatibili - delle norme sul procedimento cautelare agli altri provvedimenti cautelari previsti dalle leggi speciali, hanno fondato il superamento di alcune apparenti contraddizioni lessicali. Così, con riferimento all'art. art. 44, comma 7 d.lgs numero 286 del 1998, - che prevede che il giudice, con la decisione che definisce il giudizio, può condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale - è stato affermato che tale previsione, acquista significato solo se intesa come facoltà aggiuntiva dei giudice cautelare di condannare la parte al risarcimento del danno patrimoniale, biologico e morale, così ottenendosi un rafforzamento ed anticipazione della tutela antidiscriminatoria, secondo l'intenzione del legislatore . Sottolineando che detta previsione sarebbe viceversa pleonastica se riferita alla sentenza che definisce il giudizio di merito, cui già appartiene tale potere . La mancanza, nel procedimento cautelare, del passaggio obbligatorio alla fase di merito, ed alla conseguente stabilizzazione dell'efficacia del provvedimento cautelare anticipatorio, determina l'inammissibilità del ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost In tal senso si sono già pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 28.12.2007 numero 27187, sul rilievo che la novella affida alla facoltà di ciascuna parte di iniziare la causa di merito, attenuando così, ma non eliminando, il carattere strumentale del provvedimento cautelare. Privi di pregio sono gli argomenti in senso contrario segnalati dalle parti ricorrenti. L'art. 28 d.lgs. 1.9.2011 numero 150 che prevede l'applicabilità del rito sommario di cognizione anche alle controversie in materia di discriminazione di cui all'art. 44 d.lgs. numero 286 del 1998 non è applicabile ratione temporis nella specie. Il rilievo, poi, per il quale l'espressa previsione di immediata esecutività dei provvedimenti si giustifica solo con riferimento all'applicazione del rito camerale, i cui provvedimenti, ai sensi dell'art. 741 c.p.c., in assenza di espressa declaratoria, non sono esecutivi sino al decorso del termine per la proposizione del reclamo si scontra con quanto più volte affermato da questa Corte in tema di pronunce dotate di immediata esecutività S.U. 26.4.2013 numero 10064 Cass. ord. 22.1.2015 numero 1164 , nonostante quanto preveda la norma richiamata. In particolare Cass. 20.3.2012 numero 4376 ha sottolineato che Il canone di coerenza dell'intentio legis esige, infatti, che se il legislatore consente una tutela sommaria anticipatoria e, quindi, se il suo oggetto implica l'esecuzione, nell'ambito di un certo procedimento, anche il provvedimento finale, al di là di un'espressa previsione, si intende regolato nel senso che consente tutela esecutiva immediata ciò per la ragione che se la situazione giuridica tutelata con il procedimento esige tutela durante il suo svolgimento, a maggior ragione la esige alla sua chiusura . In conclusione deve affermarsi ancora una volta - non trovando i rilievi proposti un addentellato normativo cui ancorarsi - il seguente principio di diritto Il procedimento previsto dal D.Lgs. 25 luglio 1998, numero 286, art. 44 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero costituisce un procedimento cautelare, cui si applicano, in forza dell'art. 669 quaterdecies c.p.c., le norme sul procedimento cautelare uniforme previsto dal libro 4A, titolo 1A, capo 3A, in quanto compatibili in particolare si applica l'art. 669 octies c.p.c., sull'inizio della fase di merito. Ne consegue che, non essendo il decreto adottato dalla corte d'appello, in sede di reclamo avverso l'ordinanza emessa a seguito di ricorso ex art. 44 citato, qualificabile come provvedimento definitivo con carattere decisorio, è inammissibile contro di esso il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., né questo può essere convertito in regolamento preventivo di giurisdizione v. anche Cass. 14.6.2013 numero 14992 . Conclusivamente, entrambi i ricorsi - principale ed incidentale - sono dichiarati inammissibili. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese fra la UCI Nord srl e la Cinestar Gestioni srl. Nei confronti del F. , invece, le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico solidale della società ricorrenti, principale ed incidentale. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Dichiara compensate le spese fra la Uci Nord srl e la Cinesar Gestioni srl. Condanna le ricorrenti - principale ed incidentale - in solido al pagamento delle spese in favore di F.E. che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.